La competenza a giudicare per la violazione dell'articolo 126bis, c.d.s.

18.04.2013 21:27

 

Per gli illeciti omissivi propri (o di pura condotta)  il luogo di commissione si identifica con quello in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta mancata, condotta che, nel caso dell'art. 126-bis comma 2, codice della strada, deve individuarsi nella comunicazione "all'organo di polizia che procede", da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

 

 

La competenza per il ricorso al verbale di contestazione della violazione prevista e punita dall’articolo 126-bis, comma 2, è regolata in ragione del luogo dove avrebbe dovuto pervenire la comunicazione dei dati del conducente e quindi dove ha sede l’organo di polizia che ha accertato la violazione dalla quale è scaturita la richiesta.

 

 

È il giudice del luogo dove avrebbe dovuto pervenire la comunicazione dei dati del conducente ad essere competente per la violazione dell'articolo 126-bis, codice della strada.

COMPETENZA GIUDIZIO ART. 126BIS CASSAZ. 2910 2012.doc (29 kB)


COMPETENZA GIUDIZIO ART. 126BIS CASSAZ. 4426 2011.doc (28 kB)


COMPETENZA GIUDIZIO ART. 126BIS CASSAZ. 8484 2012.doc (28,5 kB)