Intersezioni semaforizzate: comportamento dei conducenti

14.11.2013 20:47

SENTENZA CORTE CASSAZIONE

29 maggio 2013, n. 23307

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Carlo Giuseppe BRUSCO

Consigliere:

Felicetta MARINELLI, Rocco Marco BLAIOTTA, Patrizia PICCIALLI

Rel. Consigliere:

Lucia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

        Con sentenza del 25 gennaio 2012 la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado con la quale A. A. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 co. 2 C.P. perché, alla guida dell'autocarro xx tg xx yyy zz, riprendendo la marcia una volta scattata la luce verde veicolare per la direzione di marcia dell'autocarro, non si avvedeva della presenza sull'attraversamento di B. B., e, investendola, ne cagionava la morte, in tal modo tenendo una condotta negligente, imprudente e in violazione dell'art. 191 c.1 del nuovo c.d.s. (fatto del 30/2/2005). L'imputato, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, era condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensione della patente di guida.

        In fatto era accaduto che all'intersezione semaforica, mentre il semaforo iniziava a proiettare luce gialla, la B. B. era passata diagonalmente davanti all'autocarro, fermo in posizione irregolare sì da occludere completamente l'attraversamento pedonale, svoltando di circa un metro davanti al mezzo, all'altezza dello spigolo anteriore destro dello stesso. Non avvedendosi della presenza della donna, il conducente dell'autocarro riprendeva la marcia allo scattare della luce verde, travolgendo la B. B.

        Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato.

        Con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Rilevava che il ragionamento dei giudici di merito aveva dato per scontata la possibilità di un avvistamento laterale del pedone e non aveva indicato il comportamento che l'imputato avrebbe dovuto tenere nelle circostanze di tempo e di luogo.

        Deduceva, inoltre, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.

 

Considerato in diritto

        Il primo motivo di ricorso è infondato. L'affermazione di responsabilità, infatti, non è manifestamente illogica dal momento che la Corte svolge un ragionamento congruo e conseguente, traendo fondamento dal fatto che l'autocarro si trovasse, per via dell'inopinato arresto del mezzo che lo precedeva, nell'area semaforica in posizione Irregolare, avendo superato la linea di arresto al momento di accensione della luce rossa semaforica per la sua direzione di marcia.

        Con argomentazione logica, infatti, la Corte individua proprio in tale posizione, ancorché non volontariamente cagionata, un sensibile intralcio, fonte di grave pericolo per l'incolumità dei pedoni in fase di attraversamento. In tale condizione era esigibile al conducente particolare attenzione, giacché "avrebbe dovuto ispezionare attraverso tutti gli specchietti la situazione della strada intorno a sé e, nuovamente scattato il verde, avrebbe dovuto ipotizzare che qualcuno potesse ancora trovarsi nel cono d'ombra anteriore del camion, ovvero nei pressi dello stesso e, quindi, attendere qualche secondo prima di partire e non invece partire immediatamente allo scattare del verde", come indicato dai testi.

        Risulta, quindi, contro l'assunto della difesa, adeguatamente indicato il comportamento esigibile secondo le regole prudenziali, mentre per altro verso, l'addebito strutturato nei termini indicati fa cadere qualsiasi rilevanza degli argomenti di censura attinenti alla possibilità di avvistare la vittima.

        Allo stesso modo si rivela infondato il secondo motivo, poggiando la determinazione del trattamento sanzionatorio su congrua motivazione, fondata sulla non esigua entità della colpa.

        Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato con onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali.

 

Per questi motivi

        Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

        Così deciso in Roma il 20 febbraio 2013.

 

Il Presidente: BRUSCO

Il Consigliere estensore: ESPOSITO

 

        Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2013.

 

Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO