Ma ....i cani possono entrare in spiaggia?

18.07.2015 14:40

Ma…i cani possono andare in spiaggia e fare il bagno?

Tempo di vacanze, tempo di mare…e tempo di portare anche i nostri “amici a quattro zampe” sulle spiagge….ma sempre nel rispetto delle regole.

E sulle regole per l’ingresso agli animali sulle spiagge libere, è intervenuto il TAR Lazio, con la sentenza 10 luglio 2015, n. 9302.

Il caso riguarda una ordinanza con cui un Comune vietava ai conduttori di animali l’accesso alle spiagge libere durante la stagione balneare 1 maggio - 30 settembre, indicando che tale divieto era escluso nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate…. senza peraltro aver mai individuato le aree preposte all’indicato fine.

Secondo la prospettiva delle ricorrenti, tra l’altro, l’ordinanza gravata non conterrebbe una adeguata motivazione in ordine ai presupposti che sono stati posti a base del divieto assoluto di conduzione di animali sulle spiagge libere: sia che si tratti di ragioni legate all’igiene che di ragioni legate alla sicurezza dei bagnanti, esse si sarebbero potute adeguatamente tutelare attraverso specifiche disposizioni sui comportamenti dei padroni degli animali.

E il TAR infatti dà proprio ragione ai ricorrenti.

Essi infatti deducono che l’ordinanza irragionevolmente impone ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.
Deducono altresì il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati.
La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se esso sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge.
In ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.
Di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui.

Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del principio di proporzionalità, che impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata.
 

di Marco Massavelli