Gare in velocità con veicoli a motore

15.10.2013 10:15

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 22 luglio 2013 n. 31294
 


Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 5 marzo 2012 la Corte d'Appello di Omissis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Omissis in data 23 aprile 2009, appellata dagli imputati Omissis e Omissis, convertiva la pena detentiva di mesi quattro di reclusione, nei confronti di entrambi gli imputati, nella corrispondente pena pecuniaria di euro 4.560,00 di multa per ciascuno; revocava nei confronti del solo appellante Omissis il beneficio della sospensione condizionale della pena. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato p. e p. dalli art. 9 ter comma 1 e 3 C.d.S. per aver gareggiato in velocità con le autovetture di loro proprietà.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il Omissis deducendo con un unico motivo l'assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 

Considerato in diritto
3. Il ricorso che ripropone pedissequamente le censure già mosse in sede di appello è manifestamente infondato.L'art. 9 bis C.d.S., inserito nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dalla L. 1. agosto 2003, n. 214, art. 3, comma 1, lett. b), di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, punisce chi organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato.Il successivo art. 9 ter C.d.S., ha per oggetto il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente. La circostanza che nella fattispecie il Omissis, alla guida della sua autovettura, stesse gareggiando in velocità con l'Omissis è adeguatamente motivata dalla Corte territoriale; per cui è inconferente in questa sede la diversa valorizzazione delle circostanze di fatto da parte del ricorrente. Correttamente è stata esclusa la necessità di un apparato organizzativo, che è previsto dall'art. 9 bis C.d.S. solo per l'ipotesi di competizione sportiva in velocità non autorizzata, diversamente dal reato contestato di cui all'art. 9 ter C.d.S., che non richiede in alcun modo tale presupposto organizzativo, concretandosi la fattispecie criminosa per il solo fatto di gareggiare in velocità con veicoli a motore. La disposizione originaria di cui all'art. 141 C.d.S., comma 5, che impone al conducente di non gareggiare in velocità, deve essere integrata da quella di cui al comma 9, che fa salvo quanto previsto dall'art. 9 bis e art. 9 ter citati in base alla modifica legislativa sopra ricordata.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende. 

Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
(Omissis)