Contrasto alla ludopatia: le regole per lo smaltimento degli apparecchi dismessi

31.05.2018 17:42

dott. Marco Massavelli

Commissario Settore Operativo

Nucleo Operativo Territoriale

Polizia Locale Rivoli (TO)

 

In tema di contrasto alla ludopatia, è intervenuta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS) con il Decreto del Direttore 30 marzo 2018 – prot. n.38169/R.U.

In particolare il provvedimento direttoriale interviene a completamento delle procedure di riduzione del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017.

Gli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

Le disposizioni del decreto si applicano agli apparecchi dismessi a partire dal 1° maggio 2018.

 

 

Le regole operative di AAMS

 

L’AAMS ha tenuto a precisare che l’attuazione delle disposizioni del decreto direttoriale 30 marzo 2018 deve avvenire con le modalità definite nell’allegato della Determina del Direttore Centrale prot. n. 72041/R.U. del 30 aprile 2018, recante la procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchidismessi dal mercato (art. 1, comma 1050, legge 27 dicembre 2017, n. 205), la quale fornisce le istruzioni tecnico/amministrative per l’applicazione del decreto.

L’articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello specifico, ha previsto che:

 

Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi”;

 

Ritenuto, pertanto, necessario definire, entro il 31 marzo 2018, una procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., finalizzata ad evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi che vengono dismessi dal mercato; e ritenuto che realizzino operazioni idonee ad evitare l’uso illecito degli apparecchi da gioco dismessi la cessione degli stessi a soggetti specificamente abilitati alla relativa rigenerazione per la successiva reimmissione nel mercato, in conformità alla normativa vigente, nonché la cessione ed il trasferimento all’estero di tali apparecchiature, che ne assicuri l’uscita dal territorio nazionale, l’AAMS ha definito le modalità di attuazione di tale procedura.

Il decreto 30 marzo 2018 si applica agli apparecchi da gioco da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., completi di tutte le componenti necessarie al suo corretto funzionamento per i quali sia venuta meno l’efficacia dei relativi titoli autorizzatori rilasciati da ADM (Agenzia delle dogane e dei monopoli) per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla osta, e che siano stati privati dei dispositivi di controllo dell’Agenzia.

Dal punto di vista pratico, cosa accadrà?

 

 

Smaltimento e distruzione

 

Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. che vengono dismessi dal mercato, il decreto definisce la procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione da porre in essere entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, nell’ipotesi in cui gli apparecchi dismessi e le relative schede di gioco non vengano ceduti o trasferiti all’estero o a soggetti specificamente abilitati alla relativa rigenerazione per la successiva reimmissione nel mercato. Al medesimo fine il D.D. prevede l’obbligo di tracciatura di tutti gli

apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco, in relazione all’ubicazione in cui tali apparecchiature sono custodite e alle successive operazioni di cessione, trasferimento, smaltimento e distruzione.

Sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.agenziadoganemonopoli.gov.it), nell’area dedicata agli operatori del comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, già in uso per accedere al servizio telematico di presentazione e gestione delle richieste di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sarà messo a disposizione un apposito applicativo per la dichiarazione - in regime di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 - dell’ubicazione degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco, nonché dell’avvenuta effettuazione delle operazioni da compiersi ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.D.

Il proprietario di apparecchi dismessi deve, entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, smaltire e distruggere gli stessi apparecchi secondo quanto previsto dal decreto.

Il dies a quo per la decorrenza dei termini previsti per gli adempimenti posti a carico dei proprietari degli apparecchi è la data di definizione del procedimento di dismissione.

 

 

 

 

Cessione e trasferimento

 

In alternativa alle operazioni di smaltimento e distruzione, il proprietario di apparecchi dismessi può cedere e trasferire gli stessi ai produttori di apparecchi di gioco o all’estero.

Sono consentite le seguenti operazioni:

 

a) il trasferimento in proprietà dell’apparecchio e della scheda di gioco, insieme o separatamente, ad un produttore di apparecchi iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005;

b) il trasferimento in conto lavorazione dell’apparecchio e della scheda di gioco, insieme o separatamente, ad un produttore di apparecchi iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005;

 

c) il trasferimento in proprietà della scheda di gioco al produttore della medesima scheda di gioco, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005;

 

d) il trasferimento in conto lavorazione della scheda di gioco al produttore della medesima scheda di gioco, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005;

 

e) la cessione e trasferimento all’estero dell’apparecchio, sprovvisto della scheda di gioco.

 

 

 

L’operazione posta in essere potrà essere attestata:

 

- in caso di trasferimento in proprietà di cui alle lettere a) e c), fattura e documento di trasporto (Ddt) integrato con l'espressa indicazione della causale e l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco, comprensivo dei relativi codici identificativi;

 

- in caso di trasferimento in conto lavorazione di cui alle lettere b) e d), contratto attestante gli impegni presi tra le parti e documento di trasporto (Ddt) integrato con l'espressa indicazione della causale e l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco, comprensivo dei relativi codici identificativi, nonché le eventuali registrazioni effettuate ai fini fiscali;

 

- in caso di cessione all’estero di cui alla lettera e), copia della bolletta doganale contenente l’indicazione dell’MRN (Movement Reference Number;

 

- numero assegnato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli nella fase di registrazione della dichiarazione dei documenti informatizzati per l’esportazione - DAE, nel caso in cui la cessione avvenga in paesi extra, o documento di trasporto da cui si evinca che la merce è stata spedita a titolo traslativo della proprietà ad altro soggetto passivo d’imposta residente in altro paese UE. 

 

Per le finalità di controllo dell’Agenzia, la documentazione attestante l’operazione posta in essere deve essere conservata per 5 anni. 

 

 

 

Gli obblighi per i proprietari

 

Il proprietario di apparecchi dismessi è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’ubicazione degli apparecchi e delle relative schede di gioco, nonché gli eventuali spostamenti dei medesimi apparecchi e schede di gioco.

La dichiarazione deve essere effettuata compilando onlinel’apposito modulo telematico presente nell’anzidetta area dedicata agli operatori del comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ed inoltrata in via telematica all’Ufficio di ADM competente per territorio.

Ai fini della compilazione del modulo, i proprietari degli apparecchi di gioco dismessi devono accedere all’area dedicata, utilizzando le medesime credenziali utente per l'accesso all’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il soggetto deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i dati anagrafici della ditta/società e del rappresentante legale, il codice di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’ubicazione degli apparecchi e delle schede di gioco dismessi, nonché esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Gli apparecchi dismessi sono considerati ubicati nei luoghi già censiti in banca dati (ultima ubicazione dichiarata); il proprietario degli apparecchi dismessi, entro 10 giorni dalla dismissione, è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni già presenti o, eventualmente, aggiornarle, distintamente, per ciascun apparecchio di gioco dismesso e per la scheda di gioco ad esso associata.

Una volta compilati i moduli per la dichiarazione dell’ubicazione e il consenso informato al trattamento dei dati personali, l’utente deve sottoscriverli digitalmente ed inoltrarli, attraverso modalità telematica, all’Ufficio dell’Agenzia competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell’impresa dichiarante. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l'Ufficio territoriale del Lazio, sede di Roma.

Per quanto riguarda la procedura di smaltimento e distruzione, il proprietario dell’apparecchio dismesso e della relativa scheda di gioco, priva del dispositivo di controllo di ADM, è tenuto a gestire tali apparati, insieme o separatamente, come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

I rifiuti possono essere consegnati unicamente ad imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle pertinenti categorie e conferiti presso impianti autorizzati. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire esclusivamente presso il domicilio segnalato dal proprietario, al fine di consentire l’adempimento delle prescrizioni: infatti, proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto con congruo anticipo, a fornire al competente Ufficio territoriale dell’ADM l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento e distruzione da consegnare ai soggetti incaricati e a comunicare la data e il luogo delle operazioni di conferimento, in modo da consentire la presenza e il controllo da parte del predetto Ufficio.

Durante il trasporto i rifiuti saranno accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti nel rispetto dell’articolo 193, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nel campo del formulario riservato alle annotazioni deve essere riportato l’elenco analitico degli apparecchi da gioco e delle schede di gioco oggetto di smaltimento.

Il proprietario dovrà acquisire copia del formulario di cui all’articolo 193, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di destinazione, ai fini dell’assolvimento degli oneri di cui all’articolo 188 del medesimo decreto e alla sua conservazione per cinque anni.

 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale

 

Articolo 188. Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. 
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

 

Articolo 193. Trasporto dei rifiuti

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. 

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

 

 

Omesse dichiarazioni: quali sanzioni?

 

L’apparecchio dismesso e la relativa scheda di gioco, insieme o separatamente, possono essere trasferiti a produttori di apparecchi da gioco, anche in conto lavorazione, ai fini della rigenerazione dell’apparecchio. La sola scheda di gioco può essere trasferita, oltre che ai produttori di apparecchi, anche al produttore della scheda stessa.

L’apparecchio dismesso, sprovvisto della scheda di gioco, può essere ceduto e trasferito all’estero.

 

Il proprietario di apparecchi dismessi è tenuto a dichiarare tempestivamente sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’ubicazione degli stessi e delle relative schede di gioco, nonché gli eventuali spostamenti, trasferimenti o cessioni, secondo le modalità definite con successivo provvedimento.

L’ADM e le forze di polizia possono disporre l’esecuzione di accessi, ispezioni e controlli presso i luoghi in cui sono custoditi gli apparecchi dismessi.

A norma dell’articolo 7, i soggetti che omettono le succitate dichiarazioni o che le rilasciano attestando circostanze non veritiere, o che formano o fanno uso di atti falsi, incorrono nelle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sono cancellati dall’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale norma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'elenco: 

a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; 


b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 


c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco. 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Art. 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale, e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i proprietari di apparecchi dismessi che non adempiono le prescrizioni relative allo smaltimento e distruzione o cessione e trasferimento all’estero degli apparecchi, sono cancellati dall’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

L’applicativo dell’AAMS

 

Con comunicazione del 24 maggio 2018, l’AAMS ha specificato che, in relazione a quanto disposto dal decretodirettoriale 30 marzo 2018, n. 38169, è già disponibile nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delledogane e dei monopoli – Area monopoli l’applicativo per l’acquisizione delle dichiarazioni diubicazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma6, lettera a) del T.U.L.P.S. dismessi e delle relative schede di gioco.

L’applicazione “Dichiarazione di Ubicazione post-dismissione” è raggiungibile dall’area dedicata già in uso per accedere al servizio telematico di presentazione e gestione delle richieste di iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 82, della legge n. 220/2010, (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/servizio_tele

matico_presentazione_ries).

Sino al 4 giugno 2018 era consentito rendere le dichiarazioni di ubicazione degli apparecchi che fossero stati dismessi sino al 21 maggio 2018. Per tutti gli altri apparecchi dismessi e a regime le dichiarazioni di ubicazione dovranno essere rese entro 10 giorni dalla dismissione.

Il dichiarante è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni già presenti (corrispondenti all’ultima ubicazione censita in banca dati) e, eventualmente, aggiornarle, distintamente, per ciascun apparecchio di gioco dismesso e per la scheda di gioco ad esso associata.

Qualora gli apparecchi dismessi siano in possesso di soggetto diverso dal proprietariol’obbligo di resa della dichiarazione di ubicazione sarà in capo al possessore.

A partire dal giorno 15 giugno 2018, ed entro i successivi 10 giorni, il possessore/non proprietario doveva altresì dichiarare, tramite il citato applicativo, il codice fiscale del proprietario degli apparecchi dismessi. Successivamente e a regime la dichiarazione di ubicazione degli apparecchi dismessi e del codice fiscale del proprietario dovranno essere rese contestualmente.

In caso di omessa dichiarazione del codice fiscale del proprietario degli apparecchi dismessi, la responsabilità in ordine agli obblighi di smaltimento e distruzione degli apparecchi rimangono in capo al possessore.

Ferma restando la possibilità di modificare l’ubicazione degli apparecchi, le funzionalità dell’applicativo per inserire le operazioni di distruzione e di cessione all’estero o al produttore, per il quale la normativa prevede un termine di sei mesi dalla data di dismissione, saranno resedisponibili a far data dal 15 luglio 2018.