Ausiliari del traffico: sono pubblici ufficiali?

11.09.2013 22:23

Sembrerebbe di no........

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 aprile – 14 giugno 2013, n. 26222  
Presidente Dubolino – Relatore Zaza  
 
Ritenuto in fatto  
 
Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino dichiarava non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di C.A. in ordine ai reati di cui agli artt. 476 e 490 cod. pen., contestati come commessi il 15/09/2011 quale dipendente della GTT s. p.a., società incaricata dell'accertamento alle violazioni in materia di sosta degli autoveicoli nel Comune di Torino, alterando un verbale nell'indicazione del numero di targa di un'autovettura e distruggendo la copia del verbale destinata ad essere consegnata all'autore dell'infrazione.  
Nella sentenza si osservava in particolare che la natura privatistica della GTT escludeva la ravvisabilità del reato di cui all'art. 476 cod. pen.. e che la distruzione della copia del verbale, che non teneva luogo dell'originale e costituiva in ipotesi mero attestato di un atto pubblico, non integrava comunque il reato di cui all'art. 490 cod. pen..  
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge nelle conclusioni appena riportate, rilevando che, a prescindere dalla natura della società a cui era affidato il servizio, le condotte contestate erano p oste in essere nell'esercizio di un'attività alla quale l'art. 68, comma primo, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ricollega il potere di redigere verbali aventi efficacia di atti pubblici.  
L'imputato ha depositato memoria a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso.  
 
Considerato in diritto  
 
Il ricorso è infondato.  
Con riguardo in primo luogo al proscioglimento del C. dall'imputazione di cui all'art. 476 cod. pen., è opportuno rammentare che detta norma incriminatrice vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale; e che la responsabilità per il reato in esame si estende all'incaricato di pubblico servizio, per effetto della specifica previsione di cui all'art. 493 cod. pen., solo a condizione che tale soggetto sia impiegato dell o Stato o di altro ente pubblico.  
Orbene, i cosiddetti “ausiliari del traffico”, espressione che sintetizza anche nell'uso comune le attribuzioni la posizione di soggetti quali l'imputato nel presente procedimento, non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali; proprio la norma citata dal ricorrente nell'art. 68, comma primo, legge n. 488 del 1999, delimita infatti le funzioni di tali soggetti a quelle di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione (Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229). Laddove si voglia riconoscere nella descritta attività quella dell'incaricato di un pubblico servizio (Sez. 6, n. 7496 del 14/01/2009, De M Certo, Rv. 242914), è però sicuramente da escludere che l'imputato, dipendente di una società privata pur se affidataria di tale servizio, possa essere qualificato come pubblico impiegato; manca dunque, nella posizione dei C. , la qualifica soggettiva che consenta di configurare a suo carico il reato in questione.  
Quanto all'imputazione di cui all'art. 490 cod. pen., posto che le copie di atti pubblici costituiscono oggetto materiale di reati quale quello in esame, ai sensi dell'art. 492 cod. pen., solo allorché si tratti di copie autentiche che per espressa disposizione di legge tengano luogo degli originali mancanti (Sez. 5, n. 6685 del 06/03/1998, Ridella, Rv. 211361), la sentenza impugnata era coerentemente motivata nell'escludere che alla copia del verbale di contravvenzione, destinata alla consegna al trasgressore, possa essere attribuita tale qualifica; e comunque nel rilevare che alle copie in ques tione può essere riconosciuta unicamente la natura di attestati e non quella di atti o certificati pubblici, ai quali soli si riferisce la previsione incriminatrice di cui al citato art. 490 attraverso il rinvio ai precedenti artt. 476 e 477 (Sez. 5, n. 6060 del 22/02/1978, Minio, Rv. 139033).  
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.  
 
P.Q.M.  
 
Rigetta il ricorso.