Art. 186: sufficiente una misurazione se presenti evidenti sintomi

08.09.2013 15:42

Corte di Cassazione Penale sez. IV 29/5/2013 n. 23306

 

RITENUTO IN FATTO 

Con sentenza in data 7 marzo 2012, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di assoluzione pronunziata il 30 novembre 2010 dal Tribunale di Udine - Sezione staccata di Cividale del Friuli, dichiarò omissis responsabile della contravvenzione, contestatagli sub capo A della rubrica, di cui all'articolo 186, comma II lett. c) cod. strada, allorché fu sorpreso da una pattuglia di Carabinieri alla guida dell'autocarro 23306, in stato di ebbrezza alcoolica accertato in 2,71 g/l. in esito ad una sola prova alcoolimetrica eseguita tramite l'apposito etilometro. Per l'effetto l'imputato fu condannato alle pene ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenute di giustizia.  Ricorre personalmente il omissis per cassazione deducendo un unico motivo per violazione dell'articolo 186 cod. strada e per vizio di motivazione, così sintetizzato. SI duole il ricorrente della ritenuta colpevolezza in ordine alla suddetta contravvenzione, in mancanza di due successive misurazioni del tasso alcoolemico, eseguite dall'apposito strumento, non essendo consentito, in difetto,in nome del principio del libero convincimento, che ravvisare la meno grave ipotesi integrante l’illecito amministrativo di cui all'articolo 186, c. II lett. a) del cds. Conclude quindi per l'annullamento della impugnata sentenza. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso è infondato e deve quindi, per quanto di ragione, esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex articolo 616 cpp.  l'iter argomentativo seguito dalla Corte d'appello di Trieste per giungere alla riforma della sentenza di assoluzione di primo grado risulta del tutto corretto e conforme a quell'orientamento interpretativo dell'articolo 186 cod. strada, testimoniato da numerose pronunzie emesse da questa stessa Corte - condivise dal Collegio - (cfr. Sez. IV n.38438 del 2006; Sez. IV n.48297 del 2008; Sez. IV n. 22774 del 2008; Sez. IV n.48309 del 2008 - non massimata - Sez. IV n. 48251 del 2012) secondo il quale, da un lato, in difetto di previsione della "prova legale ", ma valendo tuttavia il principio del libero convincimento del giudice in materia di valutazione della prova, l'accertamento del tasso alcoolemico può esser dimostrato con qualsiasi mezzo e non necessariamente con l'etilometro; dall'altro, una volta novellato l'articolo 186 cod. strada dall'articolo 4, c.l0 lett. d) decreto legge n.92 del 2008 convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, lo stato di ebbrezza, egualmente accertato con ogni mezzo e quindi anche su base sintomatica, potrà esser riferito non solo alla ipotesi più lieve di cui alla fascia a) - attualmente depenalizzata - ma anche alle ulteriori e più gravi ipotesi ove si dimostri che la condotta dell'agente a talune di queste sia riconducibile, al di là di ogni ragionevole dubbio. La ratio legis (come acutamente messo in luce dalla motivazione della sentenza impugnata) appare invero improntata, fin dalla previsione dell'inasprimento delle pene anche accessorie (di cui alla recente novella) in proporzione all'aumento del tasso alcool emico, alla obiettiva finalità di contrastare il correlativo aumento della pericolosità per l'incolumità degli altri utenti della strada insita nella circolazione di veicoli (in special modo di quelli a motore) guidati da chi si trovi in stato di ebbrezza. Nel caso di specie i Giudici di seconda istanza hanno ineccepibilmente e logicamente ritenuto la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato, cosi come contestatogli al capo A della rubrica ex articolo 186, comma II lett. c) cod. strada: ipotesi più grave appunto integrata da un tasso alcoolemico superiore a 1,5 gr./litro, sulla base di un'eclatante manifestazione di ebbrezza, riscontrata dai Carabinieri all'atto del controllo e congruamente apprezzata in punto di fatto dalla Corte d'appello che ha evidenziato come l'imputato:  - procedesse, alla guida dell'autocarro con "andatura irregolare";  - non fosse in grado di "impegnare l'intersezione stradale, tanto da arrestarsi al centro della carreggiata";  - "pronunciasse frasi sconnesse e non fosse in grado di reggersi sulle gambe".  Ed ha ancora correttamente rimarcato la Corte distrettuale,il dato - di già ex sé rilevante - della prima ed unica rilevazione del tasso alcoolemico eseguita con l'etilometro in dotazione alla P.G., pari a 2,71 gr./l. e quindi superiore di oltre cinque volte la soglia della rilevanza penale dello stato di ebbrezza, fissata normativamente nello 0,50 gr./l. Ora, pur trattandosi di un unico esperimento non idoneo a soddisfare le prescrizioni di prova legale dettate dall'articolo 379 del regol. cod. strada, non può revocarsi il dubbio come il tasso di alcool rilevato nel sangue del prevenuto si ponga in logica consequenzialità ed in riscontro indiziario di un rilevante e grave stato di ebbrezza, constato de visu dai Carabinieri di guisa da apparire ragionevolmente plausibile che anche un secondo esperimento strumentale tramite etilometro, eseguito alla distanza temporale prevista, non avrebbe dato un esito di certo inferiore alla rilevazione di 1,50 gr./l. E costituisce dato fattuale del tutto coerente con tale consistente stato di ebbrezza, la stessa impossibilità fisica dell'imputato di effettuare la seconda rilevazione con l'etilometro, di cui peraltro ha dato atto il Giudice di prime cure. 

 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.