I comportamenti irregolari degli altri utenti della strada

09.11.2013 11:41

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 26 settembre 2013 n. 39961 
 


RITENUTO IN FATTO 
Con sentenza del 28 giugno 2012 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva giudicato omissis  responsabile dei reati di cui all'art. 589 e art. 590 c.p., tra loro unificati per continuazione, perchè, alla guida dell'autovettura omissis per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonchè per violazione dell'art. 142  del codice della strada impegnando un incrocio regolato da semaforo alla velocità di 70 km orari, non si avvedeva in tempo utile dell'autovettura omissis che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, stava svoltando a sinistra e, urtando la stessa, provocava il decesso di omissis nonchè lesioni personali gravi a omissis e omissis le quali viaggiavano all'interno dell'autovettura antagonista. 
L'imputato era condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. In punto di responsabilità i giudici davano atto che l'istruttoria non aveva consentito di stabilire con certezza se l'imputato avesse impegnato l'incrocio con l'impianto semaforico segnalante luce verde o luce rossa (con conseguente luce rossa o verde per il veicolo antagonista), poichè, in assenza di testimoni estranei ai fatti, erano divergenti le versioni degli occupanti delle due autovetture. 
Evidenziavano, tuttavia, che la responsabilità dell'imputato era in ogni caso sussistente, in ragione della velocità alla quale procedeva il omissis (oltre 70 km orari, a fronte di 36/37 km orari del omissis). Pertanto, anche ove si ritenesse che l'impianto semaforico segnalasse luce verde, l'imputato avrebbe comunque violato il limite di velocità di 50 km orari e le norme del codice della strada che impongono di moderare particolarmente la velocità agli incroci. Osservavano che, se il omissis avesse impegnato l'incrocio a una velocità più moderata e consona ai luoghi, avrebbe potuto effettuare manovre di emergenza, talchè l'incidente avrebbe avuto conseguenze sicuramente meno gravi. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con il primo motivo, inosservanza di norme processuali e vizio motivazionale. Osserva che, nel disattendere l'eccezione di nullità ex art. 178 lett. c), c.p.p., la Corte d'Appello aveva rilevato che l'omessa acquisizione della consulenza tecnica della difesa e l'omessa disposizione di una perizia in primo grado era questione di merito e che, in ogni caso, il vizio era stato sanato a seguito della perizia disposta in secondo grado. Rilevava che la questione sollevata, riguardando l'assistenza e la rappresentanza nell'ambito del giudizio di primo grado, aveva inficiato la sentenza impugnata, determinandone un vizio insanabile, talchè si sarebbe resa necessaria la rinnovazione integrale dell'istruttoria dibattimentale. 
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in punto di determinazione della velocità, rilevando che non erano state tenute in adeguata considerazione le dichiarazioni testimoniali dei testi, i soli che, viaggiando sulla stessa autovettura su cui viaggiava l'imputato, potessero percepire la velocità. Costoro avevano fatto riferimento a una velocità non superiore a 50 km orari, mentre non erano stati adeguatamente confutati i risultati della perizia prodotta dalla difesa. 
Deduce con il terzo motivo violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per avere la sentenza valutato esclusivamente la velocità tenuta dall'autovettura condotta dall'imputato e non anche l'altrui condotta, del tutto imprevedibile, da qualificare come abnorme, con inevitabile incidenza sul nesso di causalità. 
Con il quarto motivo deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in punto di concorso di cause. Rileva che era stata omessa la valutazione della condotta della vittima come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, giacchè l'iter logico argomentativo non aveva tenuto conto che se la Fiat Uno avesse rispettato la segnaletica semaforica l'impatto non si sarebbe verificato. Osserva che, in ragione della grave condotta posta in essere dalla vittima, non era possibile imputare la causa dell'impatto esclusivamente alla velocità tenuta dall'imputato e che, inoltre, non era stata indicata la condotta alternativa che l'imputato avrebbe potuto tenere nella circostanza. 
Con l'ultimo motivo deduce, infine, violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per non avere la sentenza tenuto conto della giovane età e dell'incensuratezza dell'imputato, sì da determinare la pena in termini meno afflittivi. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 
Il ricorso è infondato e va rigettato. 
In relazione al primo motivo è da rilevare che nessuna nullità della sentenza è ravvisabile, posto che l'attività di perizia richiesta e negata in primo grado è stata espletata in secondo grado, è stato dedotto alcun vizio di motivazione correlato all'omesso esame della consulenza della difesa. 
Quanto al motivo sub 2, si evidenzia che con esso si propongono censure attinenti alla ricostruzione dei fatti, non consentite in sede di legittimità, a fronte di congrua motivazione - sulla scorta degli esiti della perizia effettuata in appello, sostanzialmente confermativi della consulenza del PM, che tiene conto di dati certi quali le tracce di frenata - in punto di determinazione della velocità tenuta dal veicolo condotto dal omissis. 
È, altresì, infondato il terzo motivo di ricorso. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'orientamento giurisprudenziale che attribuisce alle norme sulla circolazione stradale la funzione di imporre obblighi di diligenza e prudenza anche al fine di far fronte a situazioni di pericolo determinate da comportamenti imprudenti altrui (Cass. 26131/2008 "in tema di responsabilità da sinistri stradali, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili"; nello stesso senso Cass. 4518/2012). Alla luce dell'esposto principio si evidenzia l'infondatezza della censura che pretende di trarre l'effetto di rendere l'imputato esente da responsabilità dalla condotta irrispettosa delle regole della circolazione stradale tenuta dal veicolo antagonista. 
Quanto alla censura di cui al quarto motivo, si evidenzia che la questione relativa all'incidenza del concorso di colpa della vittima nella determinazione dell'incidente non è stata posta con i motivi d'appello, talchè il relativo tardivo rilievo resta sanzionato d'inammissibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 606 c.p.p.. 
L'ultimo motivo di ricorso, infine, formulato in termini di genericità, è del pari infondato ove si consideri che le dedotte circostanze (personalità e giovane età dell'imputato) sono state prese in considerazione ai fini della ponderazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata e che la pena è stata determinata in termini prossimi al minimo edittale. 
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue per il ricorrente l'onere delle spese processuali, oltre quello, in solido con il responsabile civile, del rimborso delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna, inoltre, in solido con il responsabile civile, a rimborsare alle parti civili le spese di questo giudizio.