CIRCOLAZIONE CON TARGA NON PROPRIA (art. 97, comma 9, c.d.s)

10.01.2014 21:46

Contestare immediatamente o notificare all’intestatario del certificato di circolazione il verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all’articolo 97, comma 9, codice della strada (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.276,00 – a norma dell’articolo 202, codice della strada, non è ammesso il pagamento in misura ridotta).

Sottoporre il ciclomotore a fermo amministrativo per 1 mese redigendo apposito verbale

In caso di reiterazione delle violazione in un biennio sottoporre il ciclomotore a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa, redigendo apposito verbale

Sia per il caso di fermo amministrativo sia per il caso di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, il ciclomotore deve essere affidato in custodia e ricoverato presso la depositeria convenzionata per i primi 30 giorni: successivamente, l’interessato potrà chiedere la custodia, e custodirlo in luogo idoneo, se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e oggettivi.

Verificare che la targa non propria e/o il ciclomotore (da identificarsi mediante il numero di telaio) non siano oggetto di denuncia di furto o smarrimento: in quest’ultimo caso, si deve procedere al sequestro penale probatorio a norma dell’articolo 354, codice di procedura penale (sia ufficiali sia agenti di P.G.) della targa e/o del ciclomotore e alla identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione di domicilio per i reati di furto o ricettazione, con apposito verbale

Verificare che per il ciclomotore (da identificarsi mediante numero di telaio) sia stato rilasciato certificato di circolazione: in caso contrario, contestare/notificare, in concorso, anche verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all’articolo 97, comma 7, codice della strada (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 622,00 – essendo prevista la confisca amministrativa del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta). Procedere con sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca, a norma dell’articolo 213, codice della strada, redigendo apposito verbale.