Guida in stato di ebbrezza alcolica

11.04.2014 14:42

Corte di Cassazione Penale sez. IV 14/1/2014 n. 1182 
 

(Omissis) 
Svolgimento del processo 
 
1. Il GUP del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 14/12/2012, dichiarato P.G. colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per essersi posto alla guida in stato d'ebbrezza alcolica (gr/l 184-151), condannò il medesimo, previo concessione delle attenuanti generiche, esclusa l'aggravante di aver procurato un sinistro stradale ed operata la riduzione del rito, alla pena stimata di giustizia. 

2. La Corte d'appello di Brescia, investita dell'appello dell'imputato, con sentenza del 29/1/2013, confermò nel resto la statuizione di primo grado. 

3. Avverso quest'ultima sentenza l'imputato ricorre per cassazione. 

3.1. Con l'unitaria censura posta a corredo del ricorso il P., deduce la violazione del principio di correlazione fra la contestazione e la condanna, contestando l'asserto della Corte territoriale, la quale aveva affermato che "Il fatto che il P. fosse alla guida di una BMW tg. (OMISSIS) e non di una SMART costituisce solamente un errore materiale avendo l'imputato avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini essenziali della contestazione di guida in stato di ebbrezza che gli è stata mossa". 

Assume, per contro, il ricorrente che "l'errata indicazione del veicolo condotto dal presunto trasgressore è elemento costitutivo del reato". Peraltro, anche la circostanza qualificante del fatto, costituita dal procurato sinistro, contestata nell'originario decreto penale di condanna, era risultata di pura fantasia. Da ciò conseguiva la violazionedell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) art. 460 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), che imponeva declaratoria di nullità e restituzione degli atti al pubblico ministero. 

Motivi della decisione  

4. La doglianza è priva di giuridico fondamento. 

Non v'è dubbio, infatti, che l'imputato, nonostante le erronee indicazioni fattuali, puntualmente emendate in corso di giudizio, ha avuto modo di difendersi compiutamente. L'affermazione di responsabilità, invero, concerne un accadimento storico verificatosi e riscontrato nella sua materialità, senza che le riscontrate discrasie abbiano avuto influenza alcuna sulla rappresentazione dell'incolpazione penale in capo al P.. 

E' utile ricordare, seguendo condiviso e consolidato orientamento maturato in sede di legittimità, che in tema di correlazione tra l'Imputazione contestata e la sentenza deve affermarsi che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della imputazione (Sez. 4, 4/2/2004, n. 16900; in senso conforme, fra le tante, 4, 22/11/2011, n. 47474; 4, 28/6/2011, n. 36891; S.U., 15/7/2010, n. 36551). 

5. L'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M.  

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
(Omissis)