Comunicazione dati conducente - art. 126bis c.d.s.

02.09.2013 18:55

Auto di famiglia guidata da parenti stretti del proprietario: il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.

 

Esiste un dovere di conoscenza in capo all'intestatario al PRA là dove ci si trovi in presenza di un libero utilizzo della macchina dell'ambito familiare.

 

ART. 126BIS C.D.S. CASSAZ. 16952 2013.doc (29696)