Interventi in materia di ludopatia: la limitazione degli orari di gioco
Dott. Marco Massavelli
Vice Comandante Polizia Locale Giaveno (TO)
La ludopatia, da qualche tempo, è un argomento di particolare interesse sia per lo Stato, sia per gli enti locali, che hanno provveduto, a livello regionale e a livello comunale, a disciplinare variamente la materia, e sia a livello di giurisprudenza amministrativa, che è spesso intervenuta, a volte confermando gli interventi normativi degli enti locali, e a volte, invece, bocciando le decisioni dei Comuni di limitare il fenomeno del gioco d’azzardo.
A livello nazionale, è degno di nota il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi) convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale, tra l’altro, per quanto qui di interesse, ha disposto l'aggiornamento dei "livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni (…) rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro (Gioco d’Azzardo Patologico - GAP)”.
In tema di ludopatia, sono state, inoltre, introdotte disposizioni per:
· limitare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro con particolare riguardo alla tutela dei minori;
· esplicitare le probabilità di vincita e il rischio di dipendenza dal gioco;
· vietare l'accesso dei minori alle sale ovvero alle aree destinate al gioco;
· effettuare controlli mirati per verificare il rispetto di norme a tutela dei minori;
· rivedere, limitatamente alle nuove concessioni, anche su indicazione dei Comuni la dislocazione di punti di raccolta del gioco evitando la prossimità a luoghi sensibili (quali, ad esempio, scuole, università, nosocomi, luoghi di culto, ecc....).
Il “Decreto Balduzzi”
In particolare, l’articolo 7, decreto legge n. 158/2012, rubricato “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica”, stabilisce:
· comma 3-quater: Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità;
· comma 4: Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi;
· comma 4-bis: La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita' di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita;
· comma 5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.;
· comma 5-bis: Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo;
· comma 6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
· comma 7: Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013;
· comma 8: Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante richiesta di esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco;
· comma 9: L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita' possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
· comma 10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.
Norme nazionali e regolamenti comunali
A tali disposizioni, è seguito l’articolo 1, comma 936, legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, che ha statuito che:
“936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”.
Sulla scorta di tali disposizioni nazionali, ed in mancanza di una effettiva normativa nazionale che mettesse ordine nel settore dei giochi, uniformando criteri, competenze ed ambiti di intervento degli Enti locali, Comuni e Regioni sono intervenuti autonomamente, attuando politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo mediante:
ordinanze di limitazione degli orari di apertura delle sale;
regolamenti sulle distanze minime dai «luoghi sensibili»;
iniziative di formazione;
iniziative di sensibilizzazione.
In particolare, per quanto riguarda le limitazioni poste al gioco d’azzardo da parte dei Comuni, si è provveduto all’adozione di appositi regolamenti comunali contenenti le seguenti disposizioni:
Monitoraggio e limitazione del rilascio di licenze per apparecchi di gioco, sale giochi e scommesse;
Limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali con apparecchi da gioco ovvero di accensione degli stessi apparecchi;
Strategie di confinamento geografico consistenti nel divieto di apertura di sale da gioco e di nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito (art.110 comma 6) in locali che si trovino a una distanza dai c.d. “luoghi sensibili”, entro il limite massimo di 300-400-500 metri;
Obbligo di esporre informazioni sulle probabilità di vincita, sulla pericolosità del gioco e sui servizi;
Agevolazioni per i locali che rinuncino all'esercizio del gioco in denaro;
Limitazioni della sosta e/o dell'accessibilità vicino ai locali di gioco;
Rispetto del divieto ai minori di 18 anni;
Controllo del rispetto della normativa comunale ed applicazioni delle sanzioni;
Obbligo per gli esercenti a partecipare a corsi di formazione, anche per attenuare/modulare le sanzioni.
L’intervento del TAR
Sulle limitazioni degli orari è intervenuto il TAR Umbria, con la sentenza n. 343 del 29 luglio 2020, con la quale ha statuito il principio generale secondo cui:
“E’ illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, una deliberazione con la quale il Consiglio comunale, al fine di tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini, e di prevenire, contrastare e contenere il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP), ha introdotto norme regolamentari in base alle quali l’uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è consentito solo durante l’orario di funzionamento dell’attività in cui sono collocati e, in ogni caso, non nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 10.00 antimeridiane. Il tema degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi da gioco costituisce uno dei terreni nei quali i molteplici interessi (imprenditoriale, economico-finanziario, dell’ordine e della sicurezza, della quiete pubblica e della salute pubblica) necessitano adeguata ed attenta ponderazione onde evitare che il perseguimento di uno di essi conduca ad un sacrificio sproporzionato e perciò irragionevole degli altri. In contesti come quello qui in esame, il principio di proporzionalità esige che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei destinatari sia idoneo al raggiungimento del fine pubblico cui è preordinato (criterio di idoneità), che la sua adozione sia effettivamente necessaria a tal fine (criterio di necessarietà) e che non incida sulle situazioni giuridiche soggettive in misura superiore a quella indispensabile in relazione al fine stesso (criterio di adeguatezza o di proporzionalità in senso stretto). L’applicazione di questo modo di ragionare al tema qui in discussione implica la necessità che la disposizione limitativa sia definita a seguito di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla consistenza dell’interesse confliggente con quello del titolare delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all’apertura della sala da gioco, indagine che costituisce il punto di partenza per l’adozione della misura più idonea al perseguimento dell’interesse ritenuto prevalente e più proporzionata rispetto all’esigenza che l’interesse soccombente sia sacrificato in misura non eccedente rispetto a quanto necessario”.
La limitazione del funzionamento degli apparecchi
Nel caso di specie, la società ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio comunale con la quale è stato modificato ed integrato il regolamento comunale per i giochi leciti, nella parte in cui è previsto, che «l’uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è consentito solo durante l’orario di funzionamento dell’attività in cui sono collocati e, in ogni caso, non nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 10.00 antimeridiane».
Sotto un primo profilo, la limitazione dell’uso degli apparecchi da gioco sarebbe viziata per eccesso di potere sotto i profili sintomatici del difetto di istruttoria e del difetto o dell’erronea valutazione dei presupposti, non essendo stata preceduta da un attento esame circa la sussistenza delle esigenze sociali, socio-sanitarie o relative al numero degli esercizi e degli apparecchi già installati, in riferimento al territorio comunale, tali da giustificare le restrizioni orarie previste dal regolamento.
Non sono in discussione gli effetti dannosi della dipendenza dal gioco d’azzardo (gioco d’azzardo patologico o ludopatia), tali da fare di quest’ultima una tra le più allarmanti patologie psichiatriche del tempo presente.
Non è nemmeno in questione la sussistenza in astratto, anche nel quadro generale delle norme di liberalizzazione delle attività commerciali, del potere dell’Amministrazione comunale di conformazione di dette attività, e in particolare di quelle relative all’esercizio lecito del gioco d’azzardo, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute, anche in funzione di contrasto dei fenomeni di ludopatia.
Deve però considerarsi anche che la legge disciplina le condizioni per l’ottenimento degli specifici titoli amministrativi (concessione dell’Amministrazione finanziaria ed autorizzazione di polizia) per l’apertura e la gestione delle sale in cui il gioco può essere lecitamente esercitato, con conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei relativi titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti, anche attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio.
Ciò non significa necessariamente che l’interesse imprenditoriale debba essere considerato prevalente rispetto alle numerose – e degne di rilievo – diverse istanze con esso confliggenti.
Proprio il tema degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi da gioco costituisce uno dei terreni nei quali i molteplici interessi (imprenditoriale, economico-finanziario, dell’ordine e della sicurezza, della quiete pubblica e della salute pubblica) necessitano adeguata ed attenta ponderazione onde evitare che il perseguimento di uno di essi conduca ad un sacrificio sproporzionato e perciò irragionevole degli altri.
In contesti come quello qui in esame, il principio di proporzionalità esige che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei destinatari sia idoneo al raggiungimento del fine pubblico cui è preordinato (criterio di idoneità), che la sua adozione sia effettivamente necessaria a tal fine (criterio di necessarietà) e che non incida sulle situazioni giuridiche soggettive in misura superiore a quella indispensabile in relazione al fine stesso (criterio di adeguatezza o di proporzionalità in senso stretto).
L’applicazione di questo modo di ragionare al tema qui in discussione implica la necessità che la disposizione limitativa sia definita a seguito di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla consistenza dell’interesse confliggente con quello del titolare delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all’apertura della sala da gioco, indagine che costituisce il punto di partenza per l’adozione della misura più idonea al perseguimento dell’interesse ritenuto prevalente e più proporzionata rispetto all’esigenza che l’interesse soccombente sia sacrificato in misura non eccedente rispetto a quanto necessario.
Non risulta che, nell’adozione della deliberazione consiliare, siano stati fatti approfondimenti sull’incidenza del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale, tali da far ritenere giustificata e proporzionata l’adozione di disposizioni limitative degli orari di uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.
In generale, la mancanza di un’adeguata istruttoria appare in contrasto anche quanto dispongono le leggi regionali, recanti norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che prevedono, di regola, che i comuni possano disporre limitazioni orarie all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, TULPS, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro.
Le leggi regionali, di regola, prevedono che tali limitazioni possano essere disposte «per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica», evidenziandosi così la necessità che la sussistenza di presupposti giustificanti le restrizioni orarie dell’esercizio del gioco siano oggetto di preventiva istruttoria.
L’intesa della Conferenza Unificata
Sotto altro punto di vista, è di particolare interesse l’analisi delle indicazioni contenute nell’intesa stipulata il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata Governo, Regioni ed Autonomie locali ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge n. 208/2015, in relazione al potere del Comune di limitare gli orari di apertura dei locali ove sono presenti apparecchi del gioco lecito.
L’intesa stipulata il 7 settembre 2017 in attuazione della citata disposizione, nella parte relativa al ruolo delle Regioni e degli Enti locali nella prevenzione della diffusione della ludopatia, individua, quali possibili misure, il riconoscimento agli Enti locali della facoltà di stabilire fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco. Inoltre, il documento prevede che la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata sia definita d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in una prospettiva più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale.
Dall’esame dell’articolo 1, comma 936, della legge n. 208/2015, deve, però, evidenziarsi che l’intesa del 7 settembre 2017 non costituisce un atto vincolante, non essendo stato ancora adottato il decreto ministeriale di recepimento previsto a conclusione dell’iter tratteggiato nella citata disposizione (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4123), e quindi, da questo punto di vista, l’eventuale intervento locale non ha alcuna rilevanza, e risulta, comunque, non illegittimo.