Art. 187 c.d.s.: rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - confisca veicolo

30.10.2013 07:36

CORTE DI CASSAZIONE

5 settembre 2013, n. 36425

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Pietro Antonio SIRENA

Consigliere:

Rocco Marco BLAIOTTA, Francesco Maria CIAMPI, Mariapia Gaetana SAVINO

Rel. Consigliere:

Giacomo FOTI

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

        -1- Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, del 26 giugno 2012, che ha applicato a A. A., imputato ex art. 187 co. 8 in relazione all'art. 186 co. 2 lett. c) del codice della strada (per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti diretti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti), la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen.; con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.

        -2- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, che deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada, con riguardo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della confisca del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione. Confisca che il giudice, secondo il PG ricorrente, avrebbe dovuto disporre. In ogni caso, sostiene ancora il ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso di mancata confisca dell'auto perché appartenente a terzi, avrebbe dovuto essere applicata per una durata non inferiore a due anni.

 

Considerato in diritto

        Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

        -1- L'art. 187 co. 8 del codice della strada dispone che al conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 186 co. 7 del medesimo codice, tra le quali è indicata la confisca del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che lo stesso appartenga a persona ad essa estranea; in tale ultimo caso, l'art. 186 co. 2 lett. c), richiamato dal co. 7, dispone che la durata della sospensione della patente sia raddoppiata.

        A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche apportate alla predetta norma dalla legge n. 120 del 2010. Invero, l'attribuzione alla confisca della natura di sanzione amministrativa accessoria non ha eliminato il carattere della obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra indicato (Cass. n. 12313/12). Ciò, peraltro, analogamente a quanto avviene per l'applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide sull'obbligo del giudice di applicarla, nei casi previsti dalla legge.

        Spetta quindi sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con il quale il reato è stato commesso, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti.

        Orbene, a tale verifica si è sottratto il giudice del merito, che nulla in proposito ha argomentato.

        -2 -Sui punti concernenti la confisca, quindi, e la durata della sospensione della patente di guida, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Massa il quale, nell'esaminare la questione, dovrà riportarsi ai principi affermati da questa Corte in materia con riguardo al concetto di "appartenenza dell'auto a persona estranea al reato", che preclude la confisca del veicolo.

        In proposito, è opportuno rilevare che è stato da questa Corte condivisibilmente affermato che il concetto di "appartenenza" deve intendersi, "non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali" (Cass. n. 20610110, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato ma in uso a quest'ultimo). Ed ancora, che la confisca del veicolo intestato a un terzo è esclusa "solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo" (Cass. n. 39777/12).

        Il giudice del rinvio esaminerà, dunque, la questione, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali.

 

Per questi motivi

        Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai, punti concernenti la confisca dell'autovettura e la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Massa per l'ulteriore corso.

        Così deciso in Roma, il 29 marzo 2013.

 

Il Presidente: SIRENA

Il Consigliere estensore: FOTI

 

        Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013.

 

Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO