Etilometro: il caso di chi non soffia abbastanza

16.10.2013 07:56

Cassazione penale  sez. IV, sentenza 3 aprile 2013 – ud. 15 marzo 2013, n. 15556

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 9 aprile 2010 il Tribunale di G. dichiarava omissis colpevole dei reati di cui all’articolo 186, comma 2, lett. a) e articolo 186, comma 7 del dlga 30 aprile 1992, n. 285, e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di Euro 600 di ammenda per il capo a) e di Euro 4.000 di ammenda, convertita la pena detentiva in Euro 2.280 di ammenda per il capo b), oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza il difensore di omissis proponeva appello.

La Cortedi appello di Trieste, con sentenza del 21 maggio 2012, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, assolveva omissis dall'imputazione di cui al capo a) della rubrica perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato; riduceva la sospensione della patente di guida ad anni uno; confermava nel resto l'impugnata sentenza.

Avverso la predetta sentenza omissis, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

inosservanza dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p.;

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della stessa. Sosteneva la difesa che la omissis non aveva mai esplicitato un rifiuto a sottoporsi all'alcoltest, ma che la sentenza impugnata erroneamente l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 7, sulla base delle valutazioni del comportamento dell'imputata fatte dal personale operante. La difesa evidenziava poi che la sentenza del giudice di Pace di Monfalcone n. 78/10, passata in giudicato ed allegata all'atto di appello, aveva ritenuto che non vi fossero prove sufficientemente certe che la ricorrente omissis avesse rifiutato di sottoporsi all'alcoltest definitivo, tanto più che aveva già eseguito l'alcoltest preliminare. Di conseguenza, con la sentenza di cui sopra, il giudice di Pace aveva annullato il provvedimento prefettizio di sospensione della patente in capo alla omissis per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest in data 6 settembre 2008 (data di contestazione del reato di cui al presente procedimento). Pertanto, secondo la difesa della ricorrente, erroneamentela Corteterritoriale aveva ritenuto la sua responsabilità, pur in presenza di un ragionevole dubbio, dal momento che, una volta accertato che la omissis fosse in stato di ebbrezza , mancavano elementi atti ad escludere che la stessa, lungi dal volersi astenere dal compimento dell'atto, non fosse invece in grado di portarlo a termine.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

I proposti motivi di ricorso sono infondati. Si osserva infatti (cfr.Cass., Sez. IV, Sent. n. 4842 del 2 dicembre 2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione,la Cortedi Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p., non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati.

I giudici della Corte di appello di Trieste hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità di omissis in ordine al reato di cui all'art. 186 comma7. Inparticolare hanno evidenziato che, dall'esame delle dichiarazioni degli agenti operanti era dato desumere che la omissis si trovava in condizioni di ebbrezza alcolica e, nonostante i loro ripetuti inviti a soffiare nell'etilometro, non soffiava, tanto che dopo sette, otto tentativi avevano deciso di desistere e di elevarle la contravvenzione di cui all'art. 186 comma 7.

I giudici della Corte territoriale rilevavano poi che nemmeno le dichiarazioni dei testi a difesa confermavano la tesi sostenuta dalla omissis dal momento che la ragazza aveva bevuto pochissimo ed era perfettamente lucida e che solo a causa di un fraintendimento gli agenti operanti le avevano elevato la sopra indicata contravvenzione. A proposito poi della diversa decisione del giudice di Pace di Monfalcone, che aveva annullato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e che comunque non fa stato nel presente processo, i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che la motivazione di tale sentenza non si pone in effettivo contrasto con la dichiarazione di responsabilità della omissis dal momento che nella sentenza del giudice di Pace si legge testualmente "... molto probabilmente la signorina omissis cercava istintivamente di soffiare poca aria nel "vano" tentativo di eludere le risultanze dei test".

Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.