CIRCOLAZIONE CON TARGA ALTERATA (articoli 477 – 482, cod. penale)

10.01.2014 21:47

FALSIFICAZIONE: comportamento attraverso il quale viene prodotto qualcosa con l’intento doloso di trarre in inganno

Nella falsificazione rientrano:

  • la CONTRAFFAZIONE: creazione ex novo di un manufatto, imitandone l’aspetto esteriore ed anche eventuali elementi di sicurezza o di identificazione specifica del manufatto.

CONTRAFFAZIONE DELLA TARGA: riproduzione ex novo di una targa, cioè realizzazione di una targa utilizzando materiali e attrezzature particolari che possano permettere di imitare le caratteristiche delle targhe originali rilasciate dalla competente Autorità

 

  • l’ALTERAZIONE: intervento effettuato su un manufatto originale modificandone i contenuti

ALTERAZIONE DELLA TARGA: modificazione dei caratteri alfanumerici che compongono la targa mediante qualsiasi intervento idoneo a farli apparire differenti da quelli realmente presenti sulla targa originale.

 

  • la MANOMISSIONE DELLA TARGA: qualsiasi intervento su parte della targa mediante l’asportazione o comunque lo spostamento nei confronti della posizione originale

 

 

 

CICLOMOTORI

 

CIRCOLAZIONE CON TARGA ALTERATA (articoli 477 – 482, cod. penale)

 

Procedere al sequestro penale probatorio a norma dell’articolo 354, codice di procedura penale (sia ufficiali sia agenti di P.G.) della targa alterata, con apposito verbale (il verbale di sequestro probatorio deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica territorialmente competente entro 48 ore dal momento in cui il sequestro è stato applicato, per la sua convalida da parte del P.M.)

 

Redigere verbale di identificazione, nomina del difensore, dichiarazione/elezione di domicilio per il reato di cui all’articolo 482 e 489, codice penale, in relazione all’articolo 477, codice penale, per la falsificazione materiale della targa mediante alterazione e l’utilizzo della stessa per la circolazione di un ciclomotore (da identificarsi mediante marca, modello e numero di telaio)

 

Verificare che il ciclomotore (da identificarsi mediante il numero di telaio) non siano oggetto di denuncia di furto o smarrimento: in quest’ultimo caso, si deve procedere al sequestro penale probatorio a norma dell’articolo 354, codice di procedura penale (sia ufficiali sia agenti di P.G.) del ciclomotore e alla identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione di domicilio per i reati di furto o ricettazione, con apposito verbale

 

Verificare che per il ciclomotore (da identificarsi mediante numero di telaio) sia stato rilasciato certificato di circolazione: in caso contrario, contestare/notificare, in concorso, anche verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all’articolo 97, comma 7, codice della strada (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 622,00 – essendo prevista la confisca amministrativa del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta). Procedere con sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca, a norma dell’articolo 213, codice della strada, redigendo apposito verbale.

 

A norma dell’articolo 213, comma 2-sexies, codice della strada, procedere a sequestro amministrativo del ciclomotore, finalizzato alla confisca amministrativa: il ciclomotore deve essere dato in custodia e ricoverato presso depositeria convenzionata per i primi 30 giorni: successivamente, l’interessato potrà chiedere l’affidamento in custodia del veicolo e potrà ricoverarlo presso luogo idoneo, sempre che abbia i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge