CASI OPERATIVI DI PAGAMENTO DELLA TOSAP: CASSONETTI RIFIUTI E GRIGLIE DI AEREAZIONE

06.10.2017 18:00

di Marco Massavelli

Ufficiale Settore Operativo – Nucleo Operativo Territoriale – Polizia Locale Rivoli (TO)

 

L’applicazione della Tosap sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti è legittima.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, in relazione ad un ricorso presentato dalla Società concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali a seguito di notifica di quattro avvisi di accertamento per l'occupazione di suolo pubblico nell'esercizio di attività di raccolta e rimozione dei rifiuti solidi urbani, a carico della società che ha in appalto dal comune la raccolta dei rifiuti.

 

 

LE NORME APPLICABILI ALLA TOSAP

 

La principale questione trattata dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22490 del 27 settembre 2017, ha riguardato la sussistenza del presupposto impositivo di cui all'articolo 38, decreto legislativo n. 507/1993, e quindi l'applicabilità o meno del regime delle esenzioni, al caso di specie.

 

Normativa di riferimento

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita'e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23

ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

 

Capo II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 
Articolo 38

Oggetto della tassa.

1. Sono soggette  alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza   titolo,  nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti  al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.  2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il  suolo pubblico,   di   cui   al  comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e   simili   infissi  di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il  suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti    di    servizi    pubblici    gestiti   in regime di concessione amministrativa.  3. La   tassa   si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private  sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.  4. Le   occupazioni   realizzate su tratti di strade statali o provinciali che  attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. 5. Sono  escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei   predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni   di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni  compresi nei   canali  e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di   Venezia  e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e  dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione   marittima),   approvato  con decreto del Presidente della Repubblica    15    febbraio    1952,   n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai   comuni   stessi,   nella   misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo   44   del presente decreto. Limitatamente a tali spazi  acquei sono   fatte  salve le tasse gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti.  
 
 
 
 
Articolo 39
Soggetti attivi e passivi.

1.  La  tassa   e'   dovuta   al   comune  o  alla  provincia  dal  titolare dell'atto   di   concessione   o   di   autorizzazione   o,   in     mancanza,  dall'occupante    di    fatto,    anche   abusivo,   in    proporzione    alla  superficie  effettivamente  sottratta  all'uso   pubblico   nell'ambito    del rispettivo territorio.

 

 

 

 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E ESENZIONI

 

Va preliminarmente rilevato come nella specie non si possa parlare di mancanza di presupposto impositivo, dal momento che le previsioni degli articoli 38 e 39, decreto legislativo n. 507/1993 coprono qualunque tipo di occupazione delle strade e degli altri beni demaniali.

L'articolo 38, infatti, stabilisce che sono soggette alla tassa in maniera generalizzata "le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo di "strade e beni demaniali", mentre l'articolo 39 dispone che ogni tipo di occupante (anche quello di fatto o abusivo) riveste la qualifica di soggetto passivo.

Ne consegue che non è corretto sostenere l'insussistenza del presupposto impositivo dal fatto che l'utilizzo di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti (nella specie, cassonetti) è imposto alla concessionaria dall'Amministrazione, a tutela di interessi pubblici, sia di igiene e sia di pubblico decoro, laddove l'attività di raccolta non è svolta direttamente dal Comune, ma è conseguente all'esecuzione di un contratto di appalto.

Dal vigente quadro normativo non può sostenersi neanche la ricorrenza dell’esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall'articolo 49, comma primo, lett. a), decreto legislativo n. 507/1993, a favore della concessionaria che agirebbe quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento degli spazi pubblici.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita'e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23

ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

 

Articolo 49

Esenzioni.

   1. Sono esenti dalla tassa:      a) le occupazioni effettuate  dallo  Stato,   dalle   regioni,   province, comuni  e  loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di  culti  ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma  1,  lettera  c),  del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per   finalita'    specifiche    di assistenza,  previdenza,  sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;      b) le tabelle indicative delle stazioni e  fermate  e   degli   orari  dei servizi  pubblici  di  trasporto,  nonche'  le  tabelle  che  interessano   la circolazione  stradale,  purche'  non  contengano  indicazioni di pubblicita',gli  orologi  funzionanti  per  pubblica   utilita',    sebbene   di   privata  pertinenza, e le aste delle bandiere;      c) le  occupazioni  da  parte  delle  vetture  destinate  al  servizio  di trasporto  pubblico  di  linea  in  concessione  nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;      d) le occupazioni occasionali di durata non  superiore  a  quella che  sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario  al  carico  e  allo  scarico  delle merci;      e) le occupazioni con impianti adibiti ai   servizi   pubblici   nei  casi  in     cui     ne    sia    prevista,    all'atto    della    concessione    o successivamente, la devoluzione gratuita  al  comune  o   alla   provincia  al termine della concessione medesima;      f) le occupazioni di aree cimiteriali;      g)  gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.  

 

 

 

CONCLUSIONI: I CASSONETTI PAGANO LA TOSAP

 

Infatti, l’articolo 49, che disciplina le esenzioni, ponendosi come norma eccezionale rispetto alla regola generale della sottoposizione a tassazione deve essere interpretata in maniera rigorosa.

Questa norma prevede in maniera tassativa una serie di esenzioni tra le quali non è possibile fare entrare l'attività che il privato svolge, in ragione di un contratto di appalto stipulato con la pubblica amministrazione, utilizzando dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani, anche se questa attività viene svolta nell'interesse del Comune e della collettività.

Nella specie, non può trovare applicazione l'esenzione prevista dalla lettera e) sia perché nella specie non c'è una concessione, ma un contratto di appalto, e sia perché non risulta, dal contratto, la devoluzione gratuita in favore del Comune degli impianti alla fine del rapporto.

Non può applicarsi, inoltre, l'esenzione prevista dalla lettera a), poiché essa è configurabile quando ad effettuare l'occupazione è direttamente uno degli Enti ivi indicati, e ricorra, tra le altre, una finalità sanitaria (Cass. Sez. 5, n. 15629 del 2004 v. Cass., Sez. 5, n. 19841 del 2009, v. Cass. n. 2921 del 2015, n. 6799 del 2015).

Infatti, nella specie, non si ravvisano le finalità indicate dalla norma sulle esenzioni, segnatamente la finalità sanitaria, nè si tratta di occupazione effettuata direttamente dal Comune.

Trattasi, invece, di esecuzione del servizio di raccolta di rifiuti, per conto del Comune, nelle forme dell'appalto, in cui la strada non costituisce l'oggetto dell'intervento appaltato, ma viene occupata ai fini dell'appalto, non assumendo rilievo che la collocazione dei contenitori di raccolta dei rifiuti sia stata imposta alla concessionaria dall'Amministrazione.

LE GRIGLIE DI AEREAZIONE DEI GARAGE PAGANO LA TOSAP

 

Sugli stessi principi, si ritiene opportuno ricordare un’altra sentenza della Corte di Cassazione, n. 11449, dell’1 giugno 2016, in cui veniva sancito l’obbligo di pagamento della Tosap anche per le griglie di aereazione dei garage interrati.

Nel caso di specie, un Condominio riceveva avviso con il quale il Comune aveva accertato la TOSAP dovuta per l'anno 2010 (applicando le relative sanzioni) in ordine all'occupazione di suolo pubblico determinata dall'apposizione di griglie di aereazione del garage poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e cedute da quest'ultimo in diritto di superficie ipogeo.

Il Condominio proponeva ricorso per violazione e falsa applicazione dell'articolo 38, decreto legislativo n. 507/1993, deducendo che l'occupazione, per essere tassabile, deve consistere in un'apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo reversibile, la quale cioè incida sull'uso del bene, senza però modificarne la natura né comprometterne la destinazione, lasciando ripristinabile l'uso collettivo a seguito della cessazione del godimento individuale e della rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio; nel caso di specie l'occupazione era invece da ritenersi "irreversibile", atteso che le griglie costituivano componente

naturale (indispensabile ed essenziale) del diritto di superficie ipogeo regolato dalla su menzionata convenzione.

Nel caso di specie, non può ritenersi utile il precedente della Corte di Cassazione (Cass. 1114272015), secondo cui "il terreno concesso contrattualmente dal Comune al contribuente in diritto di superficie non può essere assoggettato a TOSAP per l'impossibilità di realizzare il presupposto dell'imposta, consistente nell'occupazione di uno spazio pubblico, in quanto, con la costituzione di un diritto di superficie, l'area viene "ab origine" sottratta all'uso pubblico a favore del superficiario"; oggetto di tale precedente è, infatti, l'ordinario diritto di costruire sopra il suolo, nel qual caso si verifica effettivamente la sottrazione "ab origine" del suolo all'uso pubblico, atteso che, in tale ipotesi, con la stessa concessione del diritto di superficie (e cioè del diritto di costruire

sopra il suolo), viene meno anche l'uso pubblico del suolo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce il costante principio, per cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli articoli 38 e 39, decreto legislativo n. 507/93, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico: nel caso di specie, con l'apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l'uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un'utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio.

Né può ritenersi che l'apposizione di dette griglie costituisca "occupazione irreversibile", atteso che le stesse, pur incidendo, come detto, sull'utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell'uso collettivo.