Decreto Semplificazioni: le novità per l’organizzazione degli spettacoli

30.09.2020 11:01

Dott. Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Locale Giaveno (TO)

 

La conversione in legge del c.d. “Decreto Semplificazioni” ha portato alcune importanti novità in materia di organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, che meritano particolare attenzione, per l’attività degli uffici comunali interessati all’istruttoria dei procedimenti autorizzativi.

In sede di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, è stato inserito, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, l’articolo 38-bis, che così recita:

 

Articolo 38 bis

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Analizziamo la nuova disposizione per capire quali sono le incombenze pe gli uffici comunali.

La clausola di salvezza

La norma si apre con una c.d. clausola di salvezza: la disposizione, infatti, si applica fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante “Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”.

L’articolo 142, Regolamento di esecuzione TULPS prevede e disciplina le competenze della commissione provinciale di vigilanza.

Per cui, stante il disposto dell’articolo 38-bis, decreto legge n. 76/2020, come convertito con legge n. 120/2020, le nuove regole non si applicano nel caso in cui debba intervenire la commissione provinciale di vigilanza  e cioè:

 

a) nella composizione di cui al primo comma dell’articolo 142, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

 

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141 bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;

c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale.

L’articolo 143, Regolamento di esecuzione TULPS, invece, si riferisce al progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo che deve essere presentato al prefetto per l'approvazione.

Al di fuori di questi casi, è, quindi, applicabile la nuova disposizione prevista dall’articolo 38-bis, decreto legge n. 76/2020, come convertito con legge n. 120/2020, nel rispetto degli altri criteri previsti, di cui si dirà ora.

 

 

 

 

La semplificazione della procedura autorizzatoria

 

Innanzitutto, da evidenziare che la norma interviene nell’ottica della direzione presa dal Legislatore nell’approvazione della recente legislazione volta al fine di far fronte alle ricadute economiche negative, nello specifico, per il settore dell'industria culturale, conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: per cui, il Legislatore ha stabilito un termine massimo di sua applicazione, e cioè il 31 dicembre 2021, proprio perché si tratta di una legislazione di emergenza, e quindi, limitata nel tempo.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo, che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

 

 

Le caratteristiche degli spettacoli

 

Deve trattarsi, innanzitutto, di spettacoli dal vivo: la norma esemplifica citando il teatro, la musica, la danza e il musical, ma, a parere di chi scrive, tale elencazione non può ritenersi tassativa, stante il fatto che anche altre tipologia di spettacoli dal vivo costituiscono attività culturali, quali, ad esempio, il cabaret o simili.

Da escludere, invece, qualsiasi spettacolo che non sia dal vivo, quale, ad esempio, il cinema o simili.

La norma non specifica il luogo ove tali spettacoli dal vivo si svolgano, e cioè all’aperto o al chiuso: resta, però, il riferimento all’articolo 143, Regolamento di esecuzione TULPS, che sembrerebbe escludere l’applicazione della norma nel caso in cui lo spettacolo dal vivo si realizzi in un teatro o in un locale di pubblico spettacolo, lasciando, quindi, pensare che la norma di cui all’articolo 38-bis, sia applicabile esclusivamente nel caso in cui lo spettacolo dal vivo si realizzi all’aperto,

Lo spettacolo deve svolgersi in un orario compreso tra le 8 e le 23 del giorno di inizio, e quindi, non può svolgersi oltre tale orario, se si intende usufruire delle agevolazioni previste dalla norma; diversamente, nel caso in cui lo spettacolo si protraesse oltre le ore 23, ovvero facesse parte di un evento di più ampio respiro, perché organizzato su più date, tornano in vigore le regole generali previste dagli articoli 68 e 69, TULPS.

Deve essere prevista una capienza massima di 1.000 partecipanti, non importa se seduti e/o in piedi.

Il Ministero dell’Interno, con circolare prot. 11992, del 16 settembre 2020, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 38-bis, decreto legge n. 76/2020, ha specificato che deve essere presentata da parte dell’interessato al SUAP apposita SCIA indicante il numero massimo di partecipanti (non più di 1.000), il luogo e l’orario dello spettacolo (compreso tra le ore 8 e le ore 23), corredata dalle previste dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà  per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19, e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

 

Licenza e SCIA

 

Come è noto, tale semplificazione autorizzativa, finora, era prevista dagli articoli 68 e 69, TULPS, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio: in tale caso, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Al fine di semplificare e far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale, conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, tale semplificazione autorizzativa (licenza sostituita da SCIA), con i limiti stabiliti dall’articolo 38-bis, che sono parzialmente diversi da quelli previsti dagli articoli 68 e 69 TULPS, è stata prevista anche per gli spettacoli dal vivo entro i 1.000 partecipanti.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente: per cui la SCIA può essere presentata fino allo stesso giorno in cui si svolge lo spettacolo dal vivo, con tutte le consuete problematiche operative, dal punto di vista del controllo dell’evento da parte degli organi di vigilanza,  relative alla conoscibilità della presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente in orari di chiusura degli uffici, nel caso in cui l’organizzatore non abbia con sé né la copia della SCIA trasmessa, né  la ricevuta di invio della PEC al SUAP, contenente l’indicazione degli allegati.

 

 

 

 

I controlli e le sanzioni

 

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della  SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. E’ ovvio, quindi, che stante la possibilità di trasmissione della SCIA al SUAP nella medesima giornata di svolgimento dello spettacolo, risulta particolarmente di difficile applicazione l’adozione dei suddetti provvedimenti, che potranno essere adottati solo successivamente come provvedimenti sanzionatori nel caso in cui si accertino delle violazioni alla normativa di riferimento.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali suindicate, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l’articolo 76, può adottare i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.


 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 

Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

 

 

Conclusione

 

La disposizione dell’articolo 38-bis, decreto legge n. 76/2020 ha sicuramente introdotto delle interessanti semplificazioni per l’organizzazione di alcune tipologie di eventi, gli spettacoli dal vivo, facilitando le incombenze burocratiche per gli organizzatori, ma, con una norma poco chiara, per certi aspetti, ha reso molto più difficile l’attività di controllo da parte degli uffici competenti e degli organi di vigilanza, non solo in termini di sicurezza, dal punto di vista della Safety e della Security, che rimangono, comunque impregiudicate, per cui sarà sempre necessario il rispetto delle vigenti regole per garantire l’incolumità delle persone, ma soprattutto in termini di numero di eventi che potranno essere organizzati, soprattutto nel periodo estivo: la semplificazione amministrativa consente una più facile organizzazione di eventi di vario genere, e un maggior carico di lavoro per gli uffici comunali……e, come spesso accade, in relazione ad una normativa poco chiara. Si spera che i Ministeri competenti intervengano prontamente per fornire i necessari chiarimenti.