Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Nuova esclusione dall’obbligo di denuncia

20.10.2017 11:55

di Marco Massavelli

Ufficiale Settore Operativo – Nucleo Operativo Territoriale – Polizia Locale Rivoli (TO)

 

Importanti novità dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

Infatti, l’articolo  29, comma 2, decreto legislativo n. 504/95, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, è stato oggetti di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

In particolare, l’articolo 29, comma 2, decreto legislativo n. 504/95, prevedeva l’obbligo di presentare apposita denuncia di esercizio all’Ufficio dell’ Agenzia delle dogane, competente per territorio, per gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri assoggettati ad accisa.

La novella apportata dall’articolo 1, comma 178, legge 124/2017 ha  ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di applicazione.

Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, non sono ora più censiti dall’Agenzia delle dogane, pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, decreto legislativo. n.504/95, il quale in particolare consente all’Amministrazione finanziaria di  effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie: Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita nonchè gli esercizi di somministrazione dei medesimi prodotti peraltro sono stati interessati da misure di semplificazione previste dal decreto legislativo n.222/2016 che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex articolo 29, comma 2, decreto legislativo n.504/95. Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n.124/2017, la predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.

Per quanto qui interessa, la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel modificato articolo  29, comma 2, decreto legislativo n.504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia.

Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.

Da un punto di vista operativo, non sono soggetti a denuncia ex articolo 29, comma 2, decreto legislativo n.504/95:

  • gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’articolo 86 TULPS, già richiamati dall’articolo 63, comma 5, decreto legislativo n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
  •  la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
  • gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
  • gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
  • la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

E’ da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta fermo, invece, l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex articolo 29, comma 3, decreto legislativo n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.