Il parcheggiatore abusivo non commette reato

09.05.2013 21:20

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione (Cass., Sez. 1^, 25/03/1999, n. 3755, Di Giovanni).

In applicazione di tali principi, osserva il Collegio che non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650 c.p.) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i campeggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare. Non solo, nel caso in esame l'ordine questorile riguardava l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa (l'art. 7 C.d.S., comma 15 bis), di guisa che con esso (ordine) si è creata la paradossale situazione di una autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in sè la sua forza cogente indipendentemente dall'ordine del Questore.
 

PARCHEGGIATORE ABUSIVO CASSAZ. 15936 2013.doc (31 kB)