CIRCOLAZIONE CON TARGA CONTRAFFATTA (articolo 100, comma 12, c.d.s)

10.01.2014 21:46

FALSIFICAZIONE: comportamento attraverso il quale viene prodotto qualcosa con l’intento doloso di trarre in inganno

Nella falsificazione rientrano:

  • la CONTRAFFAZIONE: creazione ex novo di un manufatto, imitandone l’aspetto esteriore ed anche eventuali elementi di sicurezza o di identificazione specifica del manufatto.

CONTRAFFAZIONE DELLA TARGA: riproduzione ex novo di una targa, cioè realizzazione di una targa utilizzando materiali e attrezzature particolari che possano permettere di imitare le caratteristiche delle targhe originali rilasciate dalla competente Autorità

 

  • l’ALTERAZIONE: intervento effettuato su un manufatto originale modificandone i contenuti

ALTERAZIONE DELLA TARGA: modificazione dei caratteri alfanumerici che compongono la targa mediante qualsiasi intervento idoneo a farli apparire differenti da quelli realmente presenti sulla targa originale.

 

  • la MANOMISSIONE DELLA TARGA: qualsiasi intervento su parte della targa mediante l’asportazione o comunque lo spostamento nei confronti della posizione originale

 

 

 

CICLOMOTORI

 

CIRCOLAZIONE CON TARGA CONTRAFFATTA (articolo 100, comma 12, c.d.s)

Contestare immediatamente o notificare all’intestatario del certificato di circolazione (ovvero del ciclomotore, da identificarsi mediante il numero di telaio) il verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all’articolo 100, comma 12, codice della strada (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.988,00 ad Euro 7.953,00 – a norma dell’articolo 202, codice della strada, non è ammesso il pagamento in misura ridotta).

Sottoporre il ciclomotore a fermo amministrativo per 3 mese redigendo apposito verbale (articolo 100, comma 15, codice della strada).

In caso di reiterazione della violazione sottoporre il ciclomotore a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa, redigendo apposito verbale

Sia per il caso di fermo amministrativo sia per il caso di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, il ciclomotore deve essere affidato in custodia e ricoverato presso la depositeria convenzionata per i primi 30 giorni: successivamente, l’interessato potrà chiedere la custodia, e custodirlo in luogo idoneo, se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e oggettivi (articolo 213, codice della strada).

Procedere al sequestro penale probatorio a norma dell’articolo 354, codice di procedura penale (sia ufficiali sia agenti di P.G.) della targa contraffatta, con apposito verbale (il verbale di sequestro probatorio deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica territorialmente competente entro 48 ore dal momento in cui il sequestro è stato applicato, per la sua convalida da parte del P.M.)

 

Redigere verbale di identificazione, nomina del difensore, dichiarazione/elezione di domicilio per il reato di cui all’articolo 482, codice penale, in relazione all’articolo 477, codice penale, per la falsificazione materiale della targa mediante contraffazione

Verificare che il ciclomotore (da identificarsi mediante il numero di telaio) non siano oggetto di denuncia di furto o smarrimento: in quest’ultimo caso, si deve procedere al sequestro penale probatorio a norma dell’articolo 354, codice di procedura penale (sia ufficiali sia agenti di P.G.) del ciclomotore e alla identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione di domicilio per i reati di furto o ricettazione, con apposito verbale

 

Verificare che per il ciclomotore (da identificarsi mediante numero di telaio) sia stato rilasciato certificato di circolazione: in caso contrario, contestare/notificare, in concorso, anche verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all’articolo 97, comma 7, codice della strada (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 622,00 – essendo prevista la confisca amministrativa del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta). Procedere con sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca, a norma dell’articolo 213, codice della strada, redigendo apposito verbale.