Ebbrezza grave: la confisca del veicolo è obbligatoria

25.11.2013 09:52

CORTE CASSAZIONE

5 settembre 2013, n. 36428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

QUARTA SEZIONE PENALE 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Presidente:

Pietro Antonio SIRENA 

Consigliere:

Rocco Marco BLAIOTTA, Francesco Maria CIAMPI, Mariapia Gaetana SAVINO 

Rel. Consigliere:

Giacomo FOTI 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza

  

Ritenuto in fatto

Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia avverso la sentenza del tribunale della stessa città, sezione distaccata di Treviglio, del 14 marzo 2012, che ha applicato ad A. A., imputato ex art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2 sexies del codice della strada (tasso alcolemico registrato pari a 2,39 e 2,53 g/l nelle due prove), la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di cinque mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda; con sospensione della patente di guida per due anni.  

Lamenta il ricorrente che il tribunale ha omesso di disporre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, in violazione dell'art. 186 co. 2 lett. c) del C.S., che impone al giudice l'adozione di detto provvedimento, anche nei casi pena patteggiata, allorché il veicolo in questione sia, come nel caso di specie, di proprietà dell'imputato. 

 

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato. 

L'art. 186 del codice della strada, come novellato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125/2008, prevede, per chi si sia reso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, allorché il tasso alcolemico registrato sia superiore, come nel caso di specie, a 1,50 g/l - ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena - la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. 

A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche agli artt. 186 e 187 dello stesso codice apportate dalla legge n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Attribuzione che non ne ha eliminato il carattere dell'obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra indicato (Cass. n. 12313/12). 

Ciò, peraltro, analogamente a quanto avviene per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide sull'obbligo del giudice di applicarla nei casi previsti dalla legge. 

Spetta quindi sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con cui il reato è stato commesso, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti.  

E dunque, erroneamente, nel caso di specie, il giudice del merito ha omesso di disporre la confisca dell'autovettura XX, targata xx yyy zz, pur sussistendone i relativi presupposti, essendo la predetta vettura di proprietà dell'imputato. 

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, limitatamente al punto concernente la mancata confisca del veicolo sopra specificato, senza rinvio, potendo a tanto provvedere direttamente questa Corte in considerazione della obbligatorietà del provvedimento e dell'accertata sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dello stesso. Ciò, in vista del disposto di cui all'art. 620 co. 1 cod. proc. pen., il quale stabilisce, dopo avere indicato i casi di annullamento senza rinvio, che la Corte di cassazione può disporre tale annullamento in ogni altra ipotesi in cui il rinvio sia superfluo (tra le quali ben può rientrare la mancata confisca obbligatoria dovuta a svista del giudice); ipotesi in cui la stessa Corte può adottare gli opportuni provvedimenti consistenti, nel caso di specie, nell'ordine di confisca (Cass. n. 26579/2008, fattispecie in tema di confisca di sostanza stupefacente). 

 

Per questi motivi

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo autovettura XX, targato xx yyy zz, e dispone la confisca dello stesso. 

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2013. 

 

Il Presidente: SIRENA 

Il Consigliere estensore: FOTI 

 

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013. 

 

Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO