Art. 186, c.d.s.: Rifiuto e applicazione della sospensione patente

21.04.2015 10:58

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 13 aprile 2015 n. 15184
 

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per cassazione censurando per violazione di legge la sentenza emessa ai sensi dell'art.438 cod.proc.pen. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona nei confronti di V.M. , imputato dei reati di cui agli artt.186, comma 7, e 187, comma 8, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 e condannato alla pena di sei mesi di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
2. Il Procuratore ricorrente deduce che dalla stessa sentenza emerge che l'autocarro Renault tg. (…) condotto dall'imputato è di proprietà di un terzo, estraneo al reato; per tale ragione, il periodo di durata della sospensione della patente di guida avrebbe dovuto essere raddoppiato, per cui non poteva essere inferiore, per ciascun reato, ad un anno.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. Nel caso di specie, la pronuncia di condanna concerne il rifiuto opposto dall'imputato di sottoporsi agli accertamenti per verificare sia il tasso alcoiemico sia se il conducente si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce l'art. 186, comma 7, cod. strada, richiamato dall'art.187, comma 8, stesso decreto, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni.
2.1. Il decidente risulta aver correttamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno, determinando la misura della sanzione in un periodo di sei mesi con riguardo a ciascuna ipotesi di reato. Non può, infatti, trovare applicazione alle ipotesi di reato contestate a V.M. , in virtù del divieto di analogia in malam partem, la regola stabilita dall'art.186, comma 2, lett. c) cod. strada, che prevede che la sanzione amministrativa accessoria sia raddoppiata nel caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato.
2.2. Il Collegio, pur consapevole che questa stessa Sezione ha recentemente affermato una diversa interpretazione del rinvio operato dall'art.186, comma 7, cod. strada all'art.186, comma 2, lett. c) (Sez.4, n.46390 del 16/10/2014, Bianchi, n.m.), è propenso a condividere la diversa interpretazione fornita sul punto in altra pronuncia (Sez.6, n.36396 del 10/07/2014, Farinelli, n.m.), in cui si è ritenuto che il richiamo previsto nella fattispecie incriminatrice alle sanzioni di cui all'art.l86, comma 2, cod. strada debba intendersi limitato alla sanzione penale, non a quella amministrativa accessoria.
3. A simile conclusione conducono valutazioni interpretative di natura letterale, diacronica e sistematica.
3.1. Sotto un profilo letterale, sebbene l'art.186, comma 7, cod. strada contenga un espresso richiamo all'art.186, comma 2, lett. c), tale norma stabilisce che, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito con le “pene” di cui al comma 2, lett. c), del medesimo art. 186, cod. strada. Come si vede, il legislatore, con la norma incriminatrice in esame, ha proceduto alla diretta selezione della condotta penalmente rilevante, che è stata individuata nel rifiuto, opposto dal conducente del veicolo, all'invito a sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico rivolto dagli organi di polizia stradale. E, per quanto concerne l'individuazione delle pene principali, da applicarsi alla fattispecie in esame, ha effettuato il riferimento alle pene di cui al comma 2, lett. c), cioè a dire al trattamento sanzionatorio previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza. In relazione alle sanzioni amministrative accessorie, invece, il legislatore ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e la confisca, rinviando ad altra disposizione di legge, con esclusivo riferimento alle “stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”. Il riferimento, operato nel comma 7, secondo periodo, dell'art. 186, cod. strada - dopo la previsione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo - alle “modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c)” del medesimo art. 186, risulta limitato, secondo l'interpretazione letterale del testo normativo, alla sola confisca, non essendo presenti nella norma alla quale viene fatto il rinvio “modalità e procedure” attinenti alla sospensione della patente di guida ed essendovi, al contrario, espresso riferimento a modalità e procedure che regolano la confisca del veicolo sia laddove è stabilito che “con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato”, sia laddove si dispone che “Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter”.
3.2. Sotto un profilo diacronico la, invero, infelice formulazione della norma che qui occorre interpretare, deriva dalla genesi legislativa dei due testi normativi. Il vigente testo dell'art.186, comma 7, è stato infatti inserito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125 mentre, in precedenza, la condotta del rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico aveva rilevanza solo amministrativa, per effetto del modifiche introdotte al codice della strada dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 170. Come chiaramente indicato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge n. 92/2008, il legislatore intervenne con decretazione di urgenza per fronteggiare l'incremento “esponenziale delle vittime di incidenti stradali cagionati dall'abuso di alcool e stupefacenti; e, in tale prospettiva finalistica, introdusse significative modifiche agli artt.186, 187 e 222 del codice della strada, tra le quali il ripristino della rilevanza penale delle condotte di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica od all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nella relazione, sul punto di interesse, si osserva che “la depenalizzazione delle condotte in parola ha infatti portato alla materiale impossibilità di addivenirsi a condanne per il reato di cui all'art. 187 del codice della strada, risultando impossibile accertare aliunde la circostanza che il soggetto controllato sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e rendendo, inoltre, molto difficile ed in ogni caso suscettibile di contestazioni altrimenti evitabili il medesimo accertamento in relazione ai soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza”. Il perseguimento dei richiamati obiettivi è stato quindi tecnicamente realizzato con la previsione, contenuta nel primo periodo del comma 7, dell'art. 186, cod. strada, relativa alla applicazione, in caso di rifiuto, come sopra si è evidenziato, delle “pene di cui al comma 2, lett. c)”.
3.3. La previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida era già presente nel previgente testo normativo ed era comminata unitamente al fermo amministrativo del veicolo, con la clausola di salvaguardia “salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”, da intendersi chiaramente riferita all'inapplicabilità della seconda sanzione, qualora il veicolo non fosse appartenuto a persona coinvolta nell'illecito amministrativo. Nel 2008 il legislatore si è limitato ad adattare il regime delle sanzioni accessorie alla incriminazione della condotta di rifiuto, con la seguente previsione: “La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca deh veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”. Il dato letterale, tenendo distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186, cod. strada, rispettivamente, alle “pene di cui comma 2, lett. c)” ed alle “modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c)” del medesimo art. 186, nel reintrodurre la rilevanza penale della condotta di rifiuto, impone di escludere che il regime sanzionatorio concernente le sanzioni amministrative accessorie possa mutuarsi dall'art.186, comma 2, lett. c) cod. strada, essendo prevista un'autonoma disciplina che rinvia a quest'ultima norma con esclusivo riferimento alle modalità e procedure previste a proposito della confisca. Al momento in cui la condotta qui in esame ha nuovamente acquisito natura di reato, l'art.186, comma 2, lett. c) cod. strada non prevedeva, si noti, il raddoppio della sospensione della patente di guida in caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, introdotto solo successivamente con legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
3.4. Ben più articolata è stata la vicenda normativa della confisca, alle cui modalità e procedure applicative ragionevolmente il legislatore ha ritenuto di fare espresso rinvio anche nell'ipotesi criminosa qui in esame. Diversamente da quanto previsto dal previgente art. 132 d.P.R. 15 giugno 1959, n.393, nonché dallo stesso art.186 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 al momento della sua entrata in vigore, con l'emanazione del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, conv. con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.125, era stata introdotta l'obbligatorietà della confisca del veicolo: in particolare, la confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato doveva essere sempre disposta, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, ai sensi dell'art.240, secondo comma, cod. pen., in base alle modifiche apportate dal citato testo normativo all'art.186, comma 2, lett. c) cod. strada, al quale rimandava quanto alle modalità applicative della misura di sicurezza l'art.186, comma 7, cod. strada. Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n.196 del 26 maggio 2010, n. 196, ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale dell'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada limitatamente alle parole “ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale”, così espungendo dall'ordinamento, seppure al dichiarato fine di escludere la retroattività della misura di sicurezza in linea con i principi derivanti dall'art.7 CEDU, il richiamo alle ipotesi di confisca obbligatoria legate all'intrinseca illiceità del bene che era servito per commettere il reato. Tali norme non derogano, ora, al principio generale dettato dall'art.24O, primo comma, cod. pen., in virtù del quale la confisca delle cose che servirono per commettere il reato è consentita solo in caso di condanna della persona alla quale le stesse appartengono. Giova, inoltre, sottolineare che l'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada è stato parzialmente modificato dall'art.33 legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” anche con lo specifico richiamo all'art.224 ter cod. strada (intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”), da tanto desumendosi che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e di guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope, sia ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza (Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Caligo, Rv. 247042; Corte Cost. n.196 del 12 maggio 2010). Ciononostante, pur essendo rimasto fermo l'obbligo per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida), si tratta di obbligo legato alla pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza (Sez.4, n. 44908 del 16/11/2010, Marchetti, n.m.).
3.5. Ma anche sotto un profilo sistematico la diversa disciplina delle sanzioni amministrative accessorie afferenti al reato in esame trova una sua giustificazione nell'intento del legislatore di mantenere entro limiti edittali più contenuti, in ragione della distinta oggettività giuridica dei reati contemplati dall'art.186, comma 2, e dall'art. 186, comma 7, (nonché 187, comma 8), la sanzione accessoria della sospensione della patente nell'ipotesi in cui la condotta criminosa non sia strettamente correlata all'utilizzo del veicolo ma si sostanzi, a ben vedere, nella frapposizione di un ostacolo all'accertamento di un altro reato.
4. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, previa enunciazione del seguente principio di diritto: “il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione", contenuto nel secondo periodo del comma 7, dell'art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

(Omissis)