articolo 186 c. 2 lett. a)

26.01.2014 21:51

GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOL

articolo 186, codice della strada

GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 g/l e INFERIORE A 0,8 g/l

 

NORMA VIOLATA

art. 186 c. 2, lettera a), codice della strada

 

SANZIONI

1) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 527 a euro 2.108

    P.M.R.: 527 euro – Riduzione del 30% non consentita

2) sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi

 

 

 

PROCEDURA

 

Accertamenti qualitativi preliminari (pretest)

il loro esito positivo non ha alcun valore di prova legale dello stato di ebbrezza, ma consente solo di sottoporre il conducente alla prova con etilometro. Il rifiuto è punito ai sensi dell’art. 186 c.7. Devono essere effettuati sul posto, rispettando la riservatezza.

Possono essere effettuati sempre, anche se il conducente non presenta sintomi di alterazione. Devono essere effettuati, se possibile, al conducente coinvolto in sinistro stradale.

 

 

Etilometro

accertamento urgente e indifferibile, ai sensi dell’art 354 c.p.p.

il difensore di fiducia ha diritto di assistere, senza preavviso: è obbligatorio avvisare il conducente di tale diritto prima di effettuare la prova. E’ necessario dare atto dell’avviso e della risposta sia sul verbale di accertamenti urgenti, sia sull’annotazione sull’attività di indagine

Ha valore di prova legale dello stato di ebbrezza.

Per effettuarlo è consentito accompagnare (non coattivamente) il conducente presso il più vicino Ufficio o Comando di Polizia.

 

 

La prova con etilometro può essere effettuata:

  • in caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi preliminari;
  • in ogni caso di incidente;
  • quando vi sia motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool (ad esempio presenza dei sintomi tipici).

 

 

Accertamento medico

E’ necessaria richiesta scritta da inoltrarsi alla Direzione Sanitaria

Accertamento urgente e indifferibile, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p.

 I risultati hanno valore di prova legale dello stato di ebbrezza. 

Il rifiuto, anche se opposto al sanitario, è punito a norma dell’articolo 186 c.7: è necessario assumere a sommarie informazioni in qualità di persona informata sui fatti il medico

 

Non costituiscono accertamenti urgenti le certificazioni ed i risultati di esami presenti in ospedale e non effettuati a seguito di richiesta degli organi di polizia, che quindi possono essere rilasciate anche se l’interessato non è in grado di esprimere il proprio consenso ad effettuare l’esame.

 

 

Accertamento sintomatico

accertamento urgente e indifferibile, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p..

E’ fonte di prova del reato di guida in stato di ebbrezza: è necessario indicare dettagliatamente i sintomi accertati sul verbale di accertamenti urgenti e nell’annotazione sull’attività di indagine

Può procedersi con accertamento sintomatico:

  • in presenza di sintomi di alterazione dovuti all’assunzione di alcool;
  • se è impossibile eseguire l’accertamento con etilometro (per carenza strumentale);
  •  se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti fin qui descritti .

 

 

COSA FARE

Perché ricorra la violazione occorrono due prove, a distanza di 5 minuti, con tasso superiore a 0,5 (quindi, da 0,51 g/l) e non superiore a 0,8 (quindi, fino a 0,79).

Redigere verbale di accertamenti urgenti sulla persona: avvisare preventivamente l’interessato che può farsi assistere da difensore di fiducia. Annotare sul verbale se l’interessato intende avvalersi di tale diritto oppure no.

 

Redigere verbale di accertamento della violazione amministrativa:

Conducente del veicolo sopra indicato:

  • è risultato positivo all’accertamento qualitativo (pretest) effettuato con ….indicare l’apparecchiatura;
  • è rimasto coinvolto in sinistro stradale (indicare data, ora e località del sinistro)
  • ha manifestato i seguenti sintomi…..indicare i sintomi accertati

Perciò:

  • è stato sottoposto al controllo del tasso alcolemico a mezzo etilometro modello…..matricola……omologazione…. Come da documentazione allegata (n. 2 scontrini dell’etilometro) si è evidenziato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: in particolare, la prima prova effettuata alle ore…..ha accertato il tasso di … g/l e la seconda prova effettuata alle ore … ha accertato un tasso di … g/l
  • è stato sottoposto a cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale ….che su nostra richiesta scritta ha effettuato l’accertamento del tasso alcolemico. Come da documentazione medica allegata, si è evidenziato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, e precisamente pari a ….g/l

 

Procedere al ritiro della patente di guida per inoltro alla Prefettura entro 10 giorni dall’accertamento, al fine della sospensione: annotare il ritiro sul verbale di accertamento della violazione (sanzione amministrativa accessoria).

Se il ritiro della patente non è possibile nell’immediatezza dell’accertamento in quanto il conducente non ne è accompagnato, darne atto sul verbale di accertamento della violazione e invitare, a norma dell’articolo 180, comma 8, codice della strada, a esibire il documento presso il proprio Ufficio di Polizia

 

Esito della prova negativo: in presenza di sintomi procedere con accertamento sintomatico; altrimenti redigere relazione di servizio, allegando gli scontrini dell’etilometro.

 

Veicolo: se non può essere condotto da altra persona idonea, deve essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato ovvero fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna con le normali garanzie per la custodia e con le spese di recupero e trasporto interamente a carico del trasgressore (articolo 186, comma 2-quinquies, c.d.s. e articolo 2028, codice civile).

Sul verbale di accertamento della violazione o su apposito verbale di recupero e affidamento in custodia del veicolo a norma dell’articolo 2028, codice civile, indicare le generalità del soggetto a cui il veicolo viene consegnato e dato in custodia.