Ebbrezza alcolica: la questione del raddoppio della sospensione della patente

22.12.2015 20:25


di
Marco Massavelli


Vice
Comandante Polizia Municipale Druento (TO)


 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO



CODICE DELLA STRADA

Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool


2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato:


c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di
guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in
caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata
la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del
veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene
di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse
modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e'
disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per
il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.

Articolo 187
Guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti


8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119.



GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO


Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, con
la sentenza 24 novembre 2015 n. 46624


IL CASO OPERATIVO

Nel caso di rifiuto di
sottoposizione ad esame alcolemico, di cui all'articolo 186, comma 7, codice
della strada, deve essere disposto il raddoppio della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, appartenendo l'autovettura
a persona estranea al reato? Cioè, nel caso di rifiuto a sottoporsi all'esame
alcolemico previsto dall'articolo 186, comma 7, codice della strada, il rinvio
operato dalla norma all'articolo186, comma 2, lett. c), è limitato al
trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida
in stato di ebbrezza o è esteso anche alla previsione del raddoppio della
durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a
persona estranea al reato?

In giurisprudenza, vi sono due orientamenti
diversi. Analizziamoli.

I DIVERSI
PARERI DEI GIUDICI

Un primo orientamento giurisprudenziale è nel
senso che il rinvio operato dall'articolo 186, comma 7, codice della strada,
all'articolo 186, comma 2, lett. c), è limitato al trattamento sanzionatorio
ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza,
mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore,
nel corpo del citato articolo 186, comma 7, ha espressamente disciplinato la
sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un
minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e la confisca, rinviando
limitatamente a quest'ultima ad altra disposizione di legge solo con esclusivo
riferimento alle "stesse modalità e
procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea alla violazione
".

In altri termini, secondo questa tesi, tale rinvio,
contenuto nel secondo periodo dell'articolo 186, comma 7, dopo le previsioni
relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo,
dovrebbe intendersi limitato alle sole modalità e procedure che regolano il
sistema della confisca del veicolo, non estendendosi alla disciplina del
raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il
veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Conseguentemente, la durata della sospensione
della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di
rifiuto, compresa, ai sensi dell'articolo 186, comma 7, secondo periodo, tra il
minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non dovrebbe essere raddoppiata
nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 15184 del 24/03/2015, Vaglia, Rv.
263277; Sez. 6, n. 36396 del 10/07/2014, Farinelli, Rv. 263254
).

A tale orientamento se ne oppone uno di segno
diametralmente contrario, in forza del quale il rinvio al trattamento
sanzionatorio dell'articolo 186, comma 2, lett. c), contenuto nell'articolo
186, comma 7, legittima la conclusione dell'applicabilità del raddoppio della
durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso
in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa quindi
procedersi alla confisca: ciò in ragione del fatto che tale rinvio sarebbe da
qualificare come "formale" (o "dinamico") e ciò
importerebbe la conseguenza di dover individuare la disciplina applicabile per relationem avendo  riguardo a quella attualmente vigente
contenuta nell'articolo 186, comma 2, lett. c), che comprende l'espressa
previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida,
qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 46390 del 16/10/2014, Bianchi, Rv. 263275; Sez. 4, n. 14169
del 16/10/2014, dep. 2015, De Berardinis, n.m
.).

ANALISI
DELLA NORMATIVA

Che cosa prevede la normativa citata, e cioè
l'articolo 186, commi 7 e 2, lett. c), e l'articolo 187 comma 8, codice della
strada?

L'articolo 186, comma 7, così recita:

"Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 3, 4, o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma
2, lett. c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse
modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione".

L'articolo 187, comma 8, dispone che, in caso di
rifiuto, "il conducente è soggetto
alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7
", rinviando quindi alla
corrispondente fattispecie contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi agli
accertamenti previsti agli effetti della verifica dello stato di ubriachezza
per colui che si ponga alla guida di veicolo.

Entrambe tali disposizioni fanno rinvio,
pertanto, "alle pene" di
cui all'articolo 186, comma 2, lett. c), che prevede, quanto alla sanzione
principale, "l'ammenda da Euro 1.500
a Euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno
", e, relativamente a
quelle accessorie, che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni; sanzione, quest'ultima, la cui durata è raddoppiata se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma, poi, stabilisce la
confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo
stesso appartenga a persona estranea al reato.

Quale orientamento operativo deve essere accolto?
A dare la risposta è la Corte di
Cassazione
penale, Sezioni Unite, con la sentenza 24 novembre 2015
n. 46624.

Per un corretto approccio interpretativo, occorre
prendere le mosse dalla lettura delle modifiche apportate all'originaria
formulazione dell'articolo 186, comma 7, e del comma 2, lett. c), codice della
strada alla quale lo stesso rinvia.

LE
MODIFICHE DELL'ART. 186 C.D.S.

La fattispecie di cui all'articolo 186, comma 7,
codice della strada è stata depenalizzata dal decreto legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, che ha
introdotto in luogo della contravvenzione previgente un illecito amministrativo
punito con la sanzione pecuniaria (da
Euro 2.500 a Euro 10.000; da Euro 3.000 ad Euro 12.000 se la violazione era
commessa in occasione di un incidente stradale
) e la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo da sei
mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo, con la clausola di
salvaguardia "salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione
", da intendersi
chiaramente riferita all'inapplicabilità della seconda sanzione, qualora il
veicolo non fosse appartenuto a persona coinvolta nell'illecito amministrativo.

Quanto al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
per verificare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti, previsto dall'articolo 5, comma 8, del citato
decreto-legge rinviava alla nuove previsioni dell'articolo 186, comma 7, e,
dunque, anche il rifiuto di sottoporsi alle verifiche finalizzate
all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti integrava un mero illecito
amministrativo.

Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, articolo
4, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, modificava nuovamente
l'articolo 186, codice della strada, e ripristinava, tra l'altro, la sanzione
penale per il rifiuto opposto dal guidatore all'accertamento alcolimetrico,
parificando nella risposta sanzionatoria il rifiuto dell'accertamento alla più
grave violazione delle ipotesi contemplate nell'articolo 186, comma 2, vale a
dire quella contenuta nella lett. c) della disposizione. In quell'occasione il
legislatore si limitava ad adattare il regime delle sanzioni accessorie alla
nuova incriminazione della condotta di rifiuto, con la seguente previsione:

"La
condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse
modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione".

Il citato decreto-legge rafforzava ulteriormente
l'apparato sanzionatorio della più grave delle fattispecie di guida in stato di
ebbrezza di cui all'articolo 186, comma 2, lett. c). Infatti, l'articolo 4,
comma 1, lett. b), ha imposto che alla condanna o al patteggiamento della pena
per tale fattispecie consegua obbligatoriamente la confisca del veicolo
"con il quale è stato commesso il reato". L'unico limite previsto
alla confiscabilità del veicolo riguardava (e riguarda) l'ipotesi che
quest'ultimo appartenesse a persona estranea al reato. In tal caso era previsto
che lo stesso fosse comunque sottoposto al fermo amministrativo per il periodo
di centottanta giorni, misura che poteva essere anticipata a fini cautelari per
sessanta giorni su iniziativa dell'organo che aveva accertato la violazione
attraverso un provvedimento di fermo provvisorio reclamabile dinanzi al
tribunale.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, con l'articolo 3,
comma 45, inseriva nell'articolo 186, comma 2, lett. c), dopo il secondo
periodo, la previsione che la durata della sospensione della patente di guida è
raddoppiata nella ipotesi che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato.

L'articolo 33 della legge n. 120 del 2010
modificava anche l'articolo 186, comma 2, lett. c), con riferimento al
trattamento sanzionatorio per la più grave delle tre contravvenzioni di guida
in stato di ebbrezza, innalzando il minimo edittale da tre a sei mesi di
arresto, lasciando però immutati il limite massimo di un anno e la misura
dell'ammenda (da 1.500 a 6.000 Euro)
introdotti dalla citata legge n. 125 del 2008.

Ben più rilevanti le modifiche apportate dalla
legge n. 120 del 2010 in materia di confisca del veicolo con cui è stato
commesso il reato, previsione introdotta nel decreto legge n. 92 del 2008, articolo
186, lett. c).

Rimane fermo che la misura debba essere
obbligatoriamente disposta in caso di condanna ovvero di patteggiamento per la
contravvenzione di cui alla disposizione in commento, anche nel caso in cui
venga concessa la sospensione condizionale della pena e salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato (per tale dovendosi intendere chi non
sia concorso nel reato e, rispetto al medesimo, sappia dimostrare
l'insussistenza di profili di colpa dai quali sia derivata la possibilità di
uso illecito del veicolo).

LA
CONFISCA AMMINISTRATIVA DEL VEICOLO

E' stato, invece, eliminato l'inciso secondo cui
la confisca doveva essere disposta ai sensi dell'articolo 240 comma 2, codice
penale, modifica imposta dall'intervento della Corte Costituzionale, che, con
la sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha dichiarato l'illegittimità parziale
dell'articolo 186, comma 2, lett. c), proprio in riferimento al citato rinvio
all'articolo 240, codice penale, affermando la violazione dell'articolo 117
Cost., in riferimento all'articolo 7 CEDU. In particolare - per quanto riguarda
la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il reato
previsto dall'articolo 186 comma 2, o quello previsto dall'articolo 187, codice
della strada - la legge 120 del 2010, articolo 33, comma 1, ha modificato
l'articolo 186, comma 2, lett. c), inserendo un ultimo periodo che contiene la
previsione che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima norma che
prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui
all'articolo 224 ter, codice della strada.

L'articolo 224 ter, introdotto dalla medesima
legge, qualifica espressamente la confisca come "sanzione amministrativa
accessoria".

La stessa norma prevede che nelle ipotesi di reato
cui consegue tale sanzione, l'agente o l'organo accertatore, procedano al
sequestro ai sensi dell'articolo 213, codice della strada.

Proprio il dato letterale dell'articolo 186, comma
7, come introdotto dal decreto legge n. 92 del 2008 - convertito dalla legge n.
125 del 2008 - nella parte in cui tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e
nel secondo periodo dell'articolo 186, comma 7 rispettivamente alle "pene di cui al comma 2, lett. c)"
ed alle "modalità e procedure
previste dal comma 2, lett. c)
" del medesimo articolo 186 - non
consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernente la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida possa mutuarsi
dall'articolo 186, comma 2, lett. c), essendo prevista un'autonoma disciplina
che rinvia a quest'ultima norma con esclusivo riferimento "alle modalità e procedure" previste
a proposito della confisca. In tal senso va precisato che il comma 7,
esplicitamente prevede che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione
della pena su richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale
è stato commesso il reato e dispone, altresì, che ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter.

Va rimarcato, invece, che la norma alla quale
viene fatto il rinvio non contiene alcun riferimento alle "modalità e procedure" attinenti
alla sospensione della patente di guida.

NON E'
CONSENTITO IL RADDOPPIO DELLA SOSPENSIONE

In altri termini, per il reato di cui
all'articolo 186, comma 7, codice della strada, con riferimento alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non può
parlarsi nè di rinvio formale nè ricettizio, giacchè il legislatore ha
espressamente disciplinato tale sanzione con autonoma cornice edittale.

Ne consegue che non è applicabile all'ipotesi del
reato di cui all'articolo 186, comma 7 (ed a quella di cui all'articolo 187,
comma 8, che rinvia alla prima per le sanzioni), la sanzione del raddoppio
della sospensione della patente di guida, introdotta, come sopra precisato, con
la legge n. 94 del 2009.

Applicando i richiamati principi di diritto al
caso di specie, deve osservarsi che la durata della sospensione della patente
di guida ex articolo 186, comma 7, codice della strada, risulta compresa tra il
minimo di sei mesi al massimo di due anni, non avendo rilievo, ai fini della
determinazione della durata della sanzione, alla luce delle considerazioni
sopra esposte, la circostanza che l'autovettura utilizzata dall'imputato,
autore del rifiuto, risulta appartenere a persona estranea al reato.