Esame avvocato 2013: commento alla traccia penale sulla guida in stato di ebbrezza

13.12.2013 08:55

IL PRESENTE APPROFONDIMENTO CONTIENE UTILI INFORMAZIONI TECNICO-OPERATIVE PER LA RISOLUZIONE DI UN CASO PRATICO IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA E SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI AVENDO CAUSATO UN SINISTRO STRADALE MORTALE, ANCHE PER LA POLIZIA MUNICIPALE

 

IL TESTO DELLA TRACCIA

 

Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.

Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.00 g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.

Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato.

 

 

IL COMMENTO

 

Esame avvocato 2013: le norme applicabili nel parere penale

 

Esame avvocato 2013 all’insegna del codice della strada: la prova scritta in materia penale, infatti, si è incentrata su un complicato caso interessante diverse problematiche in materia di circolazione stradale.

 

Tralasciamo il testo dell’ipotesi proposta agli aspiranti avvocati, che sicuramente la conosceranno benissimo, e affrontiamo invece una possibile soluzione al caso prospettato.

 

L’articolo 186, codice della strada, sanziona la guida sotto l'influenza dell'alcool.

E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

 

Il comma 2 prescrive, per quanto di interesse per il parere dell’esame (Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.00 g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova):

Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stataapplicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

 

Il Tizio è stato coinvolto in un sinistro stradale. Il comma 2-bis, dell’articolo 186, stabilisce:

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

 

Il comma 2-sexies precisa:

L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

 

 

L’articolo 187, codice della strada, punisce la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 224-ter.

 

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

 

L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

 

 

Dal sinistro stradale deriva la morte del pedone investito.

 

Anche se la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha condannato i conducenti di autoveicoli che provocano la morte di una persona per omicidio doloso, si ritiene di applicare invece, per giurisprudenza consolidata,  l’articolo 589, codice penale, “Omicidio colposo”.

 

Il comma 3 prescrive:

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.

Non si ritiene applicabile la violazione dell’articolo 142, codice della strada, in quanto il superamento dei limiti di velocità deve essere accertato esclusivamente con le previste apparecchiature elettroniche (autovelox o telelaser).

 

Quindi, in base alla dinamica del sinistro, in base ai danni del veicolo e in base ad eventuali altri elementi accertati sul luogo del sinistro (eventuali tracce di frenata, di scarrocciamento, o altro, o l’assenza di tali elementi) si ritiene applicabile l’articolo 141, codice della strada, e in particolare il  comma 2: il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

 

Autore dell’articolo: Marco Massavelli. Tutti i diritti riservati.