Torna l’equo indennizzo per la polizia locale

14.09.2017 08:38

di Marco Massavelli

Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

 

 

Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», con l’articolo 7, comma 2-ter, ha nuovamente introdotto l’istituto dell’equo indennizzo per il personale della polizia locale.

 

 

Art. 7

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

 

2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.
 

 

Ai fini degli accertamenti, da parte delle apposite commissioni, relativi alle degenze per causa di servizio e alla corresponsione dell’equo indennizzo per il personale della polizia locale, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 ottobre  2001,  n.  461, avente ad oggetto “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” e che si applica ai tutti i dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche,  anche  di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo  1,  comma  2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   nonche'   agli appartenenti  alle  Forze  di  polizia,  anche  ad ordinamento  militare,  o  alle  Forze armate od alle altre categorie indicate  dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

 

PROCEDURA A RICHIESTA O D’UFFICIO

 

In particolare, si evidenzia che il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito  aggravamenti  di  infermità  o  lesioni preesistenti, ovvero l'avente  diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda scritta all'ufficio  o  comando  presso  il  quale presta servizio, indicando specificamente  la  natura  dell'infermità  o  lesione,  i  fatti di servizio  che  vi  hanno  concorso  e,  ove possibile, le conseguenze sull'integrità  fisica,  psichica  o  sensoriale e sull'idoneità al servizio,  allegando ogni documento utile.

la domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento   dannoso   o   da   quella   in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione  dell'integrità  fisica  o  psichica  o  sensoriale,  di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre   1981,  n. 834,  e  successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità  lesione non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia  da  ritenersi  equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta  entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego,

elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

Il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio può essere avviato anche d’ufficio dall’Amministrazione quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato  lesioni per certa o presunta ragione di servizio  o  abbia  contratto  infermità nell'esporsi per obbligo di servizio  a  cause  morbigene  e dette infermità siano tali da poter divenire  causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

 

 

L’ATTUAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE

 

Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, con decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di  rimborso  delle  spese sostenute dai comuni per la corresponsione  dei  benefici  di  cui  al citato articolo 7, comma 2-ter:  il decreto del Ministro dell’interno è stato approvato in data 4 settembre 2017, e reca “Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni  per la  corresponsione  al  personale  della  polizia  locale   dell'equo indennizzo e del  rimborso  delle  spese  di  degenza  per  causa  di servizio” (GU n.211 del 9 settembre 2017).

 

Il DM 4.9.2017 ha, tra l’altro, predisposto le procedure   informatizzate, e fissato le modalità per consentire ai comuni potenzialmente beneficiari di formulare  apposita  richiesta  per   il   rimborso, dall'anno 2017, degli oneri sostenuti  per  l'equo  indennizzo  e  le spese di degenza per causa di servizio.

 

L’articolo 1, decreto ministeriale 4.9.2017, definisce:

 
  • «istituto dell'equo indennizzo»: quanto previsto per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio dall'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.   3, il   cui procedimento è stato oggetto di un  apposito   Regolamento   di semplificazione, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;

 

  • «rimborso delle spese di degenza per causa di servizio», le spese per ricoveri in istituti sanitari pubblici o privati convenzionati, conseguenti  a  ferite  o  lesioni  riportate nell'espletamento di servizi  di  polizia  o  di  soccorso  pubblico, ovvero nello  svolgimento  di  attività  operative  o  addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio,  con  esclusione  delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

 

Art. 68.

(Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della

integrità fisica dipendente da causa di servizio)

 

L'aspettativa  per  infermità e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando  sia  accertata,  in  base  al  giudizio  di  un medico scelto dall'amministrazione,  l'esistenza  di  una  malattia,  che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.

Alle  visite  per  tale  accertamento  assiste un medico di fiducia dell'impiegato,  se  questi  ne  fa  domanda  e  si  assume  la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la  quale  fu  disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. L'amministrazione  può,  in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante  l'aspettativa  l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per  i  primi  dodici  mesi  ed  alla  metà, di esso per il restante periodo,   conservando  integralmente  gli  assegni  per  carichi  di

famiglia.

Il  tempo  trascorso in aspettativa per infermità e' computato per intero  ai  fini  della  progressione  in carriera, dell'attribuzione degli  aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora   l'infermità   che   e'   motivo   dell'aspettativa   sia riconosciuta  dipendente  da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto  il  periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli   assegni   escluse  le  indennità  per  prestazioni  di  lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì,  a  carico  dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle  per  ricoveri  in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo  indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Avverso  le  deliberazioni  del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15  aprile  1928,  n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della   dipendenza   dell'infermità   da  causa  di  servizio  e  di determinazione  dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli  impiegati  possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.

 

 

                           

 

LA DATA DI DECORRENZA DELL’EVENTO: 22 APRILE 2017

 

Chi sono gli enti destinatari di tale procedura disposta con decreto ministeriale? Sono legittimati  alla  richiesta  del  contributo erariale i Comuni che hanno sostenuto  spese  per  il  riconoscimento dell'equo indennizzo e per il rimborso delle  spese  di  degenza  per causa di servizio al personale della polizia locale.

Operativamente, innanzitutto si rimborsano le spese erogate dai Comuni per l’elargizione dell’equo indennizzo e delle spese di degenza per causa di servizio relative ad eventi verificatisi dal 22 aprile 2017; inoltre, si prevede che tali somme saranno rimborsate a ciascun Comune richiedente, sulla base delle certificazioni inviate dallo stesso con le modalità  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del decreto ministeriale, e  nella  misura  ivi determinata. 
 

Qualora  per  ciascuna  annualità  l'importo  complessivo   da rimborsare  ai  Comuni  sia  superiore  a  2.500.000  euro,   importo corrispondente agli oneri valutati dalla legge n.  48  del  2017,  di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017,  a  favore  di  ciascun ente verrà corrisposto un acconto proporzionale. Il saldo spettante a  ciascun   comune   interessato   sarà   corrisposto   a   seguito dell'integrazione delle risorse iscritte su apposito  capitolo  dello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  in   conseguenza dell'attivazione della clausola di salvaguardia  prevista  dal  comma 2-sexies dell'art. 7 del citato decreto-legge n.  14  del  2017.

 

 

LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI DA PARTE DEI COMUNI

 

Il decreto ministeriale ha approvato, all’allegato A, il modello relativo  alla  comunicazione delle spese per il rimborso ai Comuni, che dovranno compilare  la  richiesta -  esclusivamente  con modalità telematica. Il modello è messo a disposizione dei Comuni sul  sito  web  istituzionale della Direzione centrale della finanza locale.

Le richieste devono  essere  inviate  al  Ministero  dell'interno-Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite  il  Sistema  certificazioni  enti  locali  (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal  sito  internet della         stessa         Direzione,          alla          pagina: https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify entro   le ore 24,00 del 31 marzo  di  ogni  anno,  a  pena  di  decadenza,  con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

La richiesta dovrà essere sottoscritta,  mediante  apposizione  di  firma digitale, sia dal responsabile del servizio  finanziario e sia dal segretario comunale.

L'accesso  all'area  e'  consentito  con  le  modalità  e   le credenziali già in uso a ciascun ente locale.

Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli indicati non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del  contributo.

E'  data  facoltà ai  comuni  che  avessero   necessità   di rettificare  il   dato   già   trasmesso,   di   formulare,   sempre telematicamente ed entro il termine del 31 marzo, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente.

In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».