Il c.d. fermo fiscale di un veicolo può essere adottato anche dall’agente della riscossione?

07.11.2016 07:56

di Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)

 

 

Importante intervento della Corte di Cassazione in materia di procedure esecutive nella riscossione coattiva.

 

Il caso riguarda il ricorso presentato da una contribuente siciliana nei confronti dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Enna (oggi Riscossione Sicilia S.p.A.), nonché dei Comuni impositori, al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo di un proprio veicolo e l'inibizione a procedere alla relativa iscrizione presso il P.R.A. competente.

 

Tra i vari motivi ricorso presentati, si ritiene di sottolinearne in particolare uno, il quarto, con il quale la contribuente denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 86, Decreto Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dell'articolo 3, comma 41, decreto legge n. 203/2005, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, codice procedura civile.

 

In relazione al c.d. “fermo fiscale”, la norma di riferimento è l’articolo 86, Decreto Presidente della Repubblica n. 602/1973.

 

L’articolo 86 è inserito nel Titolo II, Capo III, “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”, e disciplina la procedura relativa al “Fermo di beni mobili registrati”.

 

La procedura dell’esecuzione coattiva prevede che il concessionario proceda ad espropriazione forzata, nei confronti del debitore inadempiente, quando sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (si legga anche, ingiunzione fiscale, di cui al Regio Decreto n. 639/1910, tenuto conto che, però, in questo caso, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione dell’atto), salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento (articolo 50, D.P.R. 602/1973).

 

L’espropriazione forzata può essere messa in atto con il c.d. fermo fiscale, di cui all’articolo 86: decorso inutilmente il termine per il pagamento della cartella esattoriale (o dell’ingiunzione fiscale), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

Quindi, il c.d. fermo fiscale può essere adottato nei confronti degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con portata superiore a 3,5 tonnellate iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, di proprietà del debitore.

 

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

 

 

 

Operativamente, quindi, si procederà secondo il seguente schema:

 

-         Notifica della cartella esattoriale o dell’ingiunzione fiscale;

-         Se l’interessato non provvede al pagamento entro il termine stabilito, il concessionario può avviare la procedura esecutiva e disporre il c.d. fermo fiscale del veicolo di proprietà del debitore iscritto al P.R.A.: notifica la debitore una comunicazione preventiva che avvisa che, in mancanza del pagamento del debito entro trenta giorni dalla notifica della medesima, i provvederà a eseguire il fermo;

-         Scaduto il termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva, il concessionario richiede al P.R.A. l’iscrizione del fermo sul veicolo, senza ulteriore comunicazione all’interessato.

 

Si precisa che, a norma dell’articolo 2684, codice civile, al P.R.A. devono essere trascritti i seguenti atti relativi agli autoveicoli:

-         atti di vendita e comunque tutti i negozi giuridici e i provvedimenti che a qualunque titolo producono effetti sulla proprietà di un veicolo;

-         contratti che riguardano i diritti di usufrutto di un veicolo;

-         domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione o che abbiano il fine di impugnare la validità della trascrizione;

-         pignoramento e il sequestro conservativo del veicolo

Inoltre, il P.R.A. deve eseguire le seguenti annotazioni:

-         perdite di possesso;

-         fermi amministrativi;

-         contratti di leasing;

-         cessazione della circolazione.

L’articolo 2810, codice civile, stabilisce inoltre che sugli autoveicoli è possibile iscrivere ipoteca.

 

L’articolo 86, comma 3, D.P.R. 602/1973 prescrive che:


3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

 

L’articolo 214, comma 8, codice della strada, stabilisce che chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776,00 a euro 3.111,00. E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo.

In base alle direttive ministeriali, gli organi di polizia stradale accertatori dovranno limitarsi a contestare la sanzione pecuniaria, ma non dovranno procedere al sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca.

 

Infine, il comma 4, dell’articolo 86, precisa che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, saranno stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel medesimo articolo 86.

 

In riferimento alla procedura di cui al Fermo di beni mobili registrati”, e al citato comma 4, dell’articolo 86, è necessario rammentare il disposto dell’articolo 3, comma 41, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, che prescrive che:

 

Articolo 3

Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

 

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.

 

Su tale normativa di riferimento, si è inserita la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21801, del 28 ottobre 2016.

In particolare, il quarto e il sesto motivo di ricorso presentato dalla contribuente hanno entrambi ad oggetto la legittimità della procedura di imposizione del fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il ricorso è fondato.

La questione da risolvere riguarda l’eventuale illegittimità del preavviso di iscrizione del fermo in quanto presumibilmente inesistente il potere dell'agente della riscossione di disporre tale misura, come prevista dall'attuale testo dell'articolo 86, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (introdotto dall'articolo 16, Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46), in mancanza del decreto che ne stabilisca le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione previsto dal quarto comma della stessa disposizione, non potendo ritenersi ancora vigente il decreto ministeriale 7 settembre 1998 n. 503, dettato in funzione della precedente formulazione della norma.

La Corte di Cassazione ritiene di non poter condividere l’assunto dell’illegittimità del fermo amministrativo per i motivi suddetti, in quanto la disposizione di cui all'articolo 3, comma 41, Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248,  prevede espressamente che:

“le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503”.

 

Da tale assunto ne deriva l’importante principio di diritto per cui:

 

“il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, fino all'emanazione del decreto indicato nel comma 4 dello stesso articolo, può essere eseguito dall'agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, in quanto applicabili”.