Attività di Home Restaurant: le direttive operative del Ministero dell’Interno

20.12.2016 12:15

di Marco Massavelli

Vice Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

 

L’ attività di ristorazione in abitazione privata, che è diventata di moda in questo ultimo periodo, come è noto, non trova ancora nell’ordinamento nazionale una sua specifica disciplina, rimanendo, per molti aspetti, estranea al controllo da parte dei competenti organi di vigilanza commerciale e igienico-sanitaria, e quindi, non soggetta all’applicazione delle relative sanzioni previste, in particolare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per dare un iniziale inquadramento normativo, è stato presentato un interessante Disegno di Legge in Parlamento, di cui si offre un breve commento operativo; ma soprattutto è intervenuto il Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, che con circolare prot. 0019642/E del 24 ottobre 2016 ha fornito importanti indicazioni operative per il controllo dei c.d. Home Restaurant e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, in quanto applicabili alla nuova fattispecie non ancora ben definita dalla legge.

 

 

UNA NUOVA LEGGE IN ITINERE

 

Il DDL, attualmente in discussione in Parlamento, disciplina la c.d. attività di Home Restaurant, che consiste nell’attività non professionale di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata, fornendo, in particolare, strumenti atti a garantire la tutela dei consumatori e la leale concorrenza.

Per home restaurant o home food si intende l'attività fnalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio proprie o di un soggetto terzo, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture.

Come funziona in concreto l’attività oggi? Il proprietario di casa pubblicizza su internet (di regola, utilizzando dei social network) o in altro modo, utilizzando strumenti gratuiti, la sua attività, organizzando, ad esempio, un evento in un data prestabilita (come potrebbe essere, una cena), presso la propria abitazione indicandone il prezzo; chi è interessato a partecipare, entro un numero massimo di persone, prende contatti con l’organizzatore e si iscrive alla cena.

Su tale aspetto organizzativo, il DDL, al fine di garantire un controllo effettivo dell’attività, precisa che l’organizzatore deve avvalersi di piattaforme tecnologiche, per l’incontro tra domanda ed offerta, che possono prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati come costo di transazione.

L'attività di home restaurant deve essere registrata dalle piattaforme tecnologiche in un apposito registro elettronico almeno trenta minuti prima della sua fruizione; l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.

Le transazioni di denaro avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e modalità di registrazioni univoche dell'identità, al fine di non evadere il pagamento delle imposte.

Da un punto di vista prettamente più pratico, restano libere e non soggette ad alcuna procedura amministrativa, le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia.

Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, invece, è possibile avvalersi della propria organizzazione familiare e utilizzare parte di una struttura abitativa che deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

 

1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

 

L'attività di home restaurant non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purchè le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui.

All'attività di home restaurant si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie, mentre finora l’attività esula, formalmente, da qualunque tipologia di regime fiscale.

L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009, sull'igiene dei prodotti alimentari.

 

 

 

 

 

E’ NECESSARIA LA SCIA PER LA SOMMINISTRAZIONE

 

Da un punto di vista amministrativo, chiunque intenda esercitare l’attività di home restaurant è tenuto a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

I soggetti esercenti l'attività di home restaurant devono sottoscrivere un'assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio dell'attività stessa, compresi i servizi complementari e sussidiari.

 

Anche gli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività devono possedere alcuni requisiti: gli immobili destinati all'attività di home restaurant devono soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2009.

 

 

ALLEGATO II

REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
(DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I)

 

CAPITOLO III

REQUISITI APPLICABILI ALLE STRUTTURE MOBILI E/O TEMPORANEE (QUALI PADIGLIONI, CHIOSCHI DI VENDITA, BANCHI DI VENDITA AUTOTRASPORTATI), AI LOCALI UTILIZZATI PRINCIPALMENTE COME ABITAZIONE PRIVATA MA DOVE GLI ALIMENTI SONO REGOLARMENTE PREPARATI PER ESSERE COMMERCIALIZZATI E AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

 

Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti.

In particolare, ove necessario:

a)  devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);

b)  le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

c)  si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

d)  laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

e)  deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;

f)  devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);

g)  devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;

h)  i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

 

Alla data di presentazione della SCIA l'immobile oggetto dell'attività di home restaurant deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare.

L'utilizzo dell'immobile per attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile.

Da un punto di vista sanzionatorio, il DDL in approvazione da parte del Parlamento prevede che  l'esercizio dell'attività di home restaurant in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

 

 

Legge 25 agosto 1991, n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

 

Art. 10. Sanzioni.

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione (euro 516,00) a lire sei milioni (euro 3.099)

 

Ovviamente, per le Regioni che hanno legiferato in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in luogo della sanzione di cui all’articolo 10, legge 287/91, si applicherà la corrispondente sanzione amministrativa prevista dalla specifica norma regionale.

Fin qui il Disegno di Legge in discussione in Parlamento, per la definizione della disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata (c.d. home restaurant).

Ma, nelle more dell’approvazione di una chiara disciplina normativa in materia, è intervenuto il Ministero dell’Interno per dare un inquadramento all’attività di home restaurant, per quanto di sua competenza.

 

 

SORVEGLIABIITA’ DEI PUBBLICI ESERCIZI

 

 In particolare con la circolare prot. 0019642/E del 24 ottobre 2016, il Ministero ha fornito un importante parere in riferimento all’applicabilità del D.M. 564 del 1992, recante i requisiti di sorvegliabilità degli esercizi pubblici.  Tale complesso normativo è applicabile al caso di preparazione di pasti presso il domicilio del cuoco e loro somministrazione presso un numero ristretto di soggetti terzi, considerati come ospiti paganti, che hanno risposto ad un annuncio prenotando il pasto via internet o per telefono.

Il Ministero precisa che l’attività in questione, salvo che non sia svolta in modo del tutto occasione ed episodico, in quanto rivolta ad un pubblico indistinto, non può che essere classificata, allo stato della legislazione, ed in mancanza di una disciplina specifica, quale esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, soggetto quindi alla relativa disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza.

Tale assoggettamento comporta, in linea di principio, a parere del Ministero, la soggezione ai controlli e ai poteri sanzionatori e interdittivi dell’Autorità di P.S. comuni a tutti gli esercizi pubblici.

La suddetta soggezione, secondo il Ministero dell’Interno, non osta, in termini assoluti, alla possibilità di svolgere presso abitazioni private attività d’impresa, con dovuti accorgimenti che, nel rispetto della specifica normativa di settore, consentono di contemperare i controlli di polizia amministrativa con le tutele che l’ordinamento prevede per la private dimore.

 

Per un corretto controllo di polizia degli home restaurant, il Ministero richiede che:

 

  • l’interessato abbia rilasciato specifica dichiarazione di disponibilità a consentire l’accesso agli ufficiali ed agenti di P.S. ai sensi dell’articolo 16, TULPS;
  • la presenza dell’esercizio sia chiaramente indicata sul citofono collocato sul portone o comunque sull’ingresso dalla strada al quale risponda, di regola, l’interessato o un suo incaricato, soprattutto negli orari di apertura degli esercizi di somministrazione.

 

Le suddette norme quindi si applicano anche alle attività di home restaurant.

 

NON SI APPLICA IL D.M. 564/92

 

Per quanto concerne invece le regole sulla sorvegliabilità di cui cui al D.M. 564 del 1992, è necessario fare delle distinzioni.

Infatti, tale disciplina non tiene in conto di modalità di gestione strutturalmente diverse da quelle degli esercizi di somministrazione tradizionali, sicchè, secondo il parere ministeriale, non vi sono, nel D.M. 564 del 1992, disposizioni suscettibili di un qualche adattamento alla fattispecie dell’home restaurant, senza cadere in interpretazioni arbitrarie e non consentite, in violazione di fondamentali diritti di riservatezza.

Per cui agli ufficiali e agenti di P.S. resta il potere di accesso di cui all’articolo 16, TULPS, ma non il potere di accertamento dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/92, in quanto non compatibile con l’attività di home restaurant.