Art. 187, c.d.s.: sospensione patente

27.04.2015 20:02

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 10 aprile 2015 n. 14169

 

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Teramo, con sentenza emessa in data 9 ottobre 2013, ex art. 444 cod. proc. pen. applicava a D.B.R. - quale responsabile della contravvenzione di cui all'art. 187 / comma 8 cod. strada (perché, quale conducente dell'autovettura tg. ...omissis..., rifiutava di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare se si trovasse in condizione di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;fatto commesso in Martinsicuro il 23 aprile 2011) - la pena come concordata tra le parti, con la sospensione condizionale della pena. Disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per UN anno.
Ricorre per cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, denunziando la violazione dell'art. 187, comma 1^ cod. strada avendo il Giudice di prime cure omesso di procedere al raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, posto che il veicolo era risultato appartenere a persona estranea al reato.
Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso previo annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rideterminazione della durata della sospensione della patente di guida in anni DUE, ex art. 620 comma 1^ lett. l) cod. proc.pen..
Con memoria depositata in cancellerai il 2 ottobre 2014, il ricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente deve individuarsi la disposizione di legge disciplinante la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile a colui che si renda responsabile della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari alla verifica della condizione di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, allorché venga colto alla guida di un qualsivoglia veicolo. L'art. 187, comma 8 cod. strada dispone che, in caso di rifiuto, "il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7" rinviando quindi alla corrispondente fattispecie contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, previsti agli effetti della verifica dello stato di ubriachezza per colui che si ponga alla guida di veicolo. Ebbene, tale disposizione fa rinvio, a sua volta, "alle pene" all'art. 186, comma 2^ lett. c). Stabilisce tuttavia specificamente, quanto alla sanzione amministrativa accessoria in questione, che "la condanna per il reato di cui al periodo che precede" (ovverosia per il rifiuto di sottoporsi ai necessari accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica) "comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera e, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione".
Al di là della faticosa lettura delle norme richiamate a causa dei diversi rimandi dall'una all'altra disposizione (quale ovvio prodotto di un imperfetto - se non omesso - coordinamento testuale reso necessario dalle numerosissime e reiterate modifiche ed integrazioni cui è stata sottoposta la disciplina normativa della materia negli ultimi anni) è possibile affermare che entrambe le fattispecie contravvenzionali del rifiuto di sottoporsi ad alcooltest ed agli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica della condizione di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope risultano assoggettate alle medesime "pene" previste dall'art. 186, comma 2^ lett. c) ovverosia: ammenda da 1.500 a 6.000 Euro ed arresto da sei mesi ad un anno, vigente all'epoca del fatto; ciò alla stregua del chiaro ed inequivoco richiamo di tale disposizione enunciato dall'art. 186 comma 7^ cui, a sua volta, indiscutibilmente fa rinvio l'art.187, comma 8^. Né potrebbe legittimamente sostenersi il contrario attesa l'identità sostanziale delle due fattispecie di reato e l'identità di ratio. Considerazioni del medesimo tenore militano per ritenere applicabile, in entrambi i casi di "rifiuto", un uniforme trattamento anche per ciò che concerne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. L'art. 187, comma 8^ facendo rinvio "alle sanzioni di cui all'art. 186 comma 7" chiaramente ricomprende tra queste, la sospensione della patente di guida, la cui durata risulta espressamente prevista e specificamente regolamentata (per un periodo compreso da sei mesi a due anni) in caso di condanna per il rifiuto di sottoporsi ad alcooltest. Trattandosi di disposizione speciale, essa evidentemente prevale su quella corrispondente, enunciata dall'art. 186, comma 2^ lett. c) ove è prevista una durata della stessa sanzione amministrativa accessoria compresa tra uno e due anni, peraltro meno favorevole all'imputato nel minimo edittale. Inoltre l'assunto, desumibile dalla formulazione letterale della norma, si pone altresì in logica sintonia con l'affermazione secondo cui il rinvio dall'art. 186 comma 7^ all'art. 186, comma 2^ lett. c) è strettamente finalizzato all'individuazione del trattamento sanzionatorio irrogabile al contravventore. Né diversa opinione sarebbe sostenibile posto che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida neppure potrebbe tecnicamente annoverarsi tra le "pene accessorie". Ciò posto,passando ora allo specifico tema oggetto del proposto ricorso, deve conclusivamente affermarsi che,anche in caso di condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 8, la sospensione della patente di guida è raddoppiata in alternativa alla impossibilità di disporre la confisca del veicolo alla cui guida si trovi colui che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 187, commi 2, 2-bis, 3 e 4, in quanto appartenente a soggetto estraneo al reato. In tal senso depone, oltre ovviamente alla medesima ratio (non apparendo logicamente giustificabile un diverso trattamento per lo stesso reato di "rifiuto") anche la chiara lettera dell'art. 186, comma 7^, secondo periodo (cui integralmente rimanda l'art. 187, comma 8^ per quanto attiene alle "sanzioni" da tale disposizione previste ) ove si dispone che alla pronunzia di condanna per detto reato, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e della confisca del veicolo "con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione". È quindi fuor di dubbio che tra le "modalità" di applicazione della sospensione della patente di guida,come dettata dall'art. 186, comma 2^ lett. c), deve includersi l'eventuale raddoppio della durata di detta sanzione amministrativa accessoria, irrogata dal giudice penale, in alternativa all'impossibilità di far luogo alla confisca del veicolo.
Nello specifico caso in esame,come eccepito dal ricorrente, il Giudice a quo, pur motivando circa l'inapplicabilità della confisca del veicolo in quanto appartenente a persona estranea al reato, non ha tuttavia minimamente fatto cenno all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura raddoppiata, come previsto dal combinato disposto degli artt. 187, comma 8^ e 186 comma 7^ cod. strada, omettendo di quantificare la durata base (come sopra indicata) su cui operare il prescritto raddoppio.
L'impugnata sentenza deve quindi esser in parte qua annullata (ferme le restanti statuizioni non oggetto di impugnazione) con rinvio al Giudice di prime cure per il riesame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la durata della sospensione della patente di guida e rinvia per un nuovo esame sul punto al Tribunale di Teramo.

(Omissis)