Anche gli artigiani hanno l’obbligo di esporre i prezzi dei prodotti: le sanzioni

22.09.2016 16:34

di Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,

della  L. 15 marzo 1997, n. 59

 

 

Articolo 4 (stralcio)

Definizioni e ambito di applicazione del decreto.

 

 

2. Il presente decreto non si applica:

 

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

 

 

Articolo 14

Pubblicità dei prezzi.

 

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle

immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di

un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2.

4.  Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

 

Articolo 22

Sanzioni e revoca

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l’attività per un periodo superiore a un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del precedente comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l’attività per un periodo superiore a un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del precedente comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

 

Codice del consumo

Decreto legislativo, 6 settembre 2005 n° 206

Articolo 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto,  si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale  o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale  o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis (4) il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonchè l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 18, comma 1, lettera c), e  nell'art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Articolo 14.
Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.
4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Articolo 17.
Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.

 

 

DIRETTIVA 2011/83/UE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

Articolo 2 (stralcio)

Definizioni

 

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

 

2) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” stabilisce i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale.

 

Tale norma si applica sia al commercio all’ingrosso, sia al commercio al dettaglio.

In particolare, si intende:

a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

 

Il decreto legislativo 114/98, invece, non si applica a tutta una serie di soggetti, tra i quali, l’articolo 4, comma 2, lettera f), ricomprende gli “artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”.

 

Per cui, agli artigiani non si applica nessuna disposizione del decreto legislativo 114/98, neanche l’articolo 14 che prevede la c.d. “pubblicità dei prezzi”, e cioè l’obbligo di indicare dei prezzi di vendita per i prodotti esposti per la vendita al dettaglio:

 

 

Art.14.

Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle  immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati,  debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di

un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico  cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita  del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte  le merci comunque esposte al pubblico

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2.

4.  Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Quindi, sulla scorta di quanto appena detto, gli artigiani non hanno alcun obbligo di indicare i prezzi di vendita dei beni di produzione propria, esposti per la vendita al dettaglio.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare del 26.1.2016, ha invece precisato vige l’obbligo della pubblicità dei prezzi anche per i prodotti e le merci posti in vendita da parte degli artigiani.

 

Analizziamo la normativa di riferimento che ha portato il Ministero a tale conclusione, in quanto di particolare interesse operativo nell’applicazione delle relative sanzioni amministrative di competenza della polizia locale durante i controlli commerciali.

Dopo il decreto legislativo 114/98, un importante e sistematico intervento normativo si è avuto con il c.d. Codice del Consumo (decreto legislativo 06 settembre 2005 n° 206).

L’articolo 14, in particolare, prevede che al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Anche agli artigiani, quindi, si applicano le disposizioni del Codice del Consumo.

Il Ministero precisa che si ritiene che la finalità di consentire al consumatore la giusta trasparenza del prezzo praticato rispetto a un bene o a un servizio sia un principio ormai cardine delle relazioni di mercato che si instaurano tra “professionista” e “consumatore”.

Il Codice del Consumo definisce:

·         “Professionista” (articolo 3, comma 1, lett. c): la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

·         “Consumatore” (articolo 3, comma 1, lett. a): la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

La correttezza dei comportamenti commerciali e la trasparenza informativa del professionista nei confronti del consumatore/utente è stata sottolineata anche dall’Unione Europea con la Direttiva 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del  Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Direttiva intende per:

1) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

 

2) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei  contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.

 

La Direttiva 2011/83/UE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 81/2014, che ha apportato rilevanti modifiche al Codice del Consumo.

In considerazione delle citate disposizioni normative, il Ministero ritiene pertanto che quanto previsto dall’articolo 14, Codice del Consumo, debba riferirsi al commerciante inteso come il professionista che al momento della transazione effettua una cessione di bene ovvero mette in atto una attività di vendita, a prescindere dal fatto che la principale o abituale attività sia di commerciante, artigiano o altro.

Per cui, conclude il Ministero, si deve ritenere che in ogni caso i prezzi dei prodotti offerti devono essere indicati ai consumatori anche da parte di soggetti che non svolgono abitualmente o principalmente attività commerciale.

In ogni caso di mancata indicazione del prezzo, i soggetti inadempienti devono essere sanzionati con le sanzioni previste dal Codice del Consumo per le violazioni dell’articolo 14: si devono applicare quindi le sanzioni previste dall’articolo 17, decreto legislativo 206/2005:

Art. 17.
Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.

L’articolo 22, decreto legislativo 114/98, stabilisce che:

Art. 22

Sanzioni e revoca

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l’attività per un periodo superiore a un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del precedente comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l’attività per un periodo superiore a un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del precedente comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

 

Per quanto qui di interesse (violazione dell’articolo 14, decreto legislativo 114/98), si applica la sanzione prevista dall’articolo 22, comma 3:

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 (€ 516.46) a L. 6.000.000 (€ 3098.74).

 

PRONTUARIO OPERATIVO

Articolo 22, comma 3, decreto legislativo 114/98 in rif. articolo 14 (pubblicità dei prezzi)

In qualità di artigiano poneva in vendita al dettaglio i beni di propria produzione (specificare) esposti nelle vetrine esterne/all’ingresso del locale/nelle immediate adiacenze dell’esercizio/su aree pubbliche/sui banchi di vendita/altro senza indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di cartello o altre modalità

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 516.46 a € 3098.74

P.M.R. entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale: € 1033