Contenuti e procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente

14.10.2013 07:21

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9/8/2013

 

Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente



Articolo 1 - Contenuti della comunicazione del rinnovo di validita' della patente di guida

 

1. Ai fini del rinnovo di validita' di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso articolo e strutture di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di' ciascuna visita medica per la conferma dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, all'ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una comunicazione dei contenuti del certificato medico, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e relativa al titolare della patente di cui e' richiesta la predetta conferma, avente i seguenti contenuti minimi:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) numero e categoria della patente posseduta;
c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della patente, rinnovato nella validita';
d) luogo e data della visita medica;
e) espressione del giudizio di idoneita', con indicazione specifica, se del caso, del termine ultimo di validita' del rinnovo, se stabilito in misura ridotta rispetto alle disposizioni dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e della riclassificazione della patente posseduta dall'interessato;
f) eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo, da indicarsi con i prescritti codici armonizzati unionali o nazionali;
g) codice di identificazione del medico, dell'amministrazione e del corpo o della commissione medica locale, di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell'articolo 119, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, o della struttura di cui al citato articolo 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del, 2010.





Articolo 2 - Acquisizione della fotografia e della firma del titolare della patente di guida

 

1. Ai fini dell'emissione del duplicato della patente, rinnovato nella validita', il sanitario o l'ufficio che procede all'accertamento trasmette, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1 e nelle medesime forme, foto e firma del titolare della patente stessa.





Articolo 3 - Ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida

 

1. Il sistema informatico, in caso di esito positivo dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui rispettivamente agli articoli I e 2, genera una ricevuta recante i dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa.
2. Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di cui al comma 1, la consegna immediatamente all'interessato.
3. La ricevuta di cui al comma 1 e' valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, rinnovato nella validita', e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.





Articolo 4 - Ulteriori disposizioni procedurali

 

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, d'intesa con il Ministero della salute sono stabilite le procedure necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.





Articolo 5 - Disposizioni finali

 

1. Le amministrazioni competenti provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Articolo 6 - Entrata in vigore

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 4.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.