Il nuovo DECRETO SCIA

14.07.2016 17:34

di Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)

 

Con il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, pubblicato sulla G. U. del 13 luglio 2016 n. 162, viene data Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L’articolo 5, legge 124/2015, rubricato appunto “Segnalazione  certificata  di  inizio  attività,  silenzio  assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva” delegava il Governo ad adottare uno  o  più  decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di  silenzio  assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241, nonche' di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione  preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili  dagli  stessi articoli, dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea  relativi all'accesso  alle  attività   di   servizi   e   dei   principi   di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche  la  disciplina generale  delle  attività   non   assoggettate   ad   autorizzazione preventiva espressa,  compresa  la  definizione  delle  modalità  di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento  della  procedura,  anche  telematica,  nonche'  degli strumenti per  documentare  o  attestare  gli  effetti  prodotti  dai predetti atti, e  prevedendo  altresì  l'obbligo  di  comunicare  ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di  un'istanza,  i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro  i  quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad accoglimento della domanda.

Il decreto legislativo 126/2016, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa. Con successivi decreti legislativi saranno, invece, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività («SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche’ quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono da considerarsi libere.
Il c.d. Decreto SCIA prevede che le amministrazioni statali, con apposito decreto del Ministro competente, adottino moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonche’ della documentazione da allegare. I suddetti moduli devono prevedere, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. Viene prevista una specifica clausola per le regioni e gli enti locali, in quanto per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.

Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli unici, validi per tutto il territorio nazionale. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall’amministrazione procedente ovvero fino all’adozione dei moduli unici, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonche’ delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Viene integrato anche l’obbligo di partecipazione del cittadino al procedimento: l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto previsto dai moduli unici. E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonche’ di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Il decreto legislativo 126/2016 ha previsto alcune importanti modifiche e integrazioni alla disciplina del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241

In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 18-bis, rubricato “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”, che introduce l’obbligo di rilascio di apposita ricevuta che attesti la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni.

Tale ricevuta deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale a accoglimento della richiesta.

 

1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e’ rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
2.  Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.

 

 

Viene introdotto un nuovo articolo 19-bis, “Concentrazione dei regimi amministrativi”.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato ha il solo obbligo di presentare un’unica SCIA allo sportello unico indicato sul sito istituzionale. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14, legge 241/90 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da’ comunicazione all’interessato.

 

Importanti modifiche sono state apportate all’articolo 19, legge 241/90: l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, ora anche per i casi di cui all’articolo 19-bis, comma 2 (e cioè quando per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche) dalla data di presentazione della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Qualora, nonostante si accerti la mancanza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività, sia possibile comunque conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, è stata soppresso l’obbligo per l’amministrazione competente di disporre con atto motivato la sospensione dell’attività intrapresa: per cui l’attività potrà continuare, e il privato sarà invitato a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione delle misure necessarie. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Il decreto 126/2016 aggiunge, al comma 3, dell’articolo 19, un ultimo periodo secondo il quale, con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine per la regolarizzazione dell’attività, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

 

Anche alla procedura del c.d. silenzio-assenso, di cui all’articolo 20, legge 241/90, viene inserita una importante precisazione: i termini previsti per la comunicazione all’interessato da parte dell’amministrazione competente in riferimento al provvedimento di diniego, termini, scaduti i quali determinano il c.d. silenzio-assenso, decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

 

Infine, il decreto legislativo 126/2016 precisa, nel nuovo comma 2-ter, dell’articolo 21, legge 241/90, che la decorrenza del termine previsto dall’articolo 19, comma 3 sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

Ai sensi dell’articolo 29, legge 241/1990, le regioni e gli enti locali si devono adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, entro il 1° gennaio 2017, mediante la modifica della propria regolamentazione locale.