Art. 187 c.d.s.: gli elementi del reato

08.11.2013 17:37

SENTENZA CORTE CASSAZIONE 

18 settembre 2013, n. 38407 

   

   

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

QUARTA SEZIONE PENALE 

  

 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

  

Ritenuto in fatto 

        1. Con sentenza in data 12 giugno 2012, la Corte d'Appello di Milano, confermava la sentenza in data 27 ottobre 2010 del GIP presso il Tribunale di Monza, appellata da A. A. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del delitto di omicidio colposo in danno di B. B. e della contravvenzione di cui all'art. 187 commi 1 e 1 bis del codice della strada per aver guidato il motociclo XX targato xx yyy zz in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. 

        2. Avverso tale decisione proponeva ricorso personalmente il A. A., limitatamente all'affermazione di penale responsabilità per la contravvenzione, alla ritenuta circostanza aggravante di cui al comma 3 n. 2 dell'art. 589 c.p. ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. 

  

Considerato in diritto 

        3. Il ricorso è infondato. 

        4. Con riferimento all'ipotesi contravvenzionale va osservato che la Corte distrettuale non si è limitata ad affermare la penale responsabilità dell’A. A. sulla base delle analisi cliniche effettuate che avevano accertato la presenza di residui di stupefacente con tasso notevole, ma ha rimarcato come proprio la condotta di guida dell'imputato, come descritta dai testi oculari, rivela uno stato di “euforia” e di “eccitazionepsichiche proprio tipico dell'assunzione di stupefacente e di perdurante effetto drogante di esso ancora al momento del sinistro. Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga, accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (cfr. da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402; Sez. 4, n. 47903/2004, Rv. 230508; Cass., Sez. 4, n. 20247/2006, Rv. 234464). Nel caso di specie, la corte d'appello, come già detto - correttamente muovendo da tali premesse, ha sottolineato come, ferma l'indiscutibilità che il risultato delle analisi, la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziali, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente. A tale riguardo, questa stessa corte di legittimità ha avuto occasione di sottolineare come, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798) Or dunque, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni (Cass., Sez. 4, n. 14803/2006, Rv. 234032), la stessa non ha ritenuto indispensabile l'espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell'alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato. Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti” (C. Cost., ord. n. 277/2004) (Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 45798, cit.). Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica (costituito) dall'accertamento compiuto) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto. È appena il caso di evidenziare come gli elementi sintomatici nella specie valorizzati dalla corte territoriale sono stati da quest'ultima adeguatamente considerati e valutati sulla base di una motivazione in sé pienamente congrua e logicamente lineare. 

        5. Ne consegue sulla base di analoghe considerazioni il rigetto anche del secondo motivo di gravame relativo alla ritenuta aggravante della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 

        6. Parimenti infondato il terzo motivo di gravame concernente la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p. È d'uopo al riguardo chiarire che, ai sensi di tale norma, l'integrale risarcimento del danno deve intervenire “prima del giudizio” tale fase processuale è disciplinata dagli artt. 465 c.p.p. e ss., ed è stato, perciò, costantemente chiarito da questa Suprema Corte che tale risarcimento debba intervenire prima della apertura del dibattimento di primo grado, questo fungendo da limite temporale invalicabile per poter l'imputato beneficiare di tale attenuante (cfr. ex ceteris, Sez. 4, Sentenza, n. 1528 de/17/12/2009, Iacchelli, Rv. 246303; Cass., Sez. 4, 4 marzo 1991, n. 9582; e sotto il vigore del previgente codice di rito Cass., Sez. 2, 24 settembre 1987, n. 4652; id., Sez. 4, 30 aprile 1985, n. 5570; id., Sez. 5, 9 dicembre 1977, n. 1651/1978; id., Sez. 2, 12 aprile 1977, n. 12472; id., Sez. 1, 24 febbraio 2976, n. 10850). La gravata sentenza che ha fatto corretta applicazione di tali principi non merita pertanto censura. 

        7. Al riscontro dell'infondatezza delle ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

  

Per questi motivi 

        Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

        Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2013. 

  

Il Presidente: SIRENA 

Il Consigliere estensore: CIAMPI 

  

        Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013. 

  

Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO