Articolo 186, comma 2, lett. c)

09.02.2014 22:01

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE ALCOLICHE

TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 g/l

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: 
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

NORMA VIOLATA

art. 186 c. 2, lettera c), codice della strada

SANZIONI

1) ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno

2) sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno ad un due anni / sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio

3) sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (nell’immediatezza dell’accertamento procedere con sequestro amministrativo del veicolo)

 

PROCEDURA

Accertamenti qualitativi preliminari (pretest)
il loro esito positivo non ha alcun valore di prova legale dello stato di ebbrezza, ma consente solo di sottoporre il conducente alla prova con etilometro. Il rifiuto è punito ai sensi dell’art. 186 c.7. Devono essere effettuati sul posto, rispettando la riservatezza.
Possono essere effettuati sempre, anche se il conducente non presenta sintomi di alterazione. Devono essere effettuati, se possibile, al conducente coinvolto in sinistro stradale.

Etilometro
accertamento urgente e indifferibile, ai sensi dell’art 354 c.p.p.
il difensore di fiducia ha diritto di assistere, senza preavviso: è obbligatorio avvisare il conducente di tale diritto prima di effettuare la prova. E’ necessario dare atto dell’avviso e della risposta sia sul verbale di accertamenti urgenti, sia sull’annotazione sull’attività di indagine
Ha valore di prova legale dello stato di ebbrezza.
Per effettuarlo è consentito accompagnare (non coattivamente) il conducente presso il più vicino Ufficio o Comando di Polizia.

La prova con etilometro può essere effettuata:
• in caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi preliminari;
• in ogni caso di incidente;
• quando vi sia motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool (ad esempio presenza dei sintomi tipici).

Accertamento medico
E’ necessaria richiesta scritta da inoltrarsi alla Direzione Sanitaria
Accertamento urgente e indifferibile, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p.
 I risultati hanno valore di prova legale dello stato di ebbrezza. 
Il rifiuto, anche se opposto al sanitario, è punito a norma dell’articolo 186 c.7: è necessario assumere a sommarie informazioni in qualità di persona informata sui fatti il medico

Non costituiscono accertamenti urgenti le certificazioni ed i risultati di esami presenti in ospedale e non effettuati a seguito di richiesta degli organi di polizia, che quindi possono essere rilasciate anche se l’interessato non è in grado di esprimere il proprio consenso ad effettuare l’esame.

Accertamento sintomatico
accertamento urgente e indifferibile, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p..
E’ fonte di prova del reato di guida in stato di ebbrezza: è necessario indicare dettagliatamente i sintomi accertati sul verbale di accertamenti urgenti e nell’annotazione sull’attività di indagine
Può procedersi con accertamento sintomatico:
• in presenza di sintomi di alterazione dovuti all’assunzione di alcool;
• se è impossibile eseguire l’accertamento con etilometro (per carenza strumentale);
• se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti fin qui descritti.

 

COSA FARE

Perché ricorra la violazione occorrono due prove, a distanza di 5 minuti, con tasso superiore a 1,5 g/l.
Redigere verbale di accertamenti urgenti sulla persona: avvisare preventivamente l’interessato che può farsi assistere da difensore di fiducia. Annotare sul verbale se l’interessato intende avvalersi di tale diritto oppure no.

 

Redigere verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina difensore di fiducia/designazione difensore d’ufficio: il verbale deve indicare un orario successivo a quello di accertamenti urgenti sulla persona.

Redigere annotazione sull’attività di indagine (art. 357, c.p.p.)

Redigere comunicazione di notizia di reato. Vanno allegati i seguenti atti:

  • Verbale di accertamenti urgenti sulla persona
  • Scontrini dell’etilometro / certificazione medica della Struttura Sanitaria che ha accertato il reato
  • Annotazione sull’attività di indagine
  • Eventuale verbale di spontanee dichiarazioni della persona sottoposta ad indagine
  • Fotocopia della patente di guida ritirata ai fini della sospensione

Procedere al ritiro della patente di guida per inoltro alla Prefettura entro 10 giorni dall’accertamento, al fine della sospensione: annotare il ritiro sul verbale di accertamento della violazione (sanzione amministrativa accessoria).
Se il ritiro della patente non è possibile nell’immediatezza dell’accertamento in quanto il conducente non ne è accompagnato, darne atto sul verbale di accertamento della violazione e invitare, a norma dell’articolo 180, comma 8, codice della strada, a esibire il documento presso il proprio Ufficio di Polizia

Esito della prova negativo: in presenza di sintomi procedere con accertamento sintomatico; altrimenti redigere relazione di servizio, allegando gli scontrini dell’etilometro.

Veicolo: redigere apposito verbale di sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca, a norma dell’articolo 224-ter, codice della strada.

Il veicolo non può essere affidato in custodia al trasgressore/proprietario. Deve essere obbligatoriamente affidato a custode-acquirente, di cui all’articolo 214-bis, codice della strada, o, comunque, a custode convenzionato.

Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

Il sequestro amministrativo si applica nei confronti di qualsiasi tipologia di veicolo.

La confisca amministrativa del veicolo, e conseguentemente il sequestro amministrativo, non si applicano se il veicolo appartiene a persona estranea al reato: deve comunque farsene cenno nell’annotazione sull’attività di indagine, in quanto, in tale caso, la sospensione della patente è raddoppiata.