
L’utilizzo dei Volontari per garantire Safety e Security
01.09.2018 15:13dott. Marco Massavelli
Commissario Settore Operativo
Nucleo Operativo Territoriale
Polizia Locale Rivoli (TO)
La domanda che ci si continua a porre tra gli addetti ai lavori è relativa alla possibilità, o meno, di attivazione e impiego degli appartenenti alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nel lambito delle manifestazioni pubbliche.
Sull’argomento è intervenuto nuovamente il Dipartimento di Protezione Civile, che con circolare del 6 agosto 2018, ha fornito ulteriori precisazioni in merito, utili per gli Uffici comunali interessati, a vario titolo, dall’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche.
Preliminarmente, è necessario rammentare che con il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 è stato approvato il Nuovo Codice della Protezione Civile, con il quale, ovviamente, è necessario confrontarsi relativamente alle possibilità di impiego dei Volontari di Protezione Civile.
In particolare, l’articolo 16, al comma 3, precisa che:
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorita' di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
quali, ad esempio, le manifestazioni pubbliche, statiche e dinamiche, le riunioni, i cortei, i raduni, gli eventi in piazza, gli spettacoli. In occasione di tali eventi, specifica il citato comma 3, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
In caso di manifestazioni pubbliche, quindi, l’impiego dei Volontari di Protezione Civile può essere previsto esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza poter mai interferire con l’approntamento e l’attuazione dei servizi che attengono alle competenza della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Quindi, in riferimento alla presenza ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti, ovviamente, non riconducibili a scenari di protezione civile, il Volontario di Protezione Civile può, sì, legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, ma solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili da tali soggetti (ad esempio, nel caso in cui sia richiesto dalla legge il possesso di eventuali abilitazioni o certificazioni) e siano compatibili e coerenti con l’oggetto associativo statutariamente definito dall’Associazione di appartenenza.
Per quanto riguarda l’impiego dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, le condizioni di utilizzo dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell’Amministrazione comunale di appartenenza.
L’Organizzazione di Volontariato, e i suoi aderenti, in tal caso, interviene in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e l’attività svolta, quindi, non è riconducibile a quelle rientranti nell’ambito della Protezione Civile, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, come specificate nell’articolo 2, decreto legislativo n. 1/2018.
Ovviamente, non trattandosi di svolgimento di attività di Protezione Civile, non sarà possibile applicare i benefici previsti dagli articoli 39 e 40, Codice della Protezione Civile.
LE CONDIZIONI DI IMPIEGO
Quali sono, quindi, le condizioni per poter impiegare le Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile, nell’ambito di una collaborazione nelle manifestazioni pubbliche?
Innanzitutto, le attività svolte dai Volontari devono rientrare nelle finalità statutarie dell’Organizzazione di appartenenza.
L’Organizzazione che dispone di mezzi e attrezzature proprie può impiegarli, in ragione dello specifico titolo di proprietà o d’uso, solo qualora le condizioni contrattuali di comodato lo consentano, fatto salvo l’uso prioritario in situazioni di emergenza.
Il personale volontario deve essere appositamente formato e qualificato, ed in possesso delle necessarie abilitazioni, ove previste dalla vigente normativo, e munito delle apposite e necessarie coperture assicurative.
Ovviamente, l’Organizzazione di Volontariato dovrà comunque garantire la priorità all’eventuale operatività qualora sia chiamata ad effettuare un intervento di protezione civile in caso di emergenza.
E’ assolutamente vietato, durante le manifestazioni pubbliche, l’utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile: per l’espletamento delle attività, i Volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall’organizzatore, in modo da essere chiaro che l’attività è svolta nell’ambito dell’evento pubblico, e non in qualità di Volontario di Protezione Civile.
La circolare del Dipartimento, però, individua una fattispecie particolare, costituita da quegli eventi che, per entità, rilevanza o per altre peculiari caratteristiche, richiedono l’assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte a specifiche misure volte all’ordinata gestione della manifestazione, come, in particolare, il Comune: in tali circostanze, secondo il Dipartimento di Protezione Civile, l’eventuale mobilitazione dei Volontari di Protezione Civile è possibile e dovrà trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni impartite in tema di “eventi a rilevante impatto locale” dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012.
L’eventuale partecipazione dei Volontari di Protezione Civile ad eventi di natura diversa dalle attività di previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, esercitazione e formazione, si deve inquadrare necessariamente nella fattispecie disciplinata, in particolare, dal paragrafo 2.3.1. della citata Direttiva, sia per quanto riguarda l’iter di individuazione dell’evento quale “evento a rilevante impatto locale”, sia per quanto concerne le procedure da seguire per consentire l’eventuale concorso dei Volontari, il corretto inquadramento dei relativi compiti, la possibile applicazione dei benefici previsti dal Nuovo Codice della Protezione Civile e, soprattutto, le modalità di gestione complessiva delle attività mediante l’attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriali.
EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE
La realizzazione di eventi che, seppure circoscritti al territorio di un
solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e
privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della
scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a
livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o
parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
In tali circostanze e' consentito ricorrere
all'impiego delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, che
potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella
summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a
supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione
comunale.
L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del
C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale
l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni
iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonche', ove
necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per
l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per
l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi. In tale contesto sarà
necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del
coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si
raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni ai soli casi
strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile
comunale. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con
le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle
modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale
e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra
richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento
delle organizzazioni dell'area interessata e' consentito, avendo tuttavia cura
che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti
dall'eventuale applicazione dei benefici normativi.
GLI SCENARI DI RISCHIO
L’individuazione degli scenari di rischio di Protezione Civile e dei compiti in essi svolti dai Volontari sono contenuti nell’Allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15, del 12 gennaio 2012. Tali scenari rappresentano gli unici contesti di Protezione Civile in cui il Volontario può essere legittimamente chiamato ad operare.
Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:
- scenario eventi
atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso
la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto
agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso
la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al
supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione
civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale,
attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività
di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici,
supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca
persone disperse/scomparse).
In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:
- incidenti che richiedano
attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o
montano;
- attività di difesa civile.
LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Alla luce di quanto finora detto, in relazione alle competenze dei Volontari di Protezione Civile, quali sono, in concreto le attività che le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile possono garantire nelle manifestazioni pubbliche?
- Supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all’interno della struttura di coordinamento attivata dall’Amministrazione comunale;
- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione dei pasti nell’ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.
Al contrario, il Volontario di Protezione Civile non potrà mai assicurare l’espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata (ed, in particolare, le Polizie Locali, gli Organi di Polizia dello Stato, e gli altri soggetti individuati dalla legge), in quanto non riconducibili agli scenari di rischio e ai compiti di Protezione Civile:
- attività di controllo del territorio: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento. Tali attività sono riservate alle guardie giurate e al personale iscritto in apposito registro prefettizio, a norma dell’articolo 3, commi 7-13, legge n. 94/2009; servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward, previsti dal D.M. 8 agosto 2007;
- servizi di vigilanza e osservazione;
- protezione delle aree interessate dall’evento mediante controlli e bonifiche;
- controlli nelle aree di rispetto e/o pre-filtraggio;
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.
Di particolare importanza e rilievo è il divieto esplicito, per i Volontari di Protezione Civile di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare: a tali soggetti è concesso di svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle Autorità competenti e che l’intervento dei Volontari sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell’Autorità competente, ed in particolare della
Polizia Locale, configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante all’evento.
Ai sensi degli articoli 11 e 12, codice della strada, e dalle Indicazioni operative fornite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 24 giugno 2016, è vietato ai Volontari l’uso di palette dirigitraffico.
IL SERVIZIO ANTINCENDIO
Qualora all’Organizzazione di Volontariato venga richiesta, da parte del soggetto pubblico o privato, organizzatore dell’evento pubblico, la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, secondo quanto stabilito nel piano di emergenza previsto per la specifica manifestazione, deve essere cura delle parti verificare la rispondenza dei servizi richiesti con le competenze offerte, e tale impiego non deve prevedere in alcun modo il riferimento ad attività di Protezione Civile: infatti, le Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile che hanno tra i loro scopi sociali l’antincendio boschivo (le c.d. Squadre A.I.B.) possono effettuare tale servizio esclusivamente per attività connesse ad incendi di boschi e per il concorso agli incendi di interfaccia; in tutti gli altri contesti, comprese le manifestazioni pubbliche, la competenza esclusiva è del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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