Torna l’equo indennizzo per la polizia locale
di Marco Massavelli
Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», con l’articolo 7, comma 2-ter, ha nuovamente introdotto l’istituto dell’equo indennizzo per il personale della polizia locale.
Art. 7
Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte
2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.
Ai fini degli accertamenti, da parte delle apposite commissioni, relativi alle degenze per causa di servizio e alla corresponsione dell’equo indennizzo per il personale della polizia locale, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, avente ad oggetto “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” e che si applica ai tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' agli appartenenti alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
PROCEDURA A RICHIESTA O D’UFFICIO
In particolare, si evidenzia che il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
la domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità lesione non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego,
elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
Il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio può essere avviato anche d’ufficio dall’Amministrazione quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.
L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
L’ATTUAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al citato articolo 7, comma 2-ter: il decreto del Ministro dell’interno è stato approvato in data 4 settembre 2017, e reca “Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio” (GU n.211 del 9 settembre 2017).
Il DM 4.9.2017 ha, tra l’altro, predisposto le procedure informatizzate, e fissato le modalità per consentire ai comuni potenzialmente beneficiari di formulare apposita richiesta per il rimborso, dall'anno 2017, degli oneri sostenuti per l'equo indennizzo e le spese di degenza per causa di servizio.
L’articolo 1, decreto ministeriale 4.9.2017, definisce:
- «istituto dell'equo indennizzo»: quanto previsto per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio dall'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il cui procedimento è stato oggetto di un apposito Regolamento di semplificazione, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
- «rimborso delle spese di degenza per causa di servizio», le spese per ricoveri in istituti sanitari pubblici o privati convenzionati, conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Art. 68.
(Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della
integrità fisica dipendente da causa di servizio)
L'aspettativa per infermità e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di
famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermità che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.
LA DATA DI DECORRENZA DELL’EVENTO: 22 APRILE 2017
Chi sono gli enti destinatari di tale procedura disposta con decreto ministeriale? Sono legittimati alla richiesta del contributo erariale i Comuni che hanno sostenuto spese per il riconoscimento dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio al personale della polizia locale.
Operativamente, innanzitutto si rimborsano le spese erogate dai Comuni per l’elargizione dell’equo indennizzo e delle spese di degenza per causa di servizio relative ad eventi verificatisi dal 22 aprile 2017; inoltre, si prevede che tali somme saranno rimborsate a ciascun Comune richiedente, sulla base delle certificazioni inviate dallo stesso con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale, e nella misura ivi determinata.
Qualora per ciascuna annualità l'importo complessivo da rimborsare ai Comuni sia superiore a 2.500.000 euro, importo corrispondente agli oneri valutati dalla legge n. 48 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, a favore di ciascun ente verrà corrisposto un acconto proporzionale. Il saldo spettante a ciascun comune interessato sarà corrisposto a seguito dell'integrazione delle risorse iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno in conseguenza dell'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal comma 2-sexies dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 14 del 2017.
LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI DA PARTE DEI COMUNI
Il decreto ministeriale ha approvato, all’allegato A, il modello relativo alla comunicazione delle spese per il rimborso ai Comuni, che dovranno compilare la richiesta - esclusivamente con modalità telematica. Il modello è messo a disposizione dei Comuni sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale.
Le richieste devono essere inviate al Ministero dell'interno-Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina: https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify entro le ore 24,00 del 31 marzo di ogni anno, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.
La richiesta dovrà essere sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, sia dal responsabile del servizio finanziario e sia dal segretario comunale.
L'accesso all'area e' consentito con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale.
Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli indicati non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo.
E' data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine del 31 marzo, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente.
In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».