Omessa indicazione sul verbale delle modalità di ricorso

13.09.2013 22:12

Corte di Cassazione Civile

sez. VI 28 marzo 2013 n. 7809 
 


CONSIDERATO IN FATTO 
Con sentenza n. 40 del 2010 depositata il 22 marzo 2010 il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli respingeva l'appello proposto dalla omissis nei confronti del Comune di Procida avverso la sentenza n. 78/2007 del Giudice di pace di Procida, confermando il rigetto dell'opposizione proposta ex art. 22, L. n. 689/81, dall'appellante avverso il verbale di accertamento (del 4 agosto 2006) elevato dagli agenti di Polizia locale del Comune evocato, relativo alla violazione del D.M. 20 febbraio 2006, n. 204, perchè circolava con un motoveicolo in zona vietata. 
La omissis proponeva ricorso per cassazione (notificato il 15.3.2011 e depositato il 28.3.2011) nei riguardi della predetta sentenza formulando un unico motivo, con il quale lamentava error in procedendo per violazione dell’art. 22, L. n. 689/81,in combinato disposto con la sentenza n. 98/2004 della Corte Costituzionale, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4 e degli artt. 24 e 111 Cost.. 
Il Comune intimato non si costituiva in questa fase. 
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso. 
All'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. 
 
RITENUTO IN DIRITTO 
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: 
"L'unico motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione dell’art. 22, L. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 c. 4 c.p.c., e agli artt. 24 e 111 Cost., la ricorrente lamenta che erroneamente la corte di appello non ha tenuto conto della nullità del verbale di accertamento per omessa informazione dell'utente della strada circa la possibilità di impugnazione dello stesso avvalendosi della facoltà di spedizione dell'opposizione a mezzo servizio postale, per cui evidenzia - ad avviso della omissis - una gravissima limitazione del diritto di difesa, appare non fondato. 
La giurisprudenza di questa Corte in tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada ha enunciato il principio secondo il quale dal complesso delle disposizioni di cui all'art. 200 C.d.S. e art. 383 reg. esec. C.d.S. - in relazione alla loro finalità che è quella di rendere l'interessato edotto della contestazione che gli si muove e delle ragioni di essa - al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196, deve essere notificato un verbale di contestazione che deve recare le stesse indicazioni previste dall'art. 385, commi 1 e 2, specificando gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, e soltanto l'inidoneità a questo fine delle indicazioni contenute nel verbale può cagionare la nullità dell'ordinanza- ingiunzione (in tal senso Cass. 19 novembre 2003 n. 17546; Cass. 26 marzo 2003 n. 4459). 
Va, altresì, considerato che in tema di sanzioni amministrative, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possano considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto abbiano illegittimamente impedito al cittadino di opporre alla Pubblica Amministrazione procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli o l'insussistenza dello stesso o la propria estraneità soggettiva al fatto pur oggettivamente verificatosi o, comunque, qualsivoglia utile difesa inerente alla contestazione. Rimane invece irrilevante l'impugnazione del vizio formale ove attraverso di essa non siano fatte valere difese sostanziali o non si alleghi che a causa di esso sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento (vedi Cass. 15 gennaio 2010 n. 532). 
Nella specie la pretesa insufficienza della menzione dei mezzi di notificazione della eventuale impugnativa della contestazione, nei termini sopra riassunti, non ha impedito al contravventore di prospettare le proprie ragioni mediante l'opposizione proposta, onde non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa. 
Tanto i principi giuridici che la motivazione data dal tribunale, integrata con quanto testè affermato da questa corte, sfuggono pertanto alla censura". 
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va rigettato. 
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in difetto di costituzione della controparte. 
 
P.Q.M. 
La Corte, rigetta il ricorso. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2012. 
(Omissis)