Etilometro - Funzionamento dell'apparecchio

27.03.2015 10:13

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 24 marzo 2015 n. 12265

 

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze il 16/1/2014 confermò la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto il 14/1/2013, che, giudicato T. M. colpevole dei reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. della str., aveva condannato il medesimo alla pena stimata di giustizia.
2. Avverso la predetta statuizione l'imputata propone ricorso per cassazione corredato da tre censure.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, assumendo l'incertezza dei risultati etilometrici, espressi da un macchinario non affidabile, in quanto, in violazione dell'art. 379 del regolamento, non era stato sottoposto alle regolari visite periodiche, tanto da presentare ancora predisposto l'orologio legale.
2.2. Con il secondo motivo viene allegata altra violazione di legge per non essere stato l'imputato previamente avvisato della facoltà di far intervenire un proprio difensore di fiducia per assisterlo.
2.3. Con il terzo motivo viene denunziata ulteriore violazione di legge per non essere stata riconosciuta la sussistenza delle attenuanti generiche, nonostante il basso tasso alcolemico riscontrato e la complessiva levità del fatto.
3. Infine il ricorrente allega intervenuta prescrizione del reato dopo l'emissione della sentenza d'appello.

Considerato in diritto

4. Il primo motivo si manifesta manifestamente destituito di giuridico fondamento.
Quanto alla pretesa inattendibilità dell'alcoltest questa Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria all'accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell'esecuzione), non essendo affatto sufficiente ipotizzare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (Cass., Sez. IV, n. 42084 del 4/10/2011); o, addirittura, come nel caso di specie, congetturare vaghi ed improbabili dubbi, neppure correlati a specifici elementi fattuali: è di tutta evidenza che l'erronea indicazione della data non si correla in alcun modo con il sospetto di difettoso funzionamento dello spirometro.
Quanto al resto, l'intangibilità della prova documentale non è rimasta affatto lesa dall'annotazione dei verbalizzante, attestante l'ora effettiva del controllo, peraltro non contestata dall'imputato.
5. Non merita migliore sorte il terzo motivo.
Come più volte chiarito in questa sede la concessione o meno delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass., Sez. 6, n. 36382 del 4/7/2003, Rv. 227142). In ogni caso, il ricorrente, senza sottoporre ad un'effettiva e persuasiva censura la motivazione con la quale la Corte di merito ha disatteso sul punto l'appello, si è limitato a dissentire dal giudizio di gravità espresso dal giudice; cioè, in definitiva, ha inteso erroneamente assegnare al giudizio di legittimità il compito di esprimere nuova e diversa valutazione di merito.
6. Il secondo motivo, pur dotato di una sua plausibilità, risulta infondato.
Invero, pur accedendo alla tesi di maggior garanzia per l'imputato, e cioè che l'eccezione possa essere anche successivamente sollevata dal difensore, nel caso di specie consta essere stata proposta solo con l'atto d'appello (e, per questa ragione, la Corte di merito l'aveva disattesa, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.) e, quindi, tardivamente. Conferma di ciò oggi è dato trarre dalla pronuncia emessa a S.U. il 29/1/2015 (dep. 5/2/2015), nel procedimento n. 4295/014, che ha precisato il seguente principio di diritto: «La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame etilometrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod, proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado».
7. Infine, deve soggiungersi che il reato, per il combinato disposto degli artt. 157 e 160, cod. pen., si sarebbe prescritto, tenuto conto dell'epoca del fatto (22/3/2009) e delle intervenute sospensioni del corso prescrizionale, ove entro il 17/1/2015 non fosse sopraggiunta la sentenza d'irrevocabilità.
8. All'epilogo consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)