Comandante della P.M. a titolo gratuito scelto tra ex dipendenti pubblici? Non è possibile

18.01.2016 18:42


di Marco Massavelli

E' possibile conferire un
incarico dirigenziale gratuito di comandante della polizia municipale, per la
durata di un anno, a un ex dipendente pubblico, collocato a riposo?

Tale assunzione, ancorché
gratuita , confligge con il divieto di reclutamento di personale da assegnare
alla polizia municipale, previsto dall'art.5, comma 6 del d. l. n. 78/2015,
convertito con l. n. 125/2015?

I quesiti sono di estrema attualità per tutti i
Comuni, e soprattutto per quelli che, in questi ultimi mesi si sono visti
ridurre l'organico dei Comandi di Polizia Municipale, a causa di pensionamenti
non ancora sostituiti. A tali domande risponde la Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo per la Toscana, con la Deliberazione n. 4/2016, del 12
gennaio 2016.

L'art. 1, comma 424, l. n.
190/2014 ha introdotto, come ormai è ben noto, una disciplina particolare per
le assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali, derogatoria per gli anni
2015/2016 di quella generale, per consentire la completa ricollocazione delle
unità soprannumerarie degli enti di area vasta, a seguito del processo di
riforma previsto dalla l. n. 56/2014. Tale disciplina generale è stata
completata con la previsione speciale, per gli appartenenti al corpo di polizia
provinciale, contenuta nell'art. 5 del d.l. n. 78/2015, convertito con
modifiche dalla l. n. 125/2015, poi integrato dall' art.1 comma 770 della l. n.
208/2015 (legge di stabilità 2016) che così dispone:

"In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56
, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo
relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di
propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente
articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia
provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di
polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di
cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di
polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni
fondamentali, fermo restando quanto previsto dall
'articolo 1, comma
421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e
il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni
provinciali in attuazione di quanto previsto dal
l'articolo 1, comma 89,
della legge 7 aprile 2014, n. 56
.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai
sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le
modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano
con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento
immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall
'articolo
1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali
avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in
materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo
comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di
riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è
fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di
reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento
di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a
tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa
legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale,
esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per
periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

La disposizione, contenuta
nell'articolo 5 succitato, quale norma speciale, ridefinisce il percorso di
ricollocazione del personale addetto alla polizia provinciale, prevedendo, tra
l'altro, che il personale non confermato nei ruoli degli enti di area vasta e
città metropolitane per lo svolgimento delle  proprie funzioni
fondamentali o non riallocato secondo le previsioni delle leggi regionali sulle
funzioni di polizia amministrativa locale, transiti nei ruoli dei comuni con le
modalità e procedure definite con il decreto di cui all'art.1, comma 423, della
legge n. 190/2014.
Lo stesso articolo si premura di sottolineare che, fino al completo
assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale, è fatto divieto
agli enti di procedere all'assunzione di personale da destinare a tale funzione
con "qualsivoglia tipologia contrattuale". Unica eccezione a tale divieto sono
le assunzioni di carattere stagionale, di durata non superiore a cinque mesi,
non prorogabili. E' evidente , quindi, la volontà del legislatore che ha non
solo confermato, ma rafforzato quanto già previsto dal comma 424 dell'art. 1
della l. n. 190/2014 , escludendo per le funzioni di polizia locale la
possibilità di ricorso alle assunzioni anche a tempo determinato, tranne per il
personale stagionale, fino a quando non sarà riassorbito tutto il personale in
soprannumero in tale funzione; possibilità, invece, ammessa, nei limiti di
legge previsti per le assunzioni a tempo determinato, per le altre funzioni
amministrative.

La formula usata dal legislatore "qualsivoglia tipologia contrattuale"
esclude, ad avviso della Corte dei Conti Toscana, la possibilità di ricorso
anche agli incarichi dirigenziali gratuiti, previsti dall'art. 5, comma 9 del
d.l. n. 95/2012, come modificato dall'art.6 del d.l. n. 90/2014, che
rappresentano, pur sempre, una forma di reclutamento, sia pure temporaneo e
gratuito.