Il contribuente ha diritto di accesso alle cartelle di Equitalia

08.04.2015 14:17

TAR Campania 12 marzo 2015, n. 1517


di Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Locale Druento (TO)


Interessante intervento del TAR Campania, in materia di diritto di accesso del contribuente relativamente alle cartelle esattoriali emesse da Equitalia.
Innanzitutto analizziamo la normativa di riferimento. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dagli articoli 22 e segg. della legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In particolare è necessario soffermarsi sulle definizioni in materia di accesso previste dall’articolo 22.
Per poter presentare una richiesta di accesso agli atti amministrativi è necessario essere “interessati”, cioè un soggetto privato, anche se portatore di interessi pubblici o diffusi, che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Il caso trattato dal TAR Campania, con la sentenza 12 marzo 2015, n. 1517 riguarda un contribuente che, a seguito di accesso presso Equitalia Sud S.p.a, apprendeva dell’avvenuta iscrizione a ruolo a suo carico di “una rilevante posizione debitoria derivante da pregresse cartelle esattoriali”; pertanto, con istanza di accesso, inviata a mezzo PEC alla società Equitalia Sud S.p.a,, chiedeva “il rilascio di copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo esattoriale, come formato alla data della istanza, unitamente alle corrispondenti relate di notifica.
Non avendo ottenuto riscontro da parte di Equitalia il contribuente presentava ricorso al TAR volto all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna della società intimata agli adempimenti consequenziali. Partiamo dal concetto di “documento amministrativo”: tale è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Le cartelle detenute da Equitalia, come la documentazione detenuta dai Comuni, per quanto concerne la materia tributaria, di particolare interesse per l’argomento di cui si tratta, devono ritenersi, senza alcun dubbio, documenti amministrativi, e pertanto, soggetti alle regole previste dalla legge 241/90, in materia di diritto di accesso. Il contribuente rientra di certo nella definizione di “interessato”, nel caso in cui, come specificato nella sentenza del Tar in commento, in quanto la richiesta riguarda il medesimo soggetto.
Inoltre è evidente come egli abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso in quanto l'interesse del contribuente all’ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione. Invero, l'articolo 26, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
prevede che: "Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia e all'esibizione, non residuando alcun margine di scelta. Ciò in quanto la copia della cartella di pagamento ex se costituisce strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente e la concessionaria non ha, quindi, alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato (Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).
Da evidenziare che il ricorrente con la domanda di accesso inoltrata all’ente ha chiesto le cartelle di pagamento relative al proprio ruolo esattoriale come formato alla data dell’istanza: la domanda contiene tutti gli elementi che consentono all’Agente della riscossione Equitalia di individuare i documenti richiesti (cfr. Decreto Presidente della Repubblica n. 184 del 2006).
Non può quindi eccepirsi che la domanda di accesso sia formulata in termini eccessivamente generici e indeterminati, in quanto rivolta all’accesso di ben determinate e individuate, o facilmente individuabili, cartelle di pagamento.
In un simile caso, l’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificata ai controinteressati?
Per "controinteressati", devono intendersi tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Ma, nel caso di specie, il TAR Campania ha correttamente statuito che trattandosi di cartelle che riguardano il singolo contribuente non sono individuabili posizioni di controinteresse che avrebbero reso necessario, la notifica della richiesta, e del relativo conseguente ricorso, ad altri soggetti a pena di inammissibilità.
Infine, la domanda di accesso di cui al commento non può ritenersi meramente esplorativa, astratta e ipotetica, priva di qualsiasi collegamento tra la posizione giuridica tutelata e i singoli documenti. E’ vero che l’articolo 24, comma 3, legge 241/90, prescrive che “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, ma, nel caso di specie, non può ritenersi una richiesta generalizzata, in quanto riferita, come già detto, a ben determinate, o facilmente determinabili cartelle di pagamento.
Tale pronunciamento vale per tutti i documenti amministrativi, come definiti dalla legge, detenuti da qualunque Pubblica Amministrazione, e, quindi, anche, per i documenti detenuti dagli Uffici Tributi o Uffici Sanzioni Amministrative del Comuni: il contribuente, che presentasse richiesta di accesso agli atti in relazione a documenti tributari o sanzionatori (come ad esempio, ingiunzioni fiscali) a suo carico, detenuti dall’Ufficio, avrà diritto all’ostensione dei documenti dei quali l’Ufficio interessato è materialmente in possesso.