Ingiunzione fiscale per violazioni al codice della strada: un caso di nullità dell’atto

17.01.2017 08:40

di Marco Massavelli

Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

 

Il Tribunale di Torino dichiara nulla l’ingiunzione di pagamento emessa a seguito di violazioni alle norme del codice della strada, nel caso in cui, a seguito di ricorso presentato al Prefetto avverso il verbale di accertamento della violazione, non si sia proceduto a rituale notificazione dell’ordinanza-ingiunzione di rigetto del ricorso.

Analizziamo la normativa di riferimento e la procedura applicabile, partendo dal verbale di accertamento della violazione, per giungere all’ingiunzione di pagamento, atto di apertura del procedimento di esecuzione coattiva.

Il codice della strada, in relazione al verbale di accertamento e contestazione di una violazione amministrativa, consente:

  • il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione (articolo 202, codice della strada;
  • in alternativa al pagamento della sanzione in misura ridotta, la possibilità, per il trasgressore o gli altri soggetti di cui all’articolo 196, codice della strada (c.d. obbligati in solido), di proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione (articolo 203, codice della strada);
  • in alternativa al pagamento della sanzione e al ricorso al prefetto, la possibilità, per il trasgressore o gli altri soggetti di cui all’articolo 196, codice della strada, di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione (articolo 204-bis, codice della strada – articoli 5 e 7, decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150).

Soffermiamoci sul ricorso al prefetto, di cui all’articolo 203, codice della strada.

A norma del successivo articolo 204, codice della strada, il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione; l'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento, di cui all’articolo 196, codice della strada.

Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
 

In relazione all’ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto conferma la violazione, determinando una sanzione pari al doppio del minimo edittale, il codice della strada prevede che sia notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento, di cui all’articolo 196, codice della strada.

L’articolo 204, comma 2, codice della strada, specifica che:

L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'art. 201.

 

L’articolo 201, comma 3, codice della strada, in riferimento alle forme della notificazione, prescrive che:

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale…. omissis…..Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

 

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuata, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione: scaduto il termine, senza che si sia provveduto al pagamento della sanzione, e senza che sia presentata opposizione, a norma dell’articolo 6, decreto legislativo n. 150/2011, l’ordinanza-ingiunzione, costituisce titolo esecutivo.

L’articolo 2, regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, stabilisce che:

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta…omissis….

Il successivo articolo 3 precisa che:

Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal giudice di pace, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

Dal punto di vista del contenzioso avverso l’atto ingiuntivo, è necessario fare alcune precisazioni.

L’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria (giudice di pace) può essere presentata per contestare:

  • il merito dell’atto, cioè la fondatezza della pretesa sanzionatoria: tale rimedio può essere esperito esclusivamente quando il verbale o l’ordinanza-ingiunzione, da cui è derivata l’ingiunzione fiscale non ma stati contestati per mancata notificazione regolare;
  • la legittimità della procedura di riscossione, per vizi concernenti il procedimento di formazione dell’ingiunzione, o che riguardano i contenuti dell’atto ingiuntivo.

In alternativa, quando non si rientra in uno dei casi appena citati, il codice di procedura civile prevede altri due rimedi:

  • l’opposizione all’esecuzione (articolo 615, c.p.c.), per contestare:
    • fatti sopravvenuti che hanno effetto estintivo della procedura esecutiva, come la prescrizione, il pagamento della sanzione, la morte del trasgressore;
    • errori nella formazione dell’atto ingiuntivo che incidono sul diritto della P.A. di iniziare o proseguire l’esecuzione forzata.
  • l’opposizione agli atti esecutivi (articolo 617, c.p.c.) per contestare:
  • vizi di forma nell’attività di esecuzione forzata:
  • vizi attinenti le modalità e i tempi di notifica dell’ingiunzione fiscale;
  • difetto di elementi idonei a identificare il titolo di pagamento;
  • vizi di regolarità formale dell’ingiunzione fiscale

In caso di opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione va proposta nelle forme previste dall’articolo 617, codice procedura penale, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni ( dalla notificazione del titolo esecutivo (ingiunzione fiscale). Competente è il giudice dell'esecuzione del luogo in cui è compiuto l'atto di esecuzione forzata.

Non è mai consentito proporre opposizione, per contestare la sussistenza dell'illecito amministrativo accertato con il verbale originario: questa, infatti, può essere proposta solo nei confronti del verbale di accertamento, secondo le regole previste dal codice della strada.

Non è mai possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

Sulla scorta di tale normativa di riferimento, è intervenuto il Tribunale di Torino, che, con sentenza n. 4561, del 6 ottobre 2016, ha statuito che è nulla  l’ingiunzione di pagamento per violazioni al codice della strada, quando si omette la notifica dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia.

Il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 6, decreto legislativo 150/2011 e degli articoli 429 - 615 c.p.c.. Infatti, deduceva di non avere mai ricevuto una risposta al proprio ricorso al prefetto proposto avverso il verbale e alcuna notificazione dell'ordinanza ingiunzione sulla quale si sarebbe fondata l'azione esecutiva posta in essere dal Comune attraverso l'ingiunzione ex articolo 2, regio decreto n. 639/1910, sicchè l'opposizione ex articolo 205, codice della strada, e articolo 6, decreto legislativo n. 150/2011 era stata proposta avverso l'ingiunzione con funzione recuperatoria; che il Giudice di Pace, quindi, non avrebbe potuto disporre i1 mutamento di rito e poi rigettare l'opposizione ex articolo 6, decreto legislativo n. 150/2011 in quanto, mantenendo il rito originario, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile per tardività, essendo invece del tutto improponibile l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. non avendo il ricorrente eccepito vizi sopravvenuti alla formazione del ruolo.

A tale proposito, con il ricorso introduttivo al Giudice di Pace ex articolo 6, decreto legislativo 150/2011, il ricorrente aveva dedotto che l'ordinanza ingiunzione non era stata mai notificata e/o ritualmente entrata nella sua sfera di conoscenza, avendo egli ricevuto una semplice comunicazione informativa da parte del comando dell'organo di Polizia Stradale; in diritto, aveva evidenziato che, in assenza di notificazione dell'ordinanza ingiunzione, l'ingiunzione di pagamento era il primo atto opponibile ai sensi dell'articolo 22 l. 689/81 (attualmente articolo 6, decreto legislativo n.  150/2011), e che la rituale, tempestiva ed efficace notificazione dell'ordinanza ingiunzione con la quale sarebbe stato respinto il ricorso avverso il verbale cui si riferisce la sanzione iscritta a ruolo, costituisce presupposto indispensabile affinchè essa possa essere riscossa coattivamente.

E’ necessario quindi riferirsi ai principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, benchè relativa alla cartella esattoriale, è evidentemente suscettibile di estensione ad altra forma di riscossione dei crediti degli enti pubblici (ingiunzione ex articolo 2, regio decreto 639/2010).
Con la sentenza Cass. Sez. 1 n. 9180 del 20/04/2006 si è sostenuto che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili:

a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;

b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;

c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.


Anche recentemente, (cfr. sentenza n. 1985 del 2014 sez. III), la Cassazione ha rilevato testualmente quanto segue:

”Come questa Corte ha avuto modo di ribadire più volte, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981. artt. 22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché /'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione”(v. anche la  recente ordinanza 7 giugno 2013, n. 14496).


Ancora (fra le altre) , con sentenza Cass. 19801/2014, si è specificato che:

 "in relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l’opposizione nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notifìcazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 6/5 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 54, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale" (SU. 562/2000; Cass. 9498/02; 11977/03; 15149/05; 21793/10)".
 

Invero nel ricorso si è dedotto testualmente che l'ordinanza ingiunzione "non risulta mai notificata e/o ritualmente entrata nella sfera di conoscenza del ricorrente , il quale , in risposta al suddetto ricorso" (quello ex art. 203 CDS) "aveva ricevuto una semplice comunicazione informava da parte del comando dell'organo di polizia stradale (chiaramente inefficace nei sensi di cui all’art. 204CDS)”.
Certamente se la notifica fosse stata fatta seguendo la procedura prevista dall'articolo 201, codice della strada, vi sarebbe stata una relata di notifica sull'atto.

Né si può ritenere che la mera menzione dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione e dell'importo ingiunto possa sostituire la dovuta notificazione, decorrendo da essa il termine per l'impugnazione.
La tesi , pur suggestiva, non può essere accolta poiché la mera comunicazione di un atto non allegato da parte di un soggetto diverso dall'emittente è inidonea a far decorrere il termine per l'opposizione che va diretta avverso quell'atto.
In materia di sanzioni amministrative, l'articolo 204, comma 2, codice della strada, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, fa riferimento al rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sol1ecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14562 del 10/06/2013; la Corte, nel caso sottoposto al suo giudizio, ha rilevato che erroneamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni dalla emissione del provvedimento senza che lo stesso fosse avviato alla notifica, incorrendo in un'erronea perimetrazione dell'ambito applicativo dell'art. 204 predetto).


Ai rilievi predetti consegue la fondatezza della domanda di annullamento dell'ingiunzione fiscale, per mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia, come previsto dall’articolo 204, codice della strada.