Etilometro: avviso della facoltà di assistenza del difensore

18.12.2013 17:16

Corte di Cassazione Penale sez. IV 17 ottobre 2013 n. 42667
 


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, ricevuta la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, ha assolto l’imputato OMISSIS dalla contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), per non aver commesso il fatto.

Il giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami di laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano fatto sottoporre il OMISSIS avevano evidenziato la presenza di un tasso alcolemico pari a g/l 1,86, ha rilevato che nell’occasione gli agenti operanti avessero omesso di avvisare l’imputato della facolta’ di farsi assistere da un difensore, in violazione della prescrizione di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p. Tale violazione integrava la nullità sanzionata dall’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p., rilevabile d’ufficio in quanto a regime intermedio. Pertanto, escludendo l’informazione probatoria acquisita con l’analisi di laboratorio, difettava la prova della responsabilita’ dell’imputato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna denunciando la erronea applicazione della legge. Evidenziava che la invalidità derivante dalla violazione della disposizione di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p. determinava una nullità nsottoposta al regime intermedio. Tale nullità è soggetta alle condizioni di deducibilità previste dall’articolo 182 c.p.p., comma 2, che impone alla parte che assistere all’atto che si assume viziato – nel caso di specie del prelievo di sangue – di eccepire l’eventuale nullità prima che il predetto atto sia compiuto, ovvero se cio’ non sia possibile immediatamente dopo. Attività questa che non è stata posta in essere, con conseguente sanatoria della invalidità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio del processo per avere difensore di fiducia dell’imputato aderito alla proclamata astensione dalle udienze; infatti essendo trattato il procedimento con rito camerale non partecipato (articolo 611 c.p.p.), la presenza del difensore non è prevista e pertanto non rilevano eventuali impedimenti.

3.2. Passando all’analisi della censura formula, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale certamente è la sottoposizione dell’indagato ai test per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore èdi natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto, ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38003 del 19/09/2012 Ud. (dep. 01/10/2012), Rv. 254374).

Questa Corte di legittimità ha altresì  affermato che detto termine non èposto dalla norma in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto in cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell’eccezione aver luogo anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle “memorie o richieste” che, ai sensi dell’articolo 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. In conseguenza, e’ stata considerata tardivamente proposta l’eccezione di nullità di un atto per l’omesso avviso previsto dall’articolo 114 disp. att. c.p.p., allorchè la parte, invece di sollevare l’eccezione immediatamente dopo il compimento dell’atto, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento (cfr. Cass. n. 4017/97, n. 42715/03, n. 24733/04, n. 19100/11, n. 14873/12).Orbene, nel caso di specie non avendo l’imputato formulato l’eccezione in questione nei termini sopra specificati, pur avendone avuta la possibilità immediatamente dopo il compimento dell’atto, in occasione della redazione da parte della P.G. del verbale di identificazione, ritiene il P.G. ricorrente che la nullità si è sanata, con la impossibilità per il giudice di rilevarla di ufficio.

3.3. Ciò detto, va premesso che le nullità di cui all’articolo 180 c.p.p. sono definite “intermedie” perchè mutuano parte della disciplina delle nullità assolute (articolo 179) e parte di quella delle nullità relative (articolo 181). Con le prime ha in comune la possibilità della rilevabilità di ufficio; con le seconde, le limitazioni temporali per la deducibilità di parte, sebbene con termini preclusivi diversi.

Quanto alla deducibilità, l’articolo 182, comma 1 pone delle limitazioni soggettive alla legittimazione ad eccepire le nullità. Il secondo comma, invece, pone per le parti dei “paletti” temporali entro cui eccepire la nullità, pena la decadenza dall’esercizio di tale potere (articolo 182, comma 3).

Fatta questa premessa, tornando al tema del processo, il ricorrente lamenta che, avendo la parte interessata omesso di eccepire la nullità nei termini concessi, questa si è sanata e, pertanto, il giudice non poteva più rilevarla d’ufficio.

A questo punto bisogna chiarire l’equivoco in cui è caduto il ricorrente.

Dalla lettura degli articoli 182 e 183 c.p.p. a cui si rinvia, non si evince in alcun modo che l’omessa eccezione della nullità comporti automaticamente la sua sanatoria.

L’unico effetto è che la parte decade dalla possibilità di lamentare il vizio con correlata pretesa di una decisione del giudice sul punto.

Ciò è coerente, per le nullità a regime intermedio, con il potere attribuito al giudice di rilevare d’ufficio la invalidità in tempi più ampi di quelli che aveva la parte per eccepirla (confronta articolo 180 ed articolo 182, comma 2).

Tali considerazioni ci consentono di affermare quanto segue:

- in tema di nullità a regime intermedio, se la parte decade dalla possibilità di eccepirla ai sensi dell’articolo 182, comma 2, la invalidità  non è automaticamente sanata, in quanto il giudice ha pur sempre il potere di rilevarla di ufficio nei più ampi termini di cui all’articolo 180;

- se la parte decade dalla possibilità di eccepire la nullità, ha pur sempre la possibilità di sollecitare il giudice all’esercizio dei suoi poteri officiosi, ma non essendovi per questi l’obbligo del rilievo della nullità, l’omessa sua declaratoria non è sindacabile (cfr. sul punto Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13402 del 24/03/2011 Ud. (dep. 01/04/2011), Rv. 249912).

3.4. Consegue da quanto detto che legittimante il Tribunale, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’articolo 180 c.p.p., ha rilevato di ufficio la nullità verificatasi e ne ha tratto le conseguenze per la decisione di merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato per la sua infondatezza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
(Omissis)