L’ampliamento di superficie di somministrazione con l’occupazione dei dehors

04.07.2018 09:02

dott. Marco Massavelli

Commissario Settore Operativo 

Nucleo Operativo Territoriale

Polizia Locale Rivoli (TO)

 

 

L’occupazione di un’area pubblica o di un’area privata all’aperto attrezzata con tavoli e sedie, attigua ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente autorizzato deve essere considerata ampliamento di superficie dell’esercizio stesso? Nel caso in cui si consideri ampliamento sarà necessario effettuare la prescritta comunicazione all’Autorità locale competente se si tratta di area pubblica, ovvero considerarla occupazione di area privata con tavoli e sedie, analogamente a quanto consentito per l’occupazione di suolo pubblico.

Ma può, in effetti, considerarsi ampliamento della superficie dell’esercizio di somministrazione?

 

 

DEHOR SU AREA PRIVATA ALL’APERTO

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un primo parere del 14 agosto 2014, prot. 145811, in relazione ad un quesito sull’occupazione di suolo privato all’aperto, con tavoli e sedie per ampliamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alla disciplina nazionale ha espresso il suo parere negativo relativamente all’obbligo di presentazione di apposita comunicazione al Comune competente di ampliamento della superficie della somministrazione.

In via preliminare, il Ministero ha precisato l’inquadramento normativo nazionale: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle Regioni che non hanno diversamente legiferato, è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

All’articolo 1, comma 1, la legge n. 287/91 dispone che:

 

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzati.

 

L’articolo 64, comma 1, decreto legislativo n. 59/2010, dispone che:

 

L’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.... sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela......L’apertura o il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi...,in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività.

 

 

AMPLIAMENTO DEI “LOCALI”

 

Il Ministero evidenzia che la fattispecie dell’ampliamento della superficie del locale, nelle disposizioni menzionate, non è stata prevista e quindi tale situazione non può essere assoggettata ad alcuna autorizzazione o SCIA.

Da precisare, però, che la disciplina normativa di settore, a livello nazionale, non reca disposizioni specifiche riguardanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree private, menzionando sempre la necessità dell’autorizzazione riferita alla sola fattispecie del “locale” nel quale l’attività si esercita. 

L’ampliamento della superficie del locale, pertanto, a parere del Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere assoggettato ad ulteriori autorizzazioni, anche se ha ritenuto sostenibile l’utilizzo dell’istituto della comunicazione alla competente autorità locale ai fini di quanto disposto dall’articolo 64, comma 5, decreto legislativo n. 59/2010, ovvero che anche in caso di ampliamento della superficie, l’esercizio dell’attività si somministrazione è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564, recante “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”.

Pertanto, ad avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso in cui il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande usufruisca di un’area privata all’aperto, attigua all0esercizio e attrezzata con tavoli e sedei, non si ravvisa la fattispecie dell’ampliamento della superficie di vendita, che, come evidenziato dalle norme citate, è riferibile unicamente all’ampliamento della superficie dei “locali”, nell’accezione corrente del termine.

Anche per il caso di concessione di porzioni di aree pubbliche per il posizionamento di tavoli e sedie non si verifica l’ampliamento della superficie di somministrazione.

Ovviamente, resta ferma, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, sia privato sia pubblico, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa di settore.

 

 

 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico è nuovamente intervenuto sulla questione con un recente parere, prot. 205595, del 6 giugno 2018.

In tale occasione il quesito, diversamente dal 2014, riguardava l’occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie, e la questione se tale occupazione ravvisasse un ampliamento o meno dell’attività di somministrazione.
Nello specifico, il quesito riguarda l’occupazione effettuata con l’installazione di una struttura c.d. “Dehors” e la necessità o meno di considerarla ampliamento di superficie dell’esercizio commerciale con la conseguente necessità, in caso di risposta positiva, di richiedere l’apposita autorizzazione, in caso di esercizio posto in zone tutelate, ovvero di presentare la SCIA UNICA, in caso di esercizio posto in zone non tutelate, per l’ampliamento della suddetta superficie.

Tale quesito nasce anche dal dubbio posto dalla Tabella A, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ed in particolare dai punti 65 e 67.

 

 

LA TABELLA A – D.LGS. 222/2016

Il punto 65 riguarda l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate. Il regime amministrativo previsto è l’autorizzazione/silenzio assenso dopo 60 giorni più la SCIA per la notifica sanitaria che deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL territorialmente competente. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Nel caso di apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, il punto 65 della Tabella A distingue due casi:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale, è necessaria l’autorizzazione/silenzio assenso dopo 60 giorni più la SCIA UNICA, composta dalla SCIA per l’apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più la SCIA per la notifica sanitaria più la comunicazione di impatto acustico.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione;

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, sono necessarie l’autorizzazione più la SCIA per l’apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più la SCIA per notifica sanitaria e il nulla osta di impatto acustico.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

 

Il punto 67 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, riguarda l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate: il regime amministrativo previsto è quello della SCIA UNICA, composta dalla SCIA per l’apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più la SCIA per la notifica sanitaria. Anche in questo caso, la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

 

Articolo 16 

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità. 

Articolo  86 

1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. 
2. Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. 

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; 

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. 

 

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è suddivisa in due casi:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale, è necessario presentare la SCIAunica, composta dalla SCIA per l’apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più la SCIA per la notifica sanitaria più la comunicazione di impatto acustico.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, è prevista la presentazione di una SCIA CONDIZIONATA, composta dalla SCIA per l’apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più la SCIA per la notifica sanitaria più il nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

 

 

IL RECENTE PARERE MINISTERIALE

Tornando alla questione introdotta dal quesito sulla necessità di presentare apposite comunicazione o richiedere apposta autorizzazione ai fini dell’ampliamento della superficie dell’esercizio con un dehor posizionato su suolo pubblico, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il recente parere del giugno 2018, ha specificato, con riferimento alla disciplina nazionale che già con il citato parere prot 145811, del 14 agosto 2014, era stata espressa l’opinione per cui non si ravvisava la fattispecie dell’ampliamento della superficie di vendita che, ai sensi della disciplina di settore costituita dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è riferibile unicamente all’ampliamento della superficie dei “locali”, nell’accezione corrente del termine.

Anche nel caso di installazione di strutture c.d. “dehors”, destinate al ristoro all’aperto, smontabili e facilmente rimovibili, posizionate su suolo pubblico antistante i locali dell’esercizio di somministrazione, secondo l’autorevole parere ministeriale, non si verifica l’ampliamento di superficie.

Resta ferma da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, anche se privato, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa di settore.

 

 

 

IL CONFRONTO CON LA NORMATIVA REGIONALE

 

Questa interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico, valida sicuramente per le Regioni che non hanno provveduto a legiferare in materia di disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, deve fare, però, i conti con le normative regionali, che in questi anni, hanno provveduto a regolamentare la somministrazione.

 

LE LEGGI REGIONALI SULLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

VALLE D’AOSTA

L. R. 3 GENNAIO 2006, n. 1

LOMBARDIA

L. R. 21 SETTEMBRE 2007, n. 29

PIEMONTE

L.R. 29 DICEMBRE 2006, n. 38

FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 5 DICEMBRE 2005, n. 29

EMILIA ROMAGNA

L.R. 26 LUGLIO 2003, n. 14

LIGURIA

L.R. 3 GENNAIO 2007, n. 1

MARCHE

L.R. 10 NOVEMBRE 2009 n. 27

TOSCANA

L.R. 7 FEBBRAIO 2005, n. 28

SARDEGNA

L.R. 18 MAGGIO 2006, n. 5

LAZIO

L.R. 29 NOVEMBRE 2006, n. 21

ABRUZZO

L.R. 16 LUGLIO 2008, n. 11

 

ALCUNE DEFINIZIONI REGIONALI

 

Ad esempio, la legge regionale della Toscana, n. 28/2005, stabilisce che: 

·     per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio; 

·     per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi; 

·     per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a).

 

La legge regionale dell’Emilia Romagna, n. 14/2003, definisce la somministrazione come la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

 

Infine, la legge regionale n. 38/2006, del Piemonte, stabilisce che per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. Inoltre, specifica chel’ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della legge n. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio. 

L'ampliamento soggetto, invece, ad autorizzazione, ai sensi dell' articolo 20 della legge n. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, decreto legislativo n. 59/2010.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

Art. 64. (Somministrazione di alimenti e bevande)

 

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 8 febbraio 2010, n. 85-13268, recante "Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ", sono stati individuati gli “Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La Regione Piemonte ha definito la  “superficie di somministrazione” come l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. dehors). 

Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell’ambito dell’area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell’area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili.

Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.

 

 

CONCLUSIONI

 

Come si evince dalle normative regionali citate, quindi, è evidente che ogni Regione ha definito, in maniera autonoma, e a volte, anche, differente, la superficie di somministrazione: per cui, per le Regioni che si sono dotate di norma specifica, sarà necessario applicare la normativa speciale, salvo eventuali diverse interpretazioni fornite dai singoli uffici regionali competenti per materia. Si dovrà invece applicare il parere ministeriale nelle Regioni nelle quali risulta ancora applicabile la disposizione legislativa nazionale, in quanto l’interpretazione del Ministero è riferita proprio alla normativa nazionale.