GUIDA DI TAGLIAERBA

21.02.2014 10:29

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 18 settembre 2013 n. 38428
 

Ritenuto in fatto
 

Con sentenza in data 18 luglio 2012, il Tribunale di Omissis - Sezione staccata di Omissis dichiarava Omissis responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, commi 1° e 13° cod. strada, commessa in Caprese Michelangelo il 26 settembre 2007, per avere l'imputato circolato alla guida del veicolo agricolo marca XX - ZZ 00, telaio n. KK 000000, benché privo della patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale del D.T.T., condannandolo alla pena di giustizia, concesse le attenuanti generiche ed il beneficio della non menzione.

Propone ricorso per cassazione l'imputato per tramite del difensore articolando tre motivi, così riassunti.

Con la prima e con la seconda censura deduce il ricorrente vizi di violazione di legge e di contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Sostiene il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il fatto avrebbe dovuto ricondursi all'illecito amministrativo previsto dall'art. 124, comma 4 cod. strada posto che il piccolo trattore con tagliaerba condotto dall'imputato era da annoverarsi tra le macchine agricole di cui all'art. 57 cod. strada, non costituendo elemento dirimente ai fini del regime sanzionatorio applicabile, il fatto che, al pari che per ogni tipo di macchina agricola, fosse possibile immatricolare il mezzo condotto dall'imputato od applicarvi la targa.

Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce, in subordine, l'estinzione del reato per la prescrizione maturata in data 26 settembre 2012.

 

Considerato in diritto

 

Preliminarmente la Corte rileva, ex art. 129 cod. proc. pen. (come peraltro eccepito in via subordinata dal ricorrente) che il reato commesso il 26 settembre 2007 dall'imputato Omissis è estinto per il compimento - alla data del 26 settembre 2012 del termine massimo di prescrizione di anni cinque. Né constano in atti cause di sospensione di detto termine.

Il ricorso non presenta peraltro profili di inammissibilità ostativi al rilievo di siffatta causa estintiva del reato, come emerge dai motivi dedotti dalla ricorrente e riassunti in narrativa (cui si rinvia) in relazione alle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure nell'impugnata sentenza. Con la proposta impugnazione si prospettano invero doglianze concernenti tematiche non solo relative a vizi motivazionali ma anche a vizi di erronea interpretazione od applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputato conseguente a sua volta dall'addotto inquadramento del trattore dallo stesso condotto, tra le macchine agricole la cui guida senza patente configura un mero illecito amministrativo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.

Deve peraltro ancora annotarsi che neppure ricorrono elementi idonei a condurre alla declaratoria di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 comma 2° codice di rito. Ha invero ritenuto il Giudice di prime cure, con argomentazioni esaustive e coerenti con le risultanze di fatto, che il veicolo guidato dall'imputato in fase di attraversamento di strada statale (piccolo trattore da giardinaggio dotato di tagliaerba applicato sulla parte centrale del pianale) - anche a prescindere dalla possibilità dell'immatricolazione e dell'apposizione della targa prova - non può esser ricompreso nella categoria delle "macchine agricole semoventi di cui agli artt. 57 cod. strada e 206 regol. cod. strada" tra le quali vanno incluse le macchine a ruote od a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole o forestali. Solamente in ordine a queste ultime così come in relazione alle macchine operatrici la guida senza patente costituisce illecito amministrativo, come previsto dall'art. 124 comma 4° cod. strada. Attesi tali presupposti fattuali, "la necessità della patente di guida per la relativa conduzione" - ha conclusivamente osservato il Tribunale - "appare pertanto evidente ed il fatto ascritto all'imputato non potrà pertanto esser ritenuto immune da rilevanza penale".

Giova rammentare che, con insegnamento costante e consolidato, questa Corte ha avuto reiteramente occasione di ribadire che "in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc .pen. postula che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che nel giudizio di cassazione, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito". (Sez. 6 n. 48524/2003; Sez. 5 n. 4233/2008; S.U. n. 35390/2009).

Non resta quindi che far luogo all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per detta causa.

 

Per questi motivi


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.