Decreto Crescita: novità per alcolici e per presentazione della SCIA

22.07.2019 15:17

dott. Marco Massavelli

Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)

 

L’articolo 29, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rubricato “Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa”, stabiliva che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa ed anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri, erano obbligati a denunciarne l’esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. 

Erano esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

 

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2; 

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; 

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri; 

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; 

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. 

 

 

L’abrogazione dell’obbligo e l’intervento di ADM

 

Tale obbligo di denuncia è rimasto in vigore fino all’approvazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, il cui articolo 1, comma 178, ha previsto che 

al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo  le parole:  «esercizi  di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  degli  esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli  esercizi ricettivi e dei rifugi alpini». 

Per cui per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, era stato abrogato l’obbligo di denuncia di vendita degli alcolici all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha adottato la circolare prot. RU 113015, del 9 ottobre 2017, con la quale ha reso noto che in materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l’articolo 29, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo  n.504/95 è stato oggetto di modifica.

La disposizione dell’articolo 1, comma 178, legge n. 124/2017, in particolare, ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa

esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di applicazione.

Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, con la nuova disposizione non sono più censiti da dall’Agenzia delle dogane, pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex articolo 18, comma 5, decreto legislativo n. 504/95.

 

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504


Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

Articolo 18 (stralcio)

Poteri e controlli

 

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

 

La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita nonchè gli esercizi di somministrazione dei medesimi prodotti peraltro sono stati interessati da misure di semplificazione previste, da ultimo, dal decreto legislativo n. 222/2016, che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex articolo 29, comma 2, decreto legislativo n. 504/95. 

Per cui, per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n.124/2017, la predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.

Va evidenziato che la disciplina delle accise conosce una nozione omnicomprensiva di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad imposta all’interno della quale gli esercenti la vendita al minuto si differenziano, per la particolare regolamentazione tributaria ad essi riservata, dagli esercenti la vendita

all’ingrosso.

Per quanto qui interessa, la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel modificato articolo 29, comma 2, decreto legislativo n.504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia.

Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.

 

 

 

 

Casi operativi

 

Da un punto di vista pratico-operativo, quindi, non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, decreto legislativo n.504/95, i seguenti esercizi (elenco non esaustivo):

 

  • gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’articolo 63, comma 5, decreto legislativo n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;

 

 

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

 

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

 

 

Art. 63.

Licenze di esercizio e diritti annuali

 

5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

 

  • la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
  • gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
  • gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
  • la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

 

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, l’Agenzia delle dogane ritiene parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex articolo 29, comma 3, decreto legislativo n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

 

 

Le novità del Decreto Crescita 2019

 

Con la legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha convertito il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.», (c.d. Decreto Crescita), pubblicata sulla G.U. n. 151, del 29 giugno 2019, è stata reintrodotta la denuncia fiscale per la vendita di alcolici.

Infatti, l’articolo 13-bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto legge n. 34/2019, ha previsto cheal comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle  disposizionilegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi  erelative  sanzioni penali  e  amministrative,  di cui  al   decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole: «,  ad  esclusionedegli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento  pubblico,degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.

Per cui, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 58/2019, è tornato obbligatorio per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico,gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, presentare denuncia fiscale di attivazione della vendita di alcolici.

 

Norma violata

 

Articoli 29, 50 cc. 1 e 3 e 63, decreto legislativo 26.10.1995 n. 504

Articolo 13-bis, legge 28.6.2019, n. 58

 

Titolare di esercizio pubblico, esercizio di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi, rifugi alpini, risulta non in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione dell’articolo 29, decreto legislativo n. 504/1995

 

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 258,22 a € 1549,37

P.M.R. entro 60 giorni da contestazione/notificazione: € 516,44

Autorità competente: Agenzia Dogane e Monopoli

 

 

 

SCIA e pagamento dei tributi locali

 

Per quanto concerne la materia “commercio, il c.d. Decreto Crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 nella sua versione definitiva a seguito della conversione con legge 28 giugno 2019, n. 58) ha previsto, all’articolo 15-ter, recante  misure preventive  per sostenere  il  contrasto dell'evasione  deitributi locali, che gli enti   locali   competenti  al   rilascio   di  licenze,autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre,  con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati  alla  verifica della  regolarità  del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. 

Tale norma, quindi, prevede, innanzitutto, la possibilità, per i Comuni, di inserire nel proprio regolamento in materia di funzionamento del SUAP o di polizia amministrativa, una nuova disposizione che subordini la possibilità di avviare una attività commerciale o produttiva, mediante la presentazione di apposita SCIA preventiva, alla verifica, da parte degli uffici comunali competenti (SUAP e Ufficio Tributi) la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Operativamente, quindi, il SUAP, ricevuta la SCIA di avvio di una attività commerciale o produttiva, dovrebbe trasmettere tale SCIA all’Ufficio Tributi, affinchè quest’ultimo verifichi che il titolare della SCIA sia in regola con il pagamento dei tributi locali, con particolare riguardo a IMU, COSAP, Imposta comunale sulla pubblicità, TARI, TASI, Imposta di soggiorno).

Nel caso in cui risulti il mancato pagamento dei tributi locali, il Comune dovrà adottare, a norma dell’articolo 19, comma 3, legge 241/90, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Essendo possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, semplicemente pagando quanto dovuto a titolo di tributi locali, o richiedendone la rateizzazione, secondo un piano di rientro, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. 

In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, e quindi, nel caso in cui il soggetto non ottemperi al pagamento dei tributi locali dovuti, l'attività si intende vietata: per cui, non potrà essere iniziata, se non presentando una nuova SCIA.