Ebbrezza alcolica: l'uso del colluttorio non limita l'accertamento del reato

18.03.2013 09:41

 

Corte di Cassazione Penale sez. IV 29/1/2013 n. 4555
 

(Omissis)
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna confermava la condanna pronunciata nei confronti di omissis dal Tribunale di Ravenna, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico compreso tra 1,24 e 1,51 g/l.
2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore e con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 2 cpp
L'esponente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la circostanza dell'uso di un colluttorio per uso medico poco prima del controllo.
Con un secondo motivo si lamenta che il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria non è stato in alcun modo motivato.
Con un terzo motivo si asserisce l'intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
3.1. Il primo motivo di ricorso fa riferimento alla violazione dell'art. 192 cpp, menzionando la carenza di precisione del quadro indiziario, ma in realtà sottintendendo una errata valutazione della prova, giudicata dall'esponente inidonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.
Va in primo luogo ricordato che "poichè la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 comma 1, lett. c, cpp), non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata" (Cass. Sez. VI, n. 7336 del 08/01/2004, M. ed altro, Rv. 229159).
Riguardato il tema sotto il profilo del vizio motivazionale, valga il principio, più volte ribadito da questa Corte, per il quale "il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati" (Cass. Sez. IV, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009, D., Rv.
245880).
Nel caso che occupa, è lo stesso ricorrente a riconoscere che l'affermazione di responsabilità è stata fondata tanto su elementi sintomatici, quali l'alito vinoso e la disarmonia dei movimenti, quanto sull'esito dell'accertamento del tasso alcolemico.
Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente nè unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ. modif.): infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, ecc); così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", semprechè del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (tra le tante, Sezione IV, 4 dicembre 2009, PG in proc. F., rv 245802).
Va anzi ricordato che tale orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza anche a seguito della novella riformatrice di cui al D.L. 7 agosto 2007 n. 117, convertito in L. 2 ottobre 2007 n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, configurando in proposito tre distinte fattispecie incriminatrici.
Si è infatti ancora sostenuto, pur dopo il novum normativo, che il giudice ben può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, con l'unica ovvia precisazione che tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (lettere b) e e) del citato comma 2) l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool (di recente, oltre la sentenza sopra indicata, anche Sezione 4^, 5 febbraio 2009, PG in proc. Quintini).
I giudici di merito hanno preso in esame anche la circostanza addotta dalla difesa, secondo la quale il omissis aveva assunto una elevata dose di colluttorio poco prima di essere controllato dagli operanti, escludendone la rilevanza per la presenza di una sintomatologia dello stato di ebbrezza e per l'accertamento di un tasso alcolemico di entità tale da non poter essere causati dall'ingestione di un medicinale disinfettante.
Si tratta di una motivazione aderente ai dati processuali e non manifestamente illogica. Peraltro mette conto rilevare che, trattandosi di imputazione di un fatto contravvenzionale, e come tale punibile anche a titolo di colpa (come correttamente rimarcato dalla Corte di Appello), l'ingestione di un medicinale in grado di incidere sullo stato psico-fisico procurando o aggravando uno stato di ebbrezza non può costituire fattore di esclusione di responsabilità per colui che si ponga ciò nonostante alla guida di un veicolo.
4. Risulta altresì manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di Appello ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni per quali è pervenuta alla decisione di non accogliere la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Si tratta di una motivazione immune da censure, atteso che essa fa perno sulla gravità del fatto, dettagliatamente descritta, e sui precedenti penali del C., traendo da tali dati in modo del tutto logico e congruo, l'inadeguatezza rieducativa, nel caso di specie, di una pena che non fosse quella detentiva.
5. Il reato del quale il C. è stato giudicato responsabile risulta commesso il omissis esso si è pertanto prescritto con il decorso del 22.7.2012.
Tuttavia, "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cpp" (Cass. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
5. Segue, a norma dell'art. 616 cpp la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
(Omissis)