Condotte imprudenti degli utenti della strada

29.04.2014 10:53

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 31 marzo 2014 n. 14782 

 

1. Con sentenza del 3 maggio 2010 la Corte di Appello di Firenze, in sede di rito abbreviato, confermava la condanna di omissis , pronunciata dal Tribunale di Lucca, per il delitto di omicidio colposo in danno di omissis . All'imputato era stato addebitato che, alla guida del omissis percorrendo via omissis in direzione monti-mare, si era spostato a sinistra, contromano, per effettuare una svolta, senza dare la precedenza al motociclo condotto dal omissis che percorreva via omissis in senso inverso. A seguito dell'urto e delle gravi lesioni, il conducente del motoveicolo decedeva . 
 
Osservava la corte di merito, quanto alla ricostruzione del sinistro ed al riconoscimento della responsabilità dell'imputato, che:  
 
- inattendibile era la tesi sostenuta dalla difesa, basata sulle dichiarazioni dell'imputato, confermate dal teste omissis, sua fidanzata, che il SUV aveva iniziato la svolta a sinistra invogliato dal comportamento di un automobilista che proveniva in senso inverso il quale, rallentando, gli aveva concesso la precedenza. In tale frangente l'incidente era stato provocato dalla condotta imprudente del omissis, il quale aveva sorpassato a sinistra l'auto che aveva rallentato.  La deposizione della omissis non era attendibile, in quanto tale circostanza non era stata riferita nell'immediatezza ai Vigili intervenuti sul posto ed era stata riferita solo nell'interrogatorio del 8 novembre 2007. Inoltre confliggeva con le tracce di scarrocciamento lasciate dallo scooter da sinistra verso destra, infatti una volta avvistato il SUV, più ragionevolmente il motociclo avrebbe certato di sfilare verso sinistra. Infine della presenza dell'auto riferita dall'imputato e dalla fidanzata, non vi era alcuna traccia, né questi ultimi avevano annotato la sua targa e le generalità del conducente che, come da loro riferito, si era fermato per circa 15 minuti.  
 
In ogni caso anche a dar per buona la ricostruzione dell'incidente offerta dall'imputato, permaneva la causalità della condotta colposa dell'imputato. Infatti questi aveva anticipato la manovra di svolta a sinistra rispetto alla intersezione di via omissis così ponendo in essere un comportamento imprudente ed imprevedibile; avrebbe, invece dovuto raggiungere la zona di intersezione tra le due strade, arrestarsi sul margine sinistro della sua semicarreggiata onde scorgere la sopravvenienza di altri veicoli e solo allora, in assenza di pericoli, avrebbe dovuto effettuare la svolta. Se ciò avesse fatto, sia il conducente dello scooter, sorpassando a sinistra la fantomatica auto, che il omissis, avrebbero avuto la piena percezione del loro incrocio.  
Nell'incidente non vi era alcuna corresponsabilità della vittima, la quale aveva circolato ad una velocità regolare di circa 45 km/h ed era rimasto nella semicarreggiata di sua pertinenza.  
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando la contraddittorietà e la manifesta infondatezza della motivazione. Invero le argomentazioni svolte per discreditare la ricostruzione dell'incidente effettuata dall'imputato e dalla teste M. erano contraddette dalla consulenza di parte e dalla perizia d'ufficio, che accreditavano l'ipotesi della presenza nel teatro del sinistro di un'auto che aveva favorito, per cortesia, la svolta del SUV dell'imputato. La considerazione che le tracce lasciate dallo scooter non avvaloravano tale dinamica erano immotivate ed anzi dette tracce indicavano che al momento di perdere il controllo del mezzo, la vittima stava rientrando da un sorpasso. Prima del 8 novembre 2007 l'imputato e la teste non erano stati sentiti e non era stata verbalizzata alcuna loro dichiarazione. Pertanto la presunta tardività della indicazione della presenza di altra auto non inficiava al attendibilità delle dichiarazioni. Infine, se anche non fosse stata accolta la tesi ricostruttiva dell'imputato, il perito sentito in udienza aveva dichiarato che se anche il omissis avesse effettuato una manovra più corretta di svolta a sinistra, ciò non avrebbe comportato differenze nella dinamica del sinistro. Da tale dichiarazione poteva evincersi l'assenza di causalità della condotta attribuita all'imputato.  
 
Considerato in diritto 
 
 
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.  
1.1. Dalla lettura delle sentenze di merito si rileva che la ricostruzione delle modalità dell'incidente è incerta quanto alla presenza di un'altra auto nel teatro del sinistro. In particolare il giudice di merito ha manifestato il convincimento che tale auto, definita "fantasma", non ci fosse ed ha argomentato il ragionamento probatorio sul punto, in modo non manifestamente illogico. Tale assenza di un ulteriore veicolo consentiva di ritenere incontrovertibile la responsabilità del omissis, atteso che con la sua manovra aveva invaso la corsia opposta di marcia, senza dare la precedenza al motociclo che sopraggiungeva, così determinando la collisione tra i mezzi e la morte del omissis.  
Ma il giudice di merito, sia il tribunale che la corte distrettuale, ha articolato una motivazione sulla responsabilità dell'imputato, anche per l'ipotesi in cui fosse stata vera la tesi della presenza di una seconda auto che, per "cortesia", aveva dato la precedenza al SUV dell'imputato, inducendolo alla svolta.  
Sebbene non esplicitamente, la difesa dell'imputato ha richiamato i principi in tema di affidamento per escludere la sua colpa nel sinistro.  
1.2. Va sul punto rammentato che, sebbene con pronuncia isolata, questa corte di legittimità ha affermato che "Il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l'agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46741 del 08/10/2009 Ud. (dep. 04/12/2009), Rv. 245663). Nel caso oggetto di tale pronuncia un autoarticolato aveva favorito la svolta a sinistra (per immettersi in una piazzola) di un'auto proveniente in senso inverso e durante tale manovra l'auto si era scontrata con una moto che aveva sorpassato sulla destra la fila di auto in coda dietro l'autoarticolato.  
Pertanto, deve desumersi da tale pronuncia che, intanto il principio di affidamento può operare in tema di circolazione stradale, in quanto la condotta del veicolo antagonista sia talmente imprudente da renderla imprevedibile.  
1.3. Tali condizioni, come esposto nella impugnata sentenza, non sussistono nel caso oggetto di giudizio. Infatti il ... , anche ammettendo che effettivamente stesse superando un'altra auto, lo stava facendo con velocità nei limiti della norma (45 k/h) e sorpassando sulla sinistra, quindi in modo visibile per i veicoli provenienti in senso inverso. Tale visibilità, inoltre era agevolata dal fatto che il motociclo aveva il faro regolarmente acceso.  
Va ricordato che le norme sulla circolazione stradale impongono doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irregolari; pertanto, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente, ciò perché, va ribadito, le condotte imprudenti nell'ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti da costituire un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile.  
Richiamati tali principi, nelle sentenze di merito appare adeguatamente motivato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta di guida della vittima, la quale, seppur ha sorpassato un'auto circolante nella sua stesa direzione di marcia, lo ha fatto a velocità moderata, regolarmente superando il veicolo sulla sua sinistra e con il faro acceso in modo da rendere visibile la sua presenza sulla carreggiata. Il omissis al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione, avrebbe dovuto meglio controllare la presenza di altri veicolo sopraggiungenti in senso contrario ed astenersi dall'effettuare la svolta se ciò rendeva pericolosa la manovra. L'assenza di vizi logici e la coerenza del ragionamento del giudice di merito manifestano la infondatezza del ricorso e ne impongono il rigetto. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
 
P.Q.M.  
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
(omissis)