Fermata e sosta: applicazione articoli 186 e 187 c.d.s.

17.10.2013 07:41

Corte di Cassazione Penale sez. IV 22 luglio 2013 n. 31299
 

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 30 novembre 2011, la Corte d'Appello di Omissis confermava la sentenza emessa l'1 dicembre 2009 dal Tribunale di Omissis nei confronti di Omissis, riconosciuto responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 2° lett. c) e 187, comma 1° cod. strada, per aver guidato, in Omissis il 24 aprile 2008, l'autovettura XX targata xx yyy zz, in stato dl ebbrezza alcoolica, con etilemia accertata dal pronto soccorso del locale ospedale, in 1,73 gr./I. ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti tipo oppiacei. Per l'effetto, l'imputato era stato condannato alla pena di mesi QUATTRO di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, ritenuti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per UN anno.
Ricorre per cassazione il prevenuto, per tramite del difensore deducendo, un unico motivo, per vizi di violazione di legge e di difetto e di illogicità della motivazione, così riassunti. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza esaminare lo specifico motivo di gravame relativo al difetto di prova del fatto che il veicolo, sul quale si trovava l'Imputato, fosse effettivamente in movimento al momento del controllo della P.G.; circostanza affermata dal verbalizzante, ma negata dallo stesso prevenuto, impossibilitato a guidare l'automobile in quanto sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Neppure, a dire del ricorrente, vi sarebbe la prova che l'imputato si fosse posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non essendo a tanto sufficienti le ammissioni dell'imputato di aver fatto uso delle stesse.
Conclude per l'annullamento della impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché enuncia motivi improponibili in sede di legittimità.
Invero le censure dedotte dal difensore a contestazione dell'affermazione di penale responsabilità attengono ad una non consentita [ri]valutazione In fatto delle risultanze e dell'apprezzamento del materiale probatorio posto da entrambi i giudici di merito alla base del raggiunto convincimento in ordine al dato fattuale che l'imputato, all'atto del controllo eseguito dalla P.G., si trovasse effettivamente alla guida dell'autovettura, In violazione degli artt. 186, lett. c) e 187 cod., strada. Ed infatti, con motivazione perspicua congrua ed ineccepibile, la Corte d'Appello ha in particolare dato atto che l'agente di P.G. intervenuto sul posto aveva riferito di aver veduto che la vettura, al cui posto di guida si trovava l'imputato, "era in marcia, anche se si muoveva lentamente e che, allo stesso tempo il conducente aveva una vivace discussione con una persona sulla strada", attraverso il finestrino aperto. Hanno altresì opportunamente sottolineato in punto di diritto i Giudici d'appello che, in conformità all'insegnamento di questa Corte (Sez. 4 n. 37631 del 2007), la penale responsabilità dell'imputato non sarebbe stata in ogni caso esclusa anche in caso di momentanea "fermata" (e quindi se la vettura fosse stata ferma od in leggero o significativo movimento, all'atto del controllo) giacché anche la fermata costituisce una fase della circolazione (a differenza della sosta), non fosse altro per avere il conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione ex art. 187 cod. strada, fino a quel momento circolato per raggiungere una siffatta posizione.
Non appare superfluo ricordare in proposito che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, rv. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, rv. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali. Ed ancora deve osservarsi che, come statuito da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 11522 del 2004, quale espressione di un pregresso orientamento giurisprudenziale in seguito consolidatosi nel tempo (cfr. Sez. 5 n. 18092 del 2006; Sez. 6 n. 26149 del 2009), in sede di controllo della motivazione, "la Corte di Cassazione non deve (né può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento".
Pertanto, in esito ad un siffatto controllo dell'apparato argomentativo della sentenza Impugnata (di conferma in punto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, della sentenza di primo grado), va esclusa ogni censura di illogicità o di contraddittorietà o di carenza motivazionale anche in ordine all'asserito difetto di prova del fatto - concreto ed attuale - della guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l'effetto di stupefacenti. L'integrazione oggettiva ed in concreto di entrambe le contravvenzioni (ed in particolare la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica in cui l'imputato si trovava mentre fu colto alla guida dell'autovettura) discendeva pacificamente dalle stesse ammissioni di costui, puntualmente richiamate dalla Corte d'Appello che ha evidenziato come il prevenuto abbia dichiarato di "aver appena assunto in macchina una fiala di stupefacente e di aver bevuto whisky, offertogli da un tossicodipendente". L'accusa aveva trovato poi incontestabile conforto negli esiti degli accertamenti effettuati al pronto soccorso dai quali era emerso un tasso di etilemia pari a 1,73 gr./I. e la positività agli oppiacei.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.  

Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

 

Corte di Cassazione Penale sez. IV 22/7/2013 n. 31299
Fermata e Sosta - Applicazione artt. 186-187 c.d.s.

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 30 novembre 2011, la Corte d'Appello di Omissis confermava la sentenza emessa l'1 dicembre 2009 dal Tribunale di Omissis nei confronti di Omissis, riconosciuto responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 2° lett. c) e 187, comma 1° cod. strada, per aver guidato, in Omissis il 24 aprile 2008, l'autovettura XX targata xx yyy zz, in stato dl ebbrezza alcoolica, con etilemia accertata dal pronto soccorso del locale ospedale, in 1,73 gr./I. ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti tipo oppiacei. Per l'effetto, l'imputato era stato condannato alla pena di mesi QUATTRO di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, ritenuti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per UN anno.
Ricorre per cassazione il prevenuto, per tramite del difensore deducendo, un unico motivo, per vizi di violazione di legge e di difetto e di illogicità della motivazione, così riassunti. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza esaminare lo specifico motivo di gravame relativo al difetto di prova del fatto che il veicolo, sul quale si trovava l'Imputato, fosse effettivamente in movimento al momento del controllo della P.G.; circostanza affermata dal verbalizzante, ma negata dallo stesso prevenuto, impossibilitato a guidare l'automobile in quanto sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Neppure, a dire del ricorrente, vi sarebbe la prova che l'imputato si fosse posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non essendo a tanto sufficienti le ammissioni dell'imputato di aver fatto uso delle stesse.
Conclude per l'annullamento della impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché enuncia motivi improponibili in sede di legittimità.
Invero le censure dedotte dal difensore a contestazione dell'affermazione di penale responsabilità attengono ad una non consentita [ri]valutazione In fatto delle risultanze e dell'apprezzamento del materiale probatorio posto da entrambi i giudici di merito alla base del raggiunto convincimento in ordine al dato fattuale che l'imputato, all'atto del controllo eseguito dalla P.G., si trovasse effettivamente alla guida dell'autovettura, In violazione degli artt. 186, lett. c) e 187 cod., strada. Ed infatti, con motivazione perspicua congrua ed ineccepibile, la Corte d'Appello ha in particolare dato atto che l'agente di P.G. intervenuto sul posto aveva riferito di aver veduto che la vettura, al cui posto di guida si trovava l'imputato, "era in marcia, anche se si muoveva lentamente e che, allo stesso tempo il conducente aveva una vivace discussione con una persona sulla strada", attraverso il finestrino aperto. Hanno altresì opportunamente sottolineato in punto di diritto i Giudici d'appello che, in conformità all'insegnamento di questa Corte (Sez. 4 n. 37631 del 2007), la penale responsabilità dell'imputato non sarebbe stata in ogni caso esclusa anche in caso di momentanea "fermata" (e quindi se la vettura fosse stata ferma od in leggero o significativo movimento, all'atto del controllo) giacché anche la fermata costituisce una fase della circolazione (a differenza della sosta), non fosse altro per avere il conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione ex art. 187 cod. strada, fino a quel momento circolato per raggiungere una siffatta posizione.
Non appare superfluo ricordare in proposito che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, rv. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, rv. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali. Ed ancora deve osservarsi che, come statuito da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 11522 del 2004, quale espressione di un pregresso orientamento giurisprudenziale in seguito consolidatosi nel tempo (cfr. Sez. 5 n. 18092 del 2006; Sez. 6 n. 26149 del 2009), in sede di controllo della motivazione, "la Corte di Cassazione non deve (né può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento".
Pertanto, in esito ad un siffatto controllo dell'apparato argomentativo della sentenza Impugnata (di conferma in punto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, della sentenza di primo grado), va esclusa ogni censura di illogicità o di contraddittorietà o di carenza motivazionale anche in ordine all'asserito difetto di prova del fatto - concreto ed attuale - della guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l'effetto di stupefacenti. L'integrazione oggettiva ed in concreto di entrambe le contravvenzioni (ed in particolare la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica in cui l'imputato si trovava mentre fu colto alla guida dell'autovettura) discendeva pacificamente dalle stesse ammissioni di costui, puntualmente richiamate dalla Corte d'Appello che ha evidenziato come il prevenuto abbia dichiarato di "aver appena assunto in macchina una fiala di stupefacente e di aver bevuto whisky, offertogli da un tossicodipendente". L'accusa aveva trovato poi incontestabile conforto negli esiti degli accertamenti effettuati al pronto soccorso dai quali era emerso un tasso di etilemia pari a 1,73 gr./I. e la positività agli oppiacei.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.  

Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.