Sinistro stradale con veicolo datosi alla fuga

06.10.2013 21:19

Cassazione civile  sez. III 2 settembre 2013 n. 20066

 

 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  

                        SEZIONE TERZA CIVILE                        

-

ha pronunciato la seguente:                                         

                     sentenza                                       

sul ricorso 29678-2007 proposto da:

             A.G., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA  DELLA

MELORIA  52, presso lo studio dell'avvocato IMPROTA GENNARO,  che  lo

rappresenta  e  difende  unitamente agli  avvocati  GAGLIARDI  LUIGI,

MANCUSI LUCIA, giusta delega in atti;

                                                       - ricorrente -

                               contro

GENERALI  ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona  dei  legali

rappresentanti  Ing.           B.L. e Sig.                  R.G.,

elettivamente  domiciliata in ROMA, VIA F  DE  LUCIA  15,  presso  lo

studio   dell'avvocato  MIGLIORE  ANDREA,  rappresentata   e   difesa

dall'avvocato ANNUNZIATA ANTONIO, giusta delega in atti;

                                                 - controricorrente -

avverso  la  sentenza  n. 24/2007 della CORTE D'APPELLO  di  SALERNO,

depositata il 12/01/2007 R.G.N. 456/03;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del

02/07/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l'Avvocato GENNARO IMPROTA;

udito l'Avvocato JUAN JOSE' DI NICCO per delega;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

                

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel dicembre del 2000 il quarantasettenne A.G. agì giudizialmente nei confronti della Generali Assicurazioni s.p.a. - quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - per il risarcimento dei danni conseguiti all'investimento subito da tergo il (OMISSIS), mentre percorreva in bicicletta la via (OMISSIS), da parte di vettura non identificata, in quanto allontanatasi senza fermarsi.

La società convenuta resistette, contestando l'accadimento del fatto, evidenziando che l'attore non aveva denunciato il sinistro all'autorità nè sporto querela contro ignoti, prospettandone in via subordinata l'esclusiva responsabilità o quantomeno il concorso causale colposo.

Con sentenza n. 225 del 2003 il tribunale di Nocera Inferiore rigettò la domanda e condannò l'attore alle spese.

2.- La corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame degli attori con sentenza n. 24 del 2007, condannandolo alle spese del grado.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione l' A. affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la s.p.a. Generali Assicurazioni.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte d'appello, alle pagine 6 e 7 della sentenza, ha ritenuto:

- che l'onere della prova a carico di chi assuma di essere stato danneggiato da veicolo non identificato concerne sia il punto relativo alla responsabilità del conducente del veicolo non identificato sia che questo sia rimasto effettivamente sconosciuto e che "a questo ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse";

b- che "nella specie concreta è da escludersi che l'appellante abbia dato ottemperanza al riferito principio di diritto enunciato (e ormai consolidato) della S.C., con conseguente superfluità di sentire il teste R.C.";

c- che "peraltro, avalla il decisum di questa Corte anche il fatto che l' A. (v. causale del referto in data (OMISSIS)), nelle immediatezze del fatto, non fece alcuna menzione dell'investimento lamentato poi in citazione introduttiva, ma si limitò ad indicare un generico "incidente stradale avvenuto in (OMISSIS)".

2.- Il ricorrente se ne duole deducendo:

a) col primo motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a), per avere la Corte d'appello attribuito determinante rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia all'autorità, discostandosi dal principio espresso da Cass., n. 18532/2007;

b) col secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 3697 c.c. e art. 115 c.p.c., per non essere stata considerata la deposizione già assunta, per essere stata ritenuta superflua quella di R.C. e per essere stato assegnato rilievo negativo alla omessa menzione dell'investimento subito da parte della vittima nelle immediatezze del fatto (ma, più precisamente, al momento del suo ingresso ospedale), descritto come "incidente stradale avvenuto in (OMISSIS)";

c) col terzo, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di merito del tutto prescisso da quanto dichiarato dal teste E.A. (con deposizione di cui è riprodotto il contenuto in ricorso) e presupposto una puntualità e completezza espressiva da parte dell'infortunato incompatibili con la condizione psico-fisica del momento.

3.- Le censure che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le connota, sono fondate.

La citata Cass., n. 18532 del 2007 (ma cfr. anche Cass., 4480/2011), relativa ad un caso deciso, in primo e secondo grado, dagli stessi uffici giudiziari di merito, in esito alla disamina della tematica che è superfluo ripercorrere, ha enunciato il principio secondo il quale "l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata".

La Corte d'appello se n'è discostata, pur non espressamente affermando che, in difetto di denuncia, il fatto va escluso. Non s'è fatta carico, infatti, della deposizione del teste E. (che aveva confermato la versione dei fatti esposta dall'attore) ed ha detto superflua l'assunzione della testimonianza della R. dopo la prima delle affermazioni riportate sopra (sub 1), sicchè è assolutamente evidente che la conclusione negativa in ordine alla prova dell'accadimento del fatto per colpa di un terzo è stata correlata alla omessa denuncia all'autorità.

Nè può considerarsi assorbente la valenza assegnata dalla Corte territoriale alle iniziali e solo generiche affermazioni della vittima, non essendovi in motivazione alcun cenno al suo stato al momento dell'accesso in ospedale in relazione alle lesioni riportate ed alla possibile conseguente esclusione di una situazione che potesse precludergli di esporre chiaramente che cosa gli fosse accaduto e perchè; nonchè alla notoria circostanza che la redazione del testo delle dichiarazioni dell'infortunato è opera di chi la dichiarazione riceve e non di chi la rilascia.

E' il caso di chiarire che non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, nè precludergli di attribuire determinante rilievo anche alla omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti, o alla mancata immediata indicazione di testi che abbiano assistito all'evento ed a tutto quanto possa apparire sintomatico dell'inveridicità dell'assunto attoreo. Ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela, addirittura omettendo di escutere i testi indicati, quasi che la fattispecie sia aprioristicamente connotata da intenti fraudolenti.

2.- La sentenza è cassata.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte d'appello in diversa composizione, rivaluterà il merito nel rispetto dell'enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2013