Art. 186, c.d.s.: il referto medico vale anche se non sottoscritto dal medico

15.02.2015 20:17

Note a margine della sentenza della Corte di Cassazione 29 gennaio 2015, n. 4363

di Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Locale Druento (TO)

 

Articolo 186, codice della strada

Guida sotto l'influenza dell'alcool



1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (13) (14)
b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. (2) (5) (10) (14)
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. (11)
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. (3)
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (3)
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (6)
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (9)
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. (9)
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (9)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

….omissis…..

 

 

Disposizioni operative

 

Nel caso di sinistro stradale, a seguito del quale gli operatori di polizia stradale intervenuti per i rilievi abbiano la presunzione, oggettivamente fondata, che uno dei protagonisti sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche, possono richiedere al Pronto Soccorso ove questi sia stato trasportato per ricevere le cure mediche, in quanto infortunatosi a causa del sinistro, che venga effettuato anche l’accertamento del tasso alcolemico.

 

Tale richiesta scritta deve essere trasmesse o consegnata direttamente al Pronto Soccorso o, meglio, alla Direzione Sanitaria di riferimento.

 

La struttura sanitaria effettua, nell’ambito di apposito protocollo sanitario, apposito prelievo ematico nei confronti dell’interessato, ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico.

Prima di procedere con l’operazione tecnica, il medico deve richiedere il consenso del soggetto.

Non è necessario che il consenso venga chiesto ed ottenuto in forma scritta: nel caso in cui l’interessato si rifiuti, è opportuno che l’agente di polizia operante assuma a sommarie informazioni, a norma dell’articolo 351, codice procedura penale, il medico che ha avuto il rifiuto, al fine dell’accertamento del reato di cui all’articolo 186, comma 7, codice della strada.

 

In particolare si evidenzia che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex articolo 356, codice procedura penale, di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 114, disposizioni di attuazione codice procedura penale.

 

 

 

CODICE PROCEDURA PENALE

Art. 356.
Assistenza del difensore.

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

 

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 114.
Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

 

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, dalla quale risulterà il tasso alcolemico accertato sulla scorta del prelievo ematico effettuato, a norma del prescritto protocollo medico.

La certificazione del Pronto Soccorso è estesa anche alla prognosi delle lesioni accertate.

Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 g/l, il soggetto deve ritenersi in stato di ebbrezza alcolica, e quindi sanzionabile a norma dell’articolo 186, comma 2: nel concreto sarà necessario verificare sulla certificazione medica il preciso tasso alcolemico accertato per definire se si tratti di violazione amministrativa, lettera a), o penale, lettere b) e c), del citato comma 2.

Ovviamente non sono necessari, come per l’etilometro, i due accertamenti, essendo sufficiente quanto accertato e dichiarato dal medico nella certificazione del Pronto Soccorso.

Copia della certificazione deve essere, sempre e tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 29 gennaio 2015, n. 4363, è intervenuta per attestare la natura giuridica e la validità della certificazione medica.

In particolare, è utilizzabile la copia del referto medico acquisito agli atti - qualificato copia analogica di documento informatico - e fonte di conoscenza del tasso alcolico del conducente, anche se mancante della sottoscrizione del medico? Oppure tale documento è da ritenersi invalido, o ancora peggio, inesistente?

Se l'atto contiene "tutte le indicazioni richieste per la validità...", e, segnatamente l'indicazione del medico responsabile, esso ha piena valenza certificativa, trattandosi di documento proveniente da servizio pubblico, conforme all'originale, anche se mancante della sottoscrizione autografa del medico.

Innanzitutto, infatti, tale documento deve ritenersi senza alcun dubbio prova documentale, essendo ormai pacifico che lo siano i dati di carattere informatico contenuti nel computer e, a maggior ragione, la copia analogica di un documento originale.

L’utilizzabilità di una prova documentale non è funzione della sua validità formale: l'inutilizzabilità (cd. patologica) deriva dal fatto che essa sia stata formata o acquisita attraverso metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (articolo 188, codice procedura penale) ovvero dall'esser stata acquisita in violazione di divieti stabiliti dalla legge (articolo 191, codice procedura penale).

 

CODICE PROCEDURA PENALE

Art. 188.
Libertà morale della persona nell'assunzione della prova.

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti .

Art. 191.
Prove illegittimamente acquisite.

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento

 

Eventuali deviazioni del documento dallo schema legale che ne descrive i requisiti, essenziali o accessori, non implica l'inutilizzabilità del medesimo ma si riflette sulla sua attendibilità; incide, quindi, sulla valutazione che deve farsene della idoneità a dimostrare quanto da esso si vorrebbe dedurre

 

In tema di documenti, in particolare, l'articolo 234, codice procedura penale, richiede sì che essi vengano acquisiti in originale, essendo previsto che se ne può acquisire la copia del documento solo quando l'originale non è recuperabile; ma ha parimenti evidenziato che il vigente sistema processuale non ha accolto il principio di tipicità dei mezzi di prova: l'articolo 189, codice procedura penale, ammette l'evenienza di prove non disciplinate dalla legge, accordando in tal modo al giudice il potere di utilizzare quale elemento di prova anche la copia di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti

 

  

Pertanto, la mancanza di sottoscrizione della copia del referto non è di per sé motivo di inutilizzabilità del medesimo.

 

 

Va escluso, inoltre, che l'acquisizione della copia del referto medico possa qualificarsi come accertamento o rilievo dei quali fa parola l'articolo 354, codice procedura penale, per cui, per l’acquisizione e l’utilizzo della certificazione di cui all’articolo 186, comma 5, codice della strada, non è necessario rispettare quanto imposto dagli articoli 354 e 356, codice procedura penale, per la validità dell’accertamento.