Applicazione della misure di sicurezza personali - art. 120 c.d.s.

15.04.2014 21:02

Consiglio di Stato sez. III 14/2/2014 n. 722
 

(Omissis)
FATTO e DIRITTO
1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un “avviso orale” ai sensi della legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).
L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma. Il ricorso è stato respinto con sentenza immediata n. 270/2013.
2. L’interessato propone ora appello a questo Consiglio.
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della controversia.
3. Nel merito, appare prioritaria ed assorbente – pur se il ricorrente sembra averle attribuito solo una posizione marginale nel contesto delle sue difese - la questione se l’”avviso orale” di cui alla legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011) rientri fra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.
Conviene precisare che qui si discute dell’avviso orale “mero”, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (e già nell’art. 4, quarto comma, legge n. 1423/1956 come odificato dall'art. 15 della legge n. 128/2001)
4. Nella sistematica della legge n. 1423/1956 come modificata dalla legge n. 327/1988 (che era quella vigente all’epoca della formulazione dell’art. 120 del codice della strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa) ppare chiaro che il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.
Invero gli artt. 3 e 4 (sempre della legge n. 1423/1956) sono espliciti nel senso che le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli.
In particolare è significativo il secondo comma dell’art. 4: «Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni [dall’avviso orale], il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale...»: questo testo pare inequivoco nel senso che l’avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione.
5. La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò: che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il semplice avviso orale – ossia, si ripete, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011 - non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno di ciò che è
richiesto alla generalità dei cittadini.
6. In conclusione: l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s.) non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.
In questo senso l’appello deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.
La presente decisione non preclude all’autorità amministrativa di disporre la revoca, la revisione o la sospensione della patente di guida dell’interessato, per qualsivoglia altra ragione diversa da quella qui considerata.
7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
(Omissis)